Corte di Giustizia federale: confermate le sentenze di primo grado

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
Sezioni Unite
COMUNICATO UFFICIALE
(2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale – Sezioni Unite – nelle riunioni tenutesi in Roma
il 2, 3, 5 e 6 luglio 2012, ha adottato le seguenti decisioni:
Collegio composto dai Signori:
Presidente: Dott. Gerardo MASTRANDREA; Componenti: Prof. Piero SANDULLI, Prof. Mario SANINO, Prof. Mario SERIO, Avv. Carlo PORCEDDU, Dott. Claudio MARCHITIELLO, Avv. Maurizio GRECO, Avv. Lorenzo ATTOLICO, Dott. Salvatore MEZZACAPO; Componenti supplenti: Dott. Luigi IMPECIATI, Prof. Mauro SFERRAZZA – Rappresentante A.I.A.: Dott. Carlo
BRAVI; Rappresentante A.I.A. supplente: Dott. Raimondo CATANIA – Segretario: Dott. Antonio METITIERI.

1) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA DEL 4.6.2012, AVVERSO L’APPLICABILITÀ, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA
PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
2) RICORSO DELL’A.S.G. NOCERINA S.R.L. DEL 20.6.2012, AVVERSO L’APPLICABILITÀ, NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.
101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. riuniti i ricorsi nn. 1 e 2, come sopra proposto dall’A.S.G. Nocerina di Nocera Superiore (Salerno), li dichiara inammissibili. Dispone incamerarsi la tassa reclamo
3) RICORSO DEL VICENZA CALCIO S.P.A. AVVERSO L’APPLICABILITÀ NONCHÉ L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALL’U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 CGS, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal Vicenza Calcio S.p.A. di Vicenza e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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4) RICORSO DELL’A.C. CESENA S.P.A. AVVERSO:
A) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ NOVARA CALCIO;
B) L’APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ATALANTA BERGAMASCA IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 C.G.S.;
C) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ A.C. SIENA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Cesena S.p.A.di Forlì-Cesena e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
5) RICORSO DELL’A.S. GUBBIO 1910 AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLE SANZIONI INFLITTE ALLE SOCIETÀ:
a) F.B.C. EMPOLI S.P.A.;
b) PADOVA CALCIO S.P.A.;
c) REGGINA CALCIO S.P.A.;
d) U.S. GROSSETO F.C. S.R.L. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S.;
e) ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S.;
f) F.C. MODENA S.P.A. IN APPLICAZIONE DEGLI ART. 23 E 24 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. dichiara in parte inammissibile e in parte respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S. Gubbio 1910 di Perugia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
6) RICORSO DEL S.S. BARLETTA CALCIO S.R.L. AVVERSO:
a) LA MANCATA AMMISSIONE DELLA RECLAMANTE AL DIBATTIMENTO;
b) L’APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ U.S. CREMONESE, IN CONFORMITÀ AGLI ARTT. 23 E 24 C.G.S.,
c) L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE INFLITTA ALLA SOCIETÀ SPEZIA CALCIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto del S.S. Barletta Calcio S.r.l. di Barletta Andria Trani e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
7) RICORSO DEL CALC. MARIO CASSANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 9, 7 COMMI 1, 2, 5 E 6, 1 COMMA 1, E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLE GARE ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010 E ATALANTA – PIACENZA DEL 19.3.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mario Cassano e dispone
incamerarsi la tassa reclamo. 3
8.) RICORSO DEL CALC. LUIGI SARTOR AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE, INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 9, 7, 1 E 6, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luigi Sartor e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
9) RICORSO DEL CALC. ALESSANDRO ZAMPERINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 ANNI CON PRECLUSIONE, INFLITTA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 9, 7 COMMI 1, 2 E 5 , 1 COMMA 1 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE CESENA – GUBBIO DEL 30.11.2011 E ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL
20.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale
– Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alessandro Zamperini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
10) RICORSO DELL’U.C. ALBINOLEFFE S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 15 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA ST. SP. 2012/2013
- DELL’AMMENDA DI € 90.000,00,
AI SENSI DEGLI ARTT. 9, 7, COMMI 4 E 6,. E 4 COMMA 2, C.G.S., PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI FILIPPO CAROBBIO, CARLO GERVASONI, NICOLA FERRARI, MARCO PAOLONI, RUBEN GARLINI, FRANCESCO RUOPOLO, DAVIDE CAREMI, KEWULLAY CONTEH, ANTONIO NARCISO, MARCO CELLINI, MATTIA SERAFINI, ACHILLE COSER, DARIO PASSONI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’U.C. Albinoleffe S.r.l. di Bergamo riduce le sanzioni inflitte:
- alla penalizzazione di 9 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013;
- all’ammenda di € 45.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
11) RICORSO DELL’A.C. SIENA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ARTT. 9 E 4, COMMA 2, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE FILIPPO CAROBBIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.C. Siena S.p.A. di Siena e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 4
12) RICORSO DEL SIG. FRANCO DE FALCO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 9, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Franco De Falco ridetermina la sanzione della squalifica inflitta per anni 1 e ammenda di € 30.000,00 ai sensi dell’art. 7, commi 7 e 8 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
13) RICORSO DEL CALC. CESARE GIANCARLO RICKLER DEL MARE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010 E ATALANTA – PIACENZA DEL 19.3.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 –
(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Cesare Giancarlo Rickler Del Mare e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
14) RICORSO DEL NOVARA CALCIO AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE:
- DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013;
- DELL’AMMENDA DI € 35.000,00, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4 COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE CRISTIAN BERTANI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Novara Calcio di Novara riduce la sanzione inflitta alla sola penalizzazione di 3 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
15) RICORSO DEL CALC. NICOLA VENTOLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GRA CHIEVO – NOVARA DEL 30.11.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Ventola e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 5
16) RICORSO DEL CALC. ALBERTO MARIA FONTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI E 6 MESI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CHIEVO – NOVARA DEL 30.11.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alberto Maria Fontana e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
17) RICORSO DEL CALC. DAVIDE CAREMI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PISA – ALBINOLEFFE DEL 7.3.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Davide Caremi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
18) RICORSO DEL SIG. ANDREA IACONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI 4 ANNI E 6 MESI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA – GROSSETO DEL 30.4.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Andrea Iaconi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
19) RICORSO DEL CALC. VINCENZO IACOPINO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vincenzo Iacopino e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
20) RICORSO DEL CALC. ANDREA ALBERTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Andrea Alberti e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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21) RICORSO DEL CALC. THOMAS HERVÈ JOB IYOCK AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 6, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA TORINO – GROSSETO DEL 16.1.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Thomas Hervè Job Iyock e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
22) RICORSO DEL CALC. MIRKO STEFANI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010 E PISA – MONZA 8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mirko Stefani e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
23) RICORSO DELL’A.C. MONZA BRIANZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI LUCA FIUZZI, ANDREA ALBERTI E VINCENZO IACOPINO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dall’A.C. Monza Brianza di Monza Brianza riduce la sanzione della penalizzazione a punti 4 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
24) RICORSO DEL CALC. LUCA FIUZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE CREMONESE – MONZA DEL 27.10.2010 E PISA – MONZA DELL’8.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Luca Fiuzzi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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25) RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 30.000,00, INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4, COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE FILIPPO CAROBBIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dallo Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
26) RICORSO DELL’U.C. SAMPDORIA AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 50.000,00, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 9 E 4, COMMA 2, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE CRISTIAN BERTANI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’U.C. Sampdoria di Genova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
27) RICORSO DELL’EMPOLI F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ PRESUNTA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA EMPOLI – GROSSETO DEL 30.5.2010, AI SENSI DELL’ ART. 4 COMMA 5, C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 –(Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’Empoli F.C. S.p.A. di Firenze e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
28) RICORSO DEL SIG. GIUSEPPE MAGALINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DI 3 ANNI E 3 MESI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2 E 5 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA – MANTOVA DEL 30.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giuseppe Magalini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
29) RICORSO DEL CALC. MAURIZIO NASSI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE ANCONA – ALBINOLEFFE DEL 17.1.2009 E ANCONA – MANTOVA 30.5.2010 SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Maurizio Nassi e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 8
30) RICORSO DEL CALC. NICOLA SANTONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 5 CON PRECLUSIONE INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA PADOVA – ATALANTA DEL 26.3.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Santoni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
31) RICORSO DEL CALC. RUBEN GARLINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RIMINI – ALBINOLEFFE DEL 20.12.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Ruben Garlini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
32) RICORSO DEL CALC. NICOLA FERRARI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RIMINI – ALBINOLEFFE DEL 20.12.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n.
101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Nicola Ferrari e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
33) RICORSO DEL CALC. DANIELE VANTAGGIATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA RIMINI – ALBINOLEFFE DEL 20.12.2008, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Daniele Vantaggiato e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
34) RICORSO DEL CALC. GIANLUCA NICCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PIACENZA – PESCARA DEL 9.4.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Gianluca Nicco ridetermina la sanzione della squalifica inflitta per anni 1 e ammenda di € 30.000,00 ai sensi dell’art. 7, commi 7 e 8 C.G.S.. Dispone restituirsi la tassa reclamo. 9
35) RICORSO DEL DELFINO PESCARA 1936 SRL AVVERSO LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA ST. SP. 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4, COMMA 2 E 7 COMMA 4, C.G.S., PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE GIANLUCA NICCO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Delfino Pescara 1936 S.r.l. di Pescara, ridetermina la sanzione inflitta nella sola ammenda di € 30.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
36) RICORSO DEL CALC. MATTIA SERAFINI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 ANNI E 6 MESI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLA GARA SALERNITANA – ALBINOLEFFE DEL 18.4.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mattia Serafini e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
37) RICORSO DEL CALC. RICCARDO FISSORE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 E MESI 9, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5, E 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE GROSSETO – MANTOVA DEL 15.3.2010, EMPOLI–MANTOVA DEL 23.3.2010, BRESCIA–MANTOVA DEL 2.4.2010 E CITTADELLA–MANTOVA DEL 24.4.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Riccardo Fissore e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
38) RICORSO DEL CALC. EDOARDO CATINALI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 9, INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 6, E ART. 7 COMMA 7, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ALBINOLEFFE – PIACENZA DEL 20.12.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Edoardo Catinali e dispone incamerarsi la tassa reclamo. 10
39) RICORSO DEL CALC. VINCENZO ITALIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA PADOVA – GROSSETO DEL 23.3.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Vincenzo Italiano e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
40) RICORSO DEL CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA AI SENSI DEGLI ARTT. 7, COMMA 4 E 4 COMMA 2, C.G.S. PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, PER LE VIOLAZIONI ASCRITTE AL CALCIATORE VINCENZO ITALIANO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Calcio Padova S.p.A. di Padova e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
41) RICORSO DEL CALC. ALBERTO COMAZZI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 ANNI, INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7 COMMI 1, 2, 5 E 6 C.G.S, IN RELAZIONE ALLE GARE ANCONA – ALBINOLEFFE DEL 17.1.2009 E ALBINOLEFFE – ANCONA DEL 30.5.2009, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Alberto Comazzi e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
42) RICORSO DELLA REGGINA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2012/2013, INFLITTA PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ARTT. 7 COMMI 4 E 6 E DELL’ART. 4 COMMI 2 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLE VIOLAZIONI ASCRITTE AI CALCIATORI GIANNI ROSATI E JURI TAMBURINI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla Reggina Calcio S.p.A. di
Reggio Calabria riduce la sanzione della penalizzazione a punti 3 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2012/2013.
Dispone restituirsi la tassa reclamo. 11
43) RICORSO DEL CALC. FILIPPO CRISTANTE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA ANCONA – MANTOVA DEL 30.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN
del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Filippo Cristante e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
44) RICORSO DEL CALC. ROBERTO COLACONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE ALBINOLEFFE – ANCONA DEL 30.5.2009 E ANCONA – MANTOVA DEL 30.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012) La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Filippo Cristante e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
45) RICORSO DEL SIG. GIOVANNI ROSATI AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 3 E MESI 3, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, E 5, C.G.S., IN RELAZIONE ALLA GARA GROSSETO- REGGINA DEL 15.5.2011, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11- 12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Giovanni Rosati e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
46) RICORSO DEL CALC. SALVATORE MASTRONUNZIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 4, INFLITTA AI SENSI DELL’ART. 7, COMMI 1, 2, 5 E 6, C.G.S., IN RELAZIONE ALLE GARE, ALBINOLEFFE – ANCONA DEL 30.5.2009 E
ANCONA – MANTOVA DEL 30.5.2010, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 8011/33PF11-12/SP/BLP DELL’8.5.2012 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 101/CDN del 18.6.2012)
La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Salvatore Mastronunzio e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea
Pubblicato in Roma il 6 luglio 2012
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE FEDERALE
Antonio Di Sebastiano Giancarlo Abete