Decisioni Giudice Sportivo: Inammissibile il ricorso del Torino, si gioca!

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Gianfranco Valente, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 12 dicembre 2011, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:
COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 12 dicembre 2011


1) SERIE BWIN
Gare del 9-10-11 dicembre 2011 – Diciannovesima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:
Gara Soc. PADOVA – Soc. TORINO del 3 dicembre 2011 – Diciottesima giornata andata
Il Giudice Sportivo, letto il ricorso proposto dalla Soc. Torino in merito alla gara in oggetto; rileva le argomentazioni che la società reclamante ha posto a fondamento della richiesta di assegnazione ex art. 17- n. 1, CGS, della vittoria per 0-3, ricondursi al mancato funzionamento dell’impianto di illuminazione artificiale (ex art. 29, n. 5, CGS) ed all’irregolare andamento della gara (ex art. 29, n. 3, CGS) a causa delle consequenziali reiterate interruzioni della gara;
osserva la rituale proposizione del reclamo ex art 29, n. 5, CGS, presupporre necessariamente la formulazione “di una specifica riserva verbale, nel caso in cui la irregolarità sia intervenuta durante la gara o per altre cause eccezionali, formulata dal capitano della squadra interessata, che l’Arbitro deve ricevere alla presenza del capitano dell’altra squadra, facendone immediata annotazione sul cartoncino di gara”; il rapporto arbitrale documenta che non solo tale riserva non è stata ritualmente formulata ma che, addirittura, al termine della gara “Dopo circa 30 minuti dalla sospensione definitiva alla presenza della quaterna, dell’osservatore arbitrale Cicogna Sergio, dal vice commissario Can B Emidio Morganti, dei capitani, dei dirigenti accompagnatori e del rappresentante della Procura federale, il rappresentante della Lega di Serie B sig. Samuele Visentin ci comunicava che, in accordo con le due Società, la gara sarebbe proseguita l’indomani 4/12/2011 alle ore 14.30”; per quanto attiene alla proposizione del reclamo ex art. 29, n. 3, CGS, il dettato normativo esclude la sindacabilità da parte del Giudice sportivo “dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’Arbitro, o che siano devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della Regola 5 del Regolamento del giuoco del calcio”: la Regola 5 del Regolamento sancisce “ che l’Arbitro …. interrompe temporaneamente la gara, la sospende o la interrompe definitivamente a seguito di interferenze esterne, di qualunque genere”;
P.Q.M. dichiara – ai sensi e per gli effetti dell’art. 29 co. 3 e 5 CGS – l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Soc. Torino .

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Gara Soc. VERONA – Soc. ALBINOLEFFE
Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale e tempestiva segnalazione (fax delle ore 12.46 odierne) ex art. 35 – co. 1. 3, CGS circa la condotta tenuta al 43° del secondo tempo dal calciatore Maietta Domenico (Soc. Verona) nei confronti del calciatore Hetemaj Mehmet (Soc. Albinoleffe); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, all’atto dell’esecuzione di un calcio di punizione accordato alla squadra ospite, nei pressi dell’area di rigore veronese, il calciatore Maietta si inseriva nella barriera difensiva e quindi, con repentino movimento del braccio destro, colpiva l’addome del calciatore Hetemaj, che cadeva al suolo, con atteggiamento sofferente; nessun provvedimento disciplinare era adottato dall’Arbitro che, su richiesta di questo Ufficio, telefonicamente alle ore 13.16, dichiarava: “io ed i miei collaboratori non abbiamo visto quanto accaduto”; il deprecabile gesto compiuto dal calciatore veronese, del tutto avulso dal contesto agonistico, palesemente intenzionale e potenzialmente lesivo per la zona del corpo colpita, integra, nell’esclusione di ogni ragionevole dubbio, gli estremi della “condotta violenta”, che rende ammissibile ex art. 35 – co. 1. 3, CGS, la “prova televisiva”; consegue la sanzionabilità ex art. 19, – co. 4, lettera b), CGS della condotta segnalata, nella misura che appare equo quantificare nei termini indicati nel dispositivo; P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, sanzionare il calciatore Maietta Domenico (Soc. Verona) con la squalifica per tre giornate effettive di gara.
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a) SOCIETA’
Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. GUBBIO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, rivolto ad un Assistente grida e cori ingiuriosi.
Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. VICENZA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, fatto esplodere nel proprio settore due petardi; entità della sanzione attenuata ex art. 13 – co. 1 – lett. a) e b), e co. 2, CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.


b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
BORGHESE Martino (Bari): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.
GENEVIER Gael (Livorno): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.
LANER Simon (Albinoleffe): per avere, al 37° del secondo tempo, a giuoco fermo, calpestato un avversario al suolo, senza conseguenze lesive.
PAGHERA Fabrizio (Brescia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.


CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ABBATE Matteo (Verona): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BENTIVOGLIO Simone (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
CASCIONE Emmanuel (Pescara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Ottava sanzione).
D’AIELLO Rocco (Albinoleffe): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DICUONZO Stefano (Juve Stabia): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
GESSA Andrea (Pescara): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
GOMEZ TALEB Juan Ignacio (Verona): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
KURTIC Jasmin (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PICCINNI Matteo (Albinoleffe): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
POMPEU DA SILVA Ronaldo (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ROMERO Sergio German (Sampdoria): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quarta sanzione).
VINCI Alessandro (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
ZITO Antonio (Juve Stabia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
CONSONNI Luigi (Grosseto)


AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00
DONATI Massimo (Bari): sanzione aggravata perché capitano della squadra (Quinta sanzione).
PRIMA SANZIONE
BELLOMO Nicola (Bari)
MARTINETTI Daniele (Varese)


PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
AUGUSTYN Blazej (Vicenza)
CACCIATORE Fabrizio (Varese)


AMMONIZIONE
SESTA SANZIONE
BROSCO Riccardo (Pescara)


QUINTA SANZIONE
DI MAIO Roberto (Nocerina)
DOS SANTOS MACHADO Claiton (Bari)
MAGNANELLI Francesco (Sassuolo)
MAIETTA Domenico (Verona)
PECCARISI Maurizio (Ascoli)
RIZZO Giuseppe (Reggina)
SANDREANI Alessandro (Gubbio)


AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
BUCHEL Marcel (Gubbio)
CASTIGLIA Ivan (Reggina)
COCCO Andrea Salvatore (Albinoleffe)
COLOMBO Riccardo (Reggina)
DESSENA Daniele (Sampdoria)
FARIAS DA SILVA Diego (Nocerina)
FILKOR Attila (Livorno)
GRAFFIEDI Mattia (Gubbio)
POLENTA MUSETTI Diego Fabiano (Bari)
SILVA DUARTE Mario Rui (Gubbio)


SECONDA SANZIONE
COFIE Isaac (Sassuolo)
DI GENNARO Davide (Modena)
ITALIANO Vincenzo (Padova)
SACILOTTO Luiz Gabriel (Nocerina)
TREVISAN Trevor (Padova)
ZECCHIN Gianpietro (Varese)


PRIMA SANZIONE
BASSOLI Alessandro (Modena)
BONIPERTI Filippo (Ascoli)
CARACCIOLO Antonio (Gubbio)
CHECCUCCI Francesco (Crotone)
TERRANOVA Emanuele (Sassuolo)


PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (SETTIMA SANZIONE)
DJURIC Milan (Crotone)


AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
PARISI Alessandro (Torino)
AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
COLOMBI Simone (Juve Stabia)


PRIMA SANZIONE
STOIAN Adrian Marius (Bari)


c) ALLENATORI
AMMONIZIONE CON DIFFIDA
TITO Ivano (Modena): per avere, al 43° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.
Il Giudice Sportivo: avv. Gianfranco Valente