Decisioni Giudice Sportivo: 50 mila euro di multa al Verona, 7 mila euro al Livorno, deferito Mandorlini

22/10/2012
PROCURA, DEFERITO MANDORLINI
Il Procuratore Federale ha deferito l’allenatore dell’Hellas Verona Andrea Mandorlini alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico ‘per aver reso pubbliche dichiarazioni che violano i principi di lealtà, correttezza e probità da osservare in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, dichiarazioni che integrano altresì espressioni lesive e discriminatorie e che, inoltre, sono finalizzate a denigrazione ed insulto territoriale, nonché a propaganda ideologica inneggiante a comportamenti discriminatori nei confronti della Città di Livorno e conseguentemente all’As Livorno’.
E’ stata deferita inoltre alla Commissione Disciplinare Nazionale la società Hellas Verona a titolo di responsabilità oggettiva e a titolo di responsabilità concorrente.


DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 23 ottobre 2012, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:


COMUNICATO UFFICIALE N. 36 DEL 23 ottobre 2012


1) SERIE BWIN
Gare del 19-20-22 ottobre 2012 – Decima giornata andata
In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell’assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:


a) SOCIETA’
Il Giudice Sportivo, premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della decima giornata andata sostenitori della Società Ascoli ha, in violazione della normativa di cui all’art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);
considerato che nei confronti della Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all’art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti della Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei suoi sostenitori.
* * * * * * * * *
Gara Soc. LIVORNO – Soc. VERONA
Il Giudice Sportivo, ritenuto che trattasi indubbiamente di un fatto grave da censurare, oltre che moralmente, anche a livello sanzionatorio, e ciò anche a causa della potenziale incidenza sull’ordine pubblico, stante l’evidente contenuto provocatorio dei cori in questione; preso atto che dalla relazione redatta dalla Digos di Verona – avente ad oggetto lo screening dei 679 tifosi che hanno acquistato il biglietto per la partita di calcio in questione al fine di verificare a quali settori dello Stadio di Verona “Marcantonio Bentegodi” detti tifosi solitamente frequentano nelle partite
casalinghe della propria squadra – è emersa una frammentazione della partecipazione di detti tifosi in quasi tutti i settori dello Stadio;
la Soc. Verona ha fatto pervenire alla Segreteria del Giudice sportivo una nota descrittiva di tutte le iniziative intraprese e da intraprendere sia per dissociarsi dall’accaduto, sia per onorare la memoria di Pier Mario Morosini;
considerato che le sanzioni, anche nell’ambito della Giustizia sportiva e nei confini peraltro della responsabilità oggettiva, pur dovendo avere un carattere afflittivo devono, tuttavia, quantomeno tendere a punire gli effettivi autori delle condotte illecite, disincentivandoli dal porre in essere simili condotte;
quanto accaduto nello Stadio di Livorno è da ascrivere ad uno sparuto numero di tifosi del Verona (non più di una ventina) in corso di identificazione da parte delle Autorità competenti;
le sanzioni di cui alle lett. d,e,f art. 18 comma 1 da applicare alla fattispecie concreta (richiamate dall’art. 11, comma 3), pur se formalmente corrette, sarebbero eccessivamente penalizzanti nei confronti sia della quasi totalità della tifoseria del Verona – che nelle more del presente provvedimento ha manifestato, a più riprese e con le modalità più disparate, il più ampio disprezzo per quanto accaduto – sia nei confronti della Società, che sin da subito si è attivata con varie iniziative per dissociarsi dalla condotta degli autori dei cori, nonché si è obbligata a porre in essere nell’immediato futuro una serie di iniziative dirette ad onorare la memoria di Piermario Morosini;
tenuto conto dell’attenuante di cui all’art. 13 n. 1 lettere a) e b); infligge alla Società Verona la sanzione dell’ammenda di € 50.000,00, unitamente alla diffida.
* * * * * * * * *
Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. LIVORNO per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, esposto uno striscione di contenuto offensivo-denigratorio nei confronti dei tifosi tesserati; e per avere inoltre, lanciato due petardi nel recinto di giuoco e acceso numerosi fumogeni nel proprio settore; entità della sanzione attenuata ex art. 14 comma 5 in relazione all’art. 13 comma 1 lettere b) e e) CGS, per avere la Società concretamente operato con le forze dell’ordine a fini preventivi e di vigilanza.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. PRO VERCELLI per avere omesso di impedire l’ingresso e la permanenza nel recinto di giuoco di persona non autorizzata.


b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
MASI Alberto (Pro Vercelli): per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete.


CALCIATORI NON ESPULSI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
ALMICI Alberto (Virtus Lanciano): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quarta sanzione).
ANTONAZZO Angelo (Grosseto): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BARUSSO Ahmed (Novara): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
BIANCO Paolo (Sassuolo): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
DI BARI Vito (Reggina): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
EBAGUA Osarimen (Varese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
LAURO Maurizio (Ternana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PECCARISI Maurizio (Ascoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PELLIZZER Michele (Cittadella): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
PERNA Armando (Modena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).
VALDIFIORI Mirko (Empoli): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).


PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
SCALISE Manuel (Ascoli)
SECONDA SANZIONE
DI CARMINE Samuel (Cittadella)
PRIMA SANZIONE
COMI Gianmario (Reggina)
VASTOLA Gaetano (Virtus Lanciano)


PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO
AMMONIZIONE
QUINTA SANZIONE
BIRAGHI Cristiano (Cittadella)
RIZZO Giuseppe (Reggina)
SAMMARCO Paolo (Spezia)


AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)
CARACCIOLO Andrea (Brescia)
FIGLIOMENI Giuseppe (Juve Stabia)
LISUZZO Andrea (Novara)
MORERO SANTIAGO Eduardo (Cesena)
SCHIAVON Eros (Cittadella)
STOVINI Lorenzo (Brescia)
SECONDA SANZIONE
BALDANZEDDU Ivano (Juve Stabia)
CALDIROLA Luca (Cesena)
CROCE Daniele (Empoli)
DAPRELA Fabio (Brescia)
DI MATTEO Luca (Vicenza)
DIANDA Salif (Ternana)
MAIETTA Domenico (Verona)
MANDORLINI Matteo (Spezia)
MARIANINI Francesco (Novara)
PORCARI Filippo (Spezia)
SANSOVINI Marco (Spezia)
SCOGNAMIGLIO Gennaro (Juve Stabia)
SFORZINI Ferdinando (Grosseto)


PRIMA SANZIONE
BENEDETTI Simone (Spezia)
CECCARELLI Tommaso (Virtus Lanciano)
CRISTIANO Andrea (Empoli)
DE VITIS Alessandro (Padova)
DEFENDI Marino (Bari)
DIONISI Federico (Livorno)
ELY Rodrigo (Reggina)
FOSSATI Marco Ezio (Ascoli)
GIACOMELLI Stefano (Vicenza)
GIANNETTI Niccolo (Cittadella)
HALLFREDSSON Emil (Verona)
LAURINI Vincent Alain (Empoli)
MATUTE Kelvin (Crotone)
SOM Thomas Fabrice (Grosseto)
TROIANO Michele (Sassuolo)


PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO
AMMONIZIONE
SECONDA SANZIONE
TERRANOVA Emanuele (Sassuolo)


PRIMA SANZIONE
LEPILLER Matthias (Novara)


c) ALLENATORI
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
PANZARASA Giorgio (Varese): per avere, al 32° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale e indirizzando inoltre, all’atto dell’allontanamento, agli Ufficiali di gara, un’espressione insultante; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale e dal collaboratore della Procura federale.


AMMONIZIONE CON DIFFIDA
DE MATTEIS Giovanni Paolo (Ascoli): per avere, al 26° del primo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale; infrazione rilevato dal Quarto Ufficiale.
DIONIGI Davide (Reggina): per avere, al 24° del secondo tempo, contestato platealmente una decisione arbitrale.
FOSCARINI Claudio (Cittadella): per avere, al 33° del secondo tempo, contestato platealmente l’operato arbitrale.


AMMONIZIONE
SILVA Massimo Francesco (Ascoli): per essere, al 21° del secondo tempo, uscito dall’area tecnica entrando sul terreno di giuoco; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.
Il Giudice Sportivo: avv. Emilio Battaglia