Pioggia di deferimenti in Serie A e B per molti contratti, tra questi anche quello di Vantaggiato

(ANSA)-ROMA, 23 FEB- Sono sei di Serie A e cinque di B le società deferite nell’ambito dell’inchiesta sul trasferimento di alcuni giocatori che ha già portato nei giorni scorsi ad una serie di provvedimenti. Il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Atalanta, Napoli, Juventus, Bologna, Genoa, Parma nella massima serie e Bari, Sampdoria, Torino, Padova, Livorno in quella cadetta. I deferimenti riguardano 15 dirigenti e dieci calciatori tra serie A e B oltre a 23 agenti di calciatori.

Ecco il comunicato ufficiale dell Figc:

Roma, 23 febbraio 2012
Il Procuratore Federale, valutati complessivamente gli esiti di una serie di ulteriori ed autonomi procedimenti disciplinari aventi analogo oggetto, ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
1. il sig. DAVIDE BEGA, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore Vitali Kutuzau, nonché nel contratto stipulato tra il medesimo calciatore e la A.S. Bari S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
2. il sig. GUIDO ANGIOLINI, all’epoca dei fatti, presidente della società Parma F.C. S.p.A.:
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Davide Bega, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore Vitali
Kutuzau, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Federico Giacomelli per la conclusione del contratto tra il Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Andrea Gasbarroni, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore, in violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Federico Giacomelli, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore Andrea Gasbarroni, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Roberto La Florio, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandati, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Andrea Pisanu, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1,
delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Vincenzo Rispoli, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Paolo Castellini, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1,
delle N.O.I.F.,
3. il sig. GIORGIO PERINETTI, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della società A.S. Bari S.p.A.:
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Davide Bega, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra A.S. Bari S.p.A. ed il calciatore Vitali
Kutuzau, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
4. il sig. GIOVANNI BRANCHINI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto di rinnovo stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Marco Rossi, nonché nel contratto stipulato tra lo stesso calciatore e la U.C. Sampdoria S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dal calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Marco Rossi, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dal calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
5. il sig. MARCO ROSSI, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per il Parma F.C. S.p.A.:
- per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Giovanni Branchini, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il Parma F.C. S.p.A., nonché nell’ulteriore contratto stipulato con la U.C. Sampdoria S.p.A., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 13, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Giovanni Branchini, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il Parma F.C. S.p.A., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 13, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
6. il sig. ANTONIO DELL’AGLIO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto di rinnovo tra Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Marco Rossi, nonché nel contratto stipulato tra il medesimo calciatore e la U.C. Sampdoria S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
7. il sig. TOMMASO GHIRARDI, all’epoca dei fatti, presidente della società Parma F.C. S.p.A.:
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Antonio Dell’Aglio, al quale la società dallo stesso rappresentata aveva rilasciato mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto tra il Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Marco Rossi, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Oscar Damiani, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore Luca Antonelli, nonché per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Giuseppe Oscar Damiani, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore Luca Antonelli, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del
regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver conferito al sig. Giuseppe Oscar Damiani mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Igor Budan, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Damiani era l’agente di fatto del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Giuseppe Oscar Damiani fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, nonché ancora per non essersi assicurato che il nominativo
dell’agente sig. Giuseppe Oscar Damiani fosse chiaramente indicato nello stesso contratto, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 15, commi 1, 2 e 10, e 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Roberto La Florio, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Andrea Pisanu, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Lorenzo Marronaro, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Alessandro Budel, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Silvano Martina, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandati, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Antonio Mirante, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., nonché ancora dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore,
- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Silvano Martina per la conclusione del contratto tra il Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore Davide Lanzafame, nonostante tale agente curasse
di fatto gli interessi del calciatore, in violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Silvano Martina, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Davide Lanzafame, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Silvano Martina, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Davide Lanzafame, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Silvano Martina per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra il Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Nicola Pavarini, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Silvano Martina, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla società Assist s.r.l. anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Nicola Pavarini così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver conferito al sig. Carlo Pallavicino mandato per la stipulazione del contratto con il sig. Cristiano Lucarelli, determinando così una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso sig. Pallavicino era l’agente di fatto
del calciatore, nonché per aver fatto sì che il compenso spettante al sig. Carlo Pallavicino fosse pagato dalla società dallo stesso rappresentata e non dal calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Carlo Pallavicino, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Cristiano Lucarelli, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver conferito mandato all’Agente sig. Giovanni Prete per la conclusione del contratto tra il Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Daniele Vantaggiato, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Giovanni Tateo, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci e amministratori della Soccersport s.r.l., nonché per aver retribuito l’agente del calciatore attraverso il conferimento di mandato al socio di quest’ultimo, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2
e 10, nonché 10, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Giovanni Prete, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Daniele Vantaggiato, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Matteo Roggi per la conclusione dei contratti tra il Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Stefano Morrone, nonostante tale agente curasse di
fatto gli interessi del calciatore, in violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Matteo Roggi, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Stefano Morrone, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Moreno Roggi, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il
calciatore sig. Massimo Paci, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver conferito mandato all’Agente sig. Claudio Sclosa per la conclusione dei contratti tra il Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Luca Cigarini, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente
con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., nonché, per quanto attiene al secondo contratto appena citato, per aver dato mandato al sig. Claudio Sclosa quando lo stesso era già titolare di mandato per la stessa trattativa e contratto rilasciato dalla Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. (società cessionaria del tesseramento del calciatore), in violazione dell’art. 1,
comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Claudio Sclosa, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Luca Cigarini, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver conferito mandato all’Agente sig. Claudio Sclosa per i trasferimenti e la conclusione dei contratti tra il Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Daniele Dessena, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., nonché, per quanto attiene al secondo contratto appena citato, per
aver dato mandato al sig. Claudio Sclosa quando l’Agente sig. Marcello Bonetto, anch’egli socio di entrambe le società appena citate, era già titolare di mandato per la stessa trattativa e contratto rilasciato dalla U.C. Sampdoria S.p.A. (società cessionaria del tesseramento del calciatore), in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Claudio Sclosa, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Daniele Dessena, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver conferito mandato all’Agente sig. Francesco Romano per il tesseramento e la conclusione del contratto tra il Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Gianluca Lapadula, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Federico Giovanni Bonetto, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Francesco Romano, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Gianluca Lapadula, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
8. il sig. GIUSEPPE MAROTTA, all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato della società U.C. Sampdoria S.p.A.:
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Antonio Dell’Aglio, al quale la società aveva rilasciato mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto tra la U.C. Sampdoria S.p.A. ed il sig. Marco Rossi, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Silvano Martina, al quale la società aveva rilasciato mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto tra la U.C. Sampdoria S.p.A. ed il sig. Antonio Mirante, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver conferito mandato all’Agente sig. Marcello Bonetto per il trasferimento e la conclusione del contratto tra la U.C. Sampdoria S.p.A. ed il calciatore sig. Daniele Dessena, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Marcello Bonetto, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra U.C. Sampdoria S.p.A. ed il
calciatore sig. Luca Cigarini, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
9. il sig. FRANCESCO LUNARDINI, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per il Parma F.C. S.p.A.:
- per essersi avvalso, per il rinnovo del suo contratto con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera di agente di calciatori del sig. Alberto Bergossi senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, e 13, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché, per il periodo successivo all’8.4.2010, dell’art. 16, commi 1 e 6, del regolamento Agenti di calciatori in vigore da tale data,
- per aver consentito che il compenso dell’agente, sig. Alberto Bergossi, per l’attività svolta in suo favore, relativa al tesseramento ed alla stipulazione del contratto con il Parma F.C. S.p.A., fosse corrisposto dalla società,così peraltro determinando una situazione di conflitto di interessi in violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 15, commi 1, 2 e 10, e 10, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
10. il sig. ALBERTO BERGOSSI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Francesco Lunardini, per il rinnovo del contratto di tale calciatore con il Parma F.C. S.p.A., senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché, per il periodo successivo all’8.4.2010, degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore da tale data,
- per aver operato quale agente di calciatori in una situazione di conflitto di interessi, per aver svolto nell’interesse del sig. Francesco Lunardini attività nell’ambito del tesseramento e della stipula del contratto con il Parma F.C. S.p.A., svolgendo al contempo e nei medesimi trasferimento e contratto attività anche nell’interesse dell’appena citata società, così come provato dalla scrittura privata a posteriori stipulata con tale compagine, nonché ancora per avere ricevuto dalla società, in relazione allo stesso contratto, il pagamento di somme anche per l’attività svolta in favore del calciatore, in violazione
dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, nonché 10, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per aver svolto nell’interesse del sig. Francesco Lunardini in assenza di regolare mandato, attività rivolta al rinnovo del contratto con il Parma F.C. S.p.A., svolgendo al contempo e nel medesimo contratto attività anche nell’interesse dell’appena citata società che gli aveva conferito mandato, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 4, comma 1, 19, commi 3 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010,
- per non aver provveduto al deposito presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. del mandato ricevuto dal Parma F.C. S.p.A. per curare gli interessi di tale società in occasione del contratto di rinnovo con il calciatore sig. Francesco Lunardini, in relazione al quale l’agente ha riferito di aver svolto attività, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’8.4.2010,
11. il sig. PIETRO LEONARDI, all’epoca dei fatti, direttore generale della società Parma F.C. S.p.A.:
- per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Alberto Bergossi ed avergli corrisposto per la medesima attività un compenso (come da dichiarazione debitoria) successivamente al suo svolgimento, per la stipula del contratto di
prestazione sportiva con il calciatore sig. Francesco Lunardini, così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 10, comma 4, e 15,
commi 1, 2 e 10 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Giuseppe Oscar Damiani, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il
calciatore Luca Antonelli, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, de gli artt. 16, comma 4, e 22, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Paolo Lanzetta, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Tamasi Zslot, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Lorenzo Marronaro, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Alessandro Budel, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Matteo Roggi, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Francesco Valiani, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
12. il sig. ANTONIO SGOBBA, all’epoca dei fatti, dirigente con delega di firma della società A.S. Bari S.p.A.:
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente Oscar Damiani, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra A.S. Bari S.p.A. ed il calciatore Luca
Antonelli, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
13. il sig. OSCAR DAMIANI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra A.S. Bari S.p.A. ed il calciatore Luca Antonelli, nonché nei contratti tra lo stesso calciatore e il Parma F.C. S.p.A., in relazione ai quali
aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè
dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
14. il sig. GIUSEPPE OSCAR DAMIANI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore Luca Antonelli in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalla società, in violazione dell’art.
1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., nonché ancora dell’art. 19, commi 2 e 3,
del regolamento Agenti di calciatori vigente,
- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Igor Budan, in occasione della stipulazione del contratto con il Parma F.C. S.p.A., senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione
Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente di fatto del sig. Igor Budan nell’ambito della stipula del contratto con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore Igor Budan in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
15. il sig. IGOR BUDAN, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per il Parma F.C. S.p.A.:
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Giuseppe Oscar Damiani senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto
dalla F.I.G.C., così determinando per il secondo contratto appena citato una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Damiani formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente,
consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del
regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
16. il sig. FEDERICO GIACOMELLI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per aver agito nell’interesse del sig. Andrea Gasbarroni nell’ambito dei tesseramenti e dei contratti economici tra tale calciatore e il Parma F.C.S.p.A., con il Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e con il Torino F.C. S.p.A., pur essendo al contempo e nei medesimi contratti titolare di mandato conferito dalle appena citate società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. art. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti tra il sig. Luca Antonelli e il Parma F.C. S.p.A., con il Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e con il Torino F.C. S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle tre società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
17. il sig. ALESSANDRO ZARBANO, all’epoca dei fatti, amministratore delegato della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A.:
- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Federico Giacomelli per la conclusione del contratto tra la Genoa Cricket & Football Club S.p.A. ed il calciatore sig. Andrea Gasbarroni,
nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore, in violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Federico Giacomelli, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Genoa Cricket &
Football Club S.p.A. ed il calciatore Andrea Gasbarroni, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
18. il sig. URBANO CAIRO, all’epoca dei fatti, presidente della società Torino F.C. S.p.A.:
- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Federico Giacomelli per la conclusione del contratto tra la Torino F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Andrea Gasbarroni, nonostante tale
agente curasse di fatto gli interessi del calciatore, in violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Federico Giacomelli, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Torino F.C. S.p.A. ed il
calciatore Andrea Gasbarroni, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Paolo Lanzetta, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Torino F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Manuel Coppola, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver conferito mandato all’Agente sig. Giovanni Prete per la conclusione del contratto tra la Torino F.C. S.p.A. ed il sig. Daniele Vantaggiato, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Giovanni Tateo, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci e amministratori della Soccersport s.r.l., nonché per aver retribuito l’agente del calciatore attraverso il conferimento di mandato al socio di quest’ultimo, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, nonché 10, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Giovanni Prete, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Torino F.C. S.p.A. ed il
calciatore sig. Daniele Vantaggiato, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

19. il sig. ANDREA GASBARRONI, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato in successione per il Parma F.C. S.p.A., per la Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e per Torino F.C. S.p.A.:
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con il Parma F.C. S.p.A., con il Genoa Cricket & Football Club S.p.A. e con il Torino F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Federico Giacomelli senza aver
conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente era titolare di mandato da parte delle tre società appena citate, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10 del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
20. la sig.ra FRANCESCA MENARINI, all’epoca dei fatti, presidente della società Bologna F.C. 1909 S.p.A.:
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Roberto La Florio, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Bologna F.C. 1909 S.p.A. ed il
calciatore sig. Andrea Pisanu, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
21. il sig. ANDREA PASTORELLO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il sig. Andrea Pisanu, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dal calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Andrea Pisanu, nei contratti tra lo stesso calciatore e il Parma F.C. S.p.A., senza ottenere da quest’ultimo e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
22. il sig. ROBERTO LA FLORIO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Andrea Pisanu, nonché nel contratto stipulato tra il medesimo calciatore e il Bologna F.C. 1909 S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
23. il sig. ANDREA PISANU, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato in successione per il Parma F.C. S.p.A. e per la Bologna F.C. 1909 S.p.A.:
- per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Andrea Pastorello, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il Parma F.C. S.p.A., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 13, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Andrea Pastorello senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 13, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
24. il sig. PAOLO LANZETTA, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per non aver mai depositato presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. il mandato ricevuto dal Parma F.C. S.p.A., avente ad oggetto il tesseramento del calciatore Manuel Coppola, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 11, nonchè 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per aver svolto nell’ambito del trasferimento del Sig. Manuel Coppola dal Parma F.C. S.p.A. al Torino F.C. S.p.A., attività di agente sia nell’interesse dalla cessionaria, in virtù di mandato conferitogli, sia nell’interesse della cedente in virtù di mandato, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. art. 4, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Torino F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Manuel Coppola, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Tamasi Zslot, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
25. il sig. LORENZO MARRONARO, agente di calciatori iscritto nell’elencodella F.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Alessandro Budel, in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalla società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
26. il sig. SILVANO MARTINA, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra la U.C. Sampdoria S.p.A. ed il calciatore sig. Antonio Mirante, nonché nei contratti stipulati dal medesimo calciatore con il Parma F.C. S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., nonché ancora dell’art. 16, comma 4 del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del calciatore sig. Davide Lanzafame nell’ambito dei contratti stipulati da tale calciatore con la Juventus F.C. S.p.A., nonché con il Parma F.C. S.p.A., pur avendo ricevuto per i medesimi contratti formale mandato da entrambe le società appena citate, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora degli artt. 19, commi 3 e 8, e 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore sig. Davide Lanzafame e la Juventus F.C. S.p.A., nonché nel contratto tra lo stesso calciatore e il Parma F.C. S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F., nonché ancora dell’art. 16, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore,
- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente al sig. Nicola Pavarini, nei contratti tra lo stesso e la A.C. Siena S.p.A., nonché con il Parma F.C. S.p.A., senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente di fatto del sig. Nicola Pavarini nell’ambito della stipula dei contratti con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla società con incarico assunto, per il primo contratto, a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore di società e non personalmente, e con mandato (scaduto al momento della stipulazione) per il secondo contratto, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente alil Parma F.C. S.p.A., nel contratto tra la stessa ed il calciatore sig. Nicola Pavarini, senza ottenere da tale società e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione del disposto di cui all’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dagli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora di tutte tali norme in via autonoma,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore sig. Nicola Pavarini e il Parma F.C. S.p.A., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007mal 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
27. il sig. ALESSIO SECCO, all’epoca dei fatti, direttore sportivo della società Juventus F.C. S.p.A.:
- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Silvano Martina per la conclusione del contratto tra la Juventus F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Davide Lanzafame, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore, in violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Silvano Martina, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Juventus F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Davide Lanzafame, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
28. il sig. JEAN CLAUDE BLANC, all’epoca dei fatti, amministratore delegato della società Juventus F.C. S.p.A.:
- per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Silvano Martina per la conclusione del contratto tra la Juventus F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Davide Lanzafame, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore, in violazione del disposto dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 20, commi 2 e 9, del regolamento Agenti di calciatori vigente,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Silvano Martina, cui la società dallo stesso rappresentata aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Juventus F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Davide Lanzafame, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 22, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori vigente, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
29. il sig. DAVIDE LANZAFAME, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato in successione per la Juventus F.C. S.p.A. e per il Parma F.C. S.p.A.:
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con la Juventus F.C. S.p.A., nonché del contratto con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Silvano Martina senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando per tutti e tre i contratti appena citati una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Martina formalmente titolare di mandati da parte delle due società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora degli artt. 16, commi 1 e 4, 20, comma 2, e 21, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori vigente,
30. il sig. NICOLA PAVARINI, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato in successione per la A.C. Siena S.p.A. e per il Parma F.C. S.p.A.:
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con la A.C. Siena S.p.A. e con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Silvano Martina senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, e 13, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Silvano Martina senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Martina incaricato da parte della società appena citata, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
31. il sig. CARLO PALLAVICINO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente di fatto del sig. Cristiano Lucarelli nell’ambito della stipula del contratto con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente al sig. Cristiano Lucarelli nel contratto tra lo stesso e la A.S. Livorno Calcio s.r.l. e la S.S.C. Napoli S.p.A., senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 11, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora degli artt. 16, commi 1 e 6, e 19, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il Parma F.C. S.p.A. ed il calciatore sig. Cristiano Lucarelli, in relazione al quale aveva ricevuto mandato della società appena citata, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
32. il sig. CRISTIANO LUCARELLI, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato in successione per il Parma F.C. S.p.A., per la A.S. Livorno Calcio s.r.l. e per la S.S.C. Napoli S.p.A.,
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Carlo Pallavicino senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Pallavicino formalmente titolare di mandato da parte della società ed in tal modo, ulteriormente, consentendo che i compensi da lui dovuti all’agente fossero pagati dalla società stessa, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, commi 1 e 4, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con la A.S. Livorno Calcio s.r.l. e con la S.S.C. Napoli S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Carlo Pallavicino senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, e 13, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora dall’art. 16, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori attualmente in vigore,
33. il sig. GIANLUCA SOTTOVIA, all’epoca dei fatti, direttore generale della società Calcio Padova S.p.A.:
- per aver conferito mandato all’Agente sig. Giovanni Prete per la conclusione del contratto tra la Calcio Padova S.p.A. ed il sig. Daniele Vantaggiato, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Giovanni Tateo, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci e amministratori della Soccersport s.r.l., nonché per aver retribuito l’agente del calciatoreattraverso il conferimento di mandato al socio di quest’ultimo, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, nonché 10, comma 4, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Giovanni Prete, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Calcio Padova S.p.A. ed il calciatore sig. Daniele Vantaggiato, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
34. il sig. GIOVANNI PRETE, agente di calciatori iscritto nell’elenco dellaF.I.G.C.:
- per aver svolto attività di assistenza alle società Parma F.C. S.p.A., Torino F.C. S.p.A., nonché Calcio Padova S.p.A., in occasione dei tesseramenti e stipulazione dei contratti con il sig. Daniele Vantaggiato, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Giovanni Tateo, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci e amministratori della Soccersport s.r.l., nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che le tre citate società pagassero i compensi dell’agente del calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore sig. Daniele Vantaggiato e le società Parma F.C. S.p.A., Torino F.C. S.p.A. e Calcio Padova S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle tre società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,

35. il sig. GIOVANNI TATEO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver svolto attività di assistenza al sig. Daniele Vantaggiato in occasio dei tesseramenti e stipulazione dei contratti tra lo stesso calciatore e le società Parma F.C. S.p.A., Torino F.C. S.p.A., nonché Calcio Padova S.p.A., così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Giovanni Prete, quale Agente titolare di mandato rilasciato dalle appena citate società, entrambi soci e amministratori della Soccersport s.r.l., nonché per aver fatto sì, attraverso tale condotta, che le tre citate società pagassero i suoi compensi quale agente del calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,

36. il sig. DANIELE VANTAGGIATO, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato in successione per il Parma F.C. S.p.A., Torino F.C. S.p.A. e Calcio Padova S.p.A.:
- per aver conferito mandato, in occasione della stipulazione dei contratti con le società Parma F.C. S.p.A., Torino F.C. S.p.A. e Calcio Padova S.p.A., al sig. Giovanni Tateo, così determinando una situazione di conflitto di interessi con l’agente cui avevano conferito mandato le tre società appena citate, sig. Giovanni Prete, che con il primo agente citato era all’epoca dei fatti socio e amministratore della Soccersport s.r.l., così inoltre consentendo che i compensi da lui dovuti al suo agente fossero pagati dalle società stesse, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,

37. il sig. STEFANO MORRONE, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato per il Parma F.C. S.p.A.:
- per essersi avvalso, in occasione della stipulazione dei contratti con il Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Matteo Roggi senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando per entrambi i contratti appena citati una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Roggi formalmente titolare di mandati da parte della società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
38. il sig. MATTEO ROGGI, agente di calciatori iscritto nell’elenco dellaF.I.G.C.:
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del calciatore sig. Stefano Morrone nell’ambito dei contratti stipulati da tale calciatore con il Parma F.C. S.p.A., pur avendo ricevuto per i medesimi contratti formale mandato dalla società appena citata, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il sig. Stefano Morrone e il Parma F.C. S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalla società appena citata, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il sig. Francesco Valiani e la Bologna F.C. 1909 S.p.A., nonché con il Parma F.C. S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalle due società appena citate, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
39. il sig. ALESSANDRO GUIDI, all’epoca dei fatti, consigliere delegato della società Bologna F.C. 1909 S.p.A.:
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Matteo Roggi, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Bologna F.C. 1909 S.p.A. ed il calciatore sig. Francesco Valiani, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
40. il sig. MORENO ROGGI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il sig. Massimo Paci e il Parma F.C. S.p.A. in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalla società appena citata, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
41. il sig. ALESSANDRO RUGGERI, all’epoca dei fatti, presidente della società Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A.:
- per aver conferito mandato all’Agente sig. Claudio Sclosa per la conclusione Calcio S.p.A. ed il calciatore sig. Luca Cigarini, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Claudio Sclosa, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. ed il calciatore sig. Luca Cigarini, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
42. il sig. PIERPAOLO MARINO, all’epoca dei fatti, direttore generale della società S.S.C. Napoli S.p.A.:
- per aver conferito mandato all’Agente sig. Marcello Bonetto per la conclusione del contratto tra la S.S.C. Napoli S.p.A. ed il calciatore sig. Luca Cigarini, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi del medesimo Agente con l’Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, sig. Giovanni Bia, in quanto entrambi gli agenti all’epoca dei fatti erano soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Marcello Bonetto, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra S.S.C. Napoli S.p.A. ed il calciatore sig. Luca Cigarini, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 16, comma 3, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
43. il sig. CLAUDIO SCLOSA, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver svolto attività di assistenza alle società Parma F.C. S.p.A. ed Atalanta Bergamasca Cacio S.p.A. in occasione dei tesseramenti e stipulazione dei contratti con il sig. Luca Cigarini, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Giovanni Bia, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., nonché ancora per aver acquisito mandato sia dal Parma F.C. S.p.A. che dalla Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. per il trasferimento dello stesso calciatore dalla prima alla seconda società e la stipula del relativo contratto, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigoredall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore sig. Luca Cigarini e le società Parma F.C. S.p.A. ed Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato da ciascuna delle due società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver svolto attività di assistenza alla società Parma F.C. S.p.A. in occasione dei tesseramenti e stipulazione dei contratti con il sig. Daniele Dessena, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento dei mandati assunti, essendo nelle medesime trattativa coinvolti il sig. Giovanni Bia, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, nonché il sig. Marcello Bonetto, titolare di mandato rilasciato dalla U.C. Sampdoria S.p.A. (società cessionaria del tesseramento del calciatore), tutti e tre soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nei contratti stipulati tra il calciatore sig. Daniele Dessena e le società Parma F.C. S.p.A. ed U.C. Sampdoria S.p.A., in relazione ai quali aveva ricevuto mandato dalla prima delle due società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
44. il sig. MARCELLO BONETTO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della
F.I.G.C.:
- per aver svolto attività di assistenza alla società S.S.C. Napoli S.p.A. in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il sig. Luca Cigarini, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Giovanni Bia, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Luca Cigarini e la S.S.C. Napoli S.p.A., in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società appena citata, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver svolto attività di assistenza alla società U.C. Sampdoria S.p.A. in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il sig. Daniele Dessena, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolti il sig. Giovanni Bia, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, nonché il sig. Claudio Sclosa, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal Parma F.C. S.p.A. (società cedente il tesseramento del calciatore), tutti e tre soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Daniele Dessena e la U.C. Sampdoria S.p.A., in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società appena citata, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
45. il sig. GIOVANNI BIA, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver svolto attività di assistenza in favore del sig. Luca Cigarini in occasione dei tesseramenti e della stipula dei contratti tra il citato calciatore e le società Parma F.C. S.p.A., Atalanta Bergamasca Calcio S.p.A. e S.S.C. Napoli S.p.A., nel mentre il sig. Claudio Sclosa aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi delle prime due società appena citate ed il Sig. Marcello Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della terza società appena citata, tutti nell’ambito dei medesimi tesseramenti e contratti, nonostante tutti e tre gli agenti fossero soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver svolto attività di assistenza in favore del sig. Daniele Dessena in occasione dei tesseramenti e della stipula dei contratti tra il citato calciatore e le società Parma F.C. S.p.A. ed U.C. Sampdoria S.p.A., nel mentre il sig. Claudio Sclosa aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della prima società appena citata ed il Sig. Marcello Bonetto aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della seconda società appena citata, tutti nell’ambito dei medesimi tesseramenti e contratti, nonostante tutti e tre gli agenti fossero soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
46. il sig. FRANCESCO ROMANO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver svolto attività di assistenza alla società Parma F.C. S.p.A. in occasione del tesseramento e stipulazione del contratto con il sig. Gianluca Lapadula, così determinando una situazione di conflitto di interessi nell’espletamento del mandato assunto, essendo nella medesima trattativa coinvolto il sig. Federico Giovanni Bonetto, quale Agente titolare di mandato rilasciato dal calciatore, entrambi soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Footba Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Gianluca Lapadula e il Parma F.C. S.p.A., in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società appena citata, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver attribuito i diritti economici e patrimoniali discendenti dal mandato conferitogli dal Parma F.C. S.p.A. ad una società non avente quale oggetto sociale esclusivo l’attività di agente di calciatori, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. art. 4, comma 2 lett. b) e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
47. il sig. FEDERICO GIOVANNI BONETTO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver svolto attività di assistenza in favore del sig. Gianluca Lapadula in occasione del tesseramento e della stipula del contratto tra il citato calciatore e la società Parma F.C. S.p.A., nel mentre il sig. Francesco Romano aveva ricevuto mandato per la cura degli interessi della società appena citata, nonostante entrambi gli agenti fossero soci della I.F.A. International Football Agency di Marcello Bonetto & C. s.a.s. e della I.F.A. International Football Agency di Giuseppe Bonetto & C. s.a.s., in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
48. il sig. VINCENZO RISPOLI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della F.I.G.C.:
- per aver depositato presso la Commissione Agenti di Calciatori una risoluzione del mandato conferitogli dal sig. Paolo Castellini con la firma apocrifa del calciatore, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 3, comma 4, e 12, commi 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Paolo Castellini nell’ambito della stipula del contratto con il Parma F.C. S.p.A., nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società, ed in tal modo facendo sì che il suo compenso venisse corrisposto dalla società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 4, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
- per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Paolo Castellini e il Parma F.C. S.p.A., in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla società appena citata, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 12, commi 1 e 2, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonchè dell’art. 93, comma 1, delle N.O.I.F.,
- per aver attribuito alla società S.I.R. s.r.l. i diritti economici e patrimoniali derivanti dalla sua attività di agente in relazione mandato conferitogli dal Parma F.C. S.p.A. per il tesseramento e la stipula del contratto con il calciatore sig. Paolo Castellini, senza aver depositato presso la Commissione Agenti della F.I.G.C. la copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto, del libro soci nonchè l’elenco nominativo degli organi sociali e l’elenco dei dipendenti e collaboratori di tale società, in violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 3, e 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010,
49. la società F.C. PARMA S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sigg.ri Guido Angiolini, Tommaso Ghirardi e Pietro Leonardi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri tesserati senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sigg.ri Marco Rossi, Stefano Lunardini, Igor Budan, Andrea Gasbarroni, Andrea Pisanu, Davide Lanzafame, Nicola Pavarini, Daniele Vantaggiato e Stefano Morrone,
50. la società A.S. BARI S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sigg.ri Giorgio Perinetti ed Antonio Sgobba,
51. la società U.C. SAMPDORIA S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Giuseppe Marotta, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Marco Rossi,
52. la società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere
di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Alessandro Zarbano, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in
essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Andrea Gasbarroni,
53. la società F.C. TORINO S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Urbano Cairo, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri tesserati senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, Sigg.ri Andrea Gasbarroni e Daniele Vantaggiato,
54. la società F.C. BOLOGNA 1909 S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sigg.ri Francesca Menarini ed Alessandro Guidi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Andrea Pisanu,
55. la società F.C. JUVENTUS S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sigg.ri Alessio Secco e Jean Claude Blanc, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Davide Lanzafame,
56. la società A.S. LIVORNO CALCIO s.r.l.,
- ai sensi dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Cristiano Lucarelli,
57. la società S.S.C. NAPOLI S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Pierpaolo Marino, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Cristiano Lucarelli,
58. la società CALCIO PADOVA S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Gianluca Sottovia, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Daniele Vantaggiato,

59. la società ATALANTA BERGAMASCA CALCIO S.p.A.,
- ai sensi dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Alessandro Ruggeri.