FIGC, i dispositivi integrali della Procura di Bari

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

COMUNICATO UFFICIALE N. 12/CDN
(2012/2013)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente, dal
Prof. Avv. Claudio Franchini, Vice Presidente Vicario, dall’Avv. Riccardo Andriani,
dall’Avv. Marcello Frattali Clementi, dall’Avv. Andrea Morsillo, Componenti; con
l’assistenza del Dott. Paolo Fabricatore, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta,
Segretario, e dei componenti della Segreteria Paola Anzellotti, Stefano Bordoni, Salvatore
Floriddia e Nicola Terra, si è riunita nei giorni 3 e 4 agosto 2012 per il dibattimento.
In seguito, la Commissione disciplinare nazionale si è riunita il giorno 4 agosto 2012 per la
camera di consiglio e, al termine, ha adottato la seguente decisione:
“”
(35) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANGELOZZI
GUIDO, BELLAVISTA ANTONIO, BELMONTE NICOLA, BENTIVOGLIO SIMONE,
BONUCCI LEONARDO, CAROBBIO FILIPPO, DI VAIO MARCO, ESPOSITO MARCO,
GERVASONI CARLO, GUBERTI STEFANO, MASIELLO ANDREA, MASIELLO
SALVATORE, MUTTI BORTOLO, PADELLI DANIELE, PARISI ALESSANDRO, PEPE
SIMONE, PORTANOVA DANIELE, ROSSI MARCO, SANFELICE MARCELLO,
SEMERARO PIERANDREA, STELLINI CRISTIAN, VIVES GIUSEPPE, e delle Società
AS BARI Spa, FC BOLOGNA 1909 Spa, US LECCE Spa, CALCIO PORTUGRUARO
SUMMAGA Srl, UC SAMPDORIA Spa, AC SIENA Spa, UDINESE CALCIO Spa ▪ (nota
n. 542/463 pf10-11/SP/mg del 25.7.2012).
1) Il deferimento
Con provvedimento n. 542/463 pf10-11/SP/mg in data 25/7/2012, pervenuto alla
Commissione in data 26/7/2012, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione:
1. ANGELOZZI Guido, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo dell’A.S. Bari Spa;
2. BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti tesserato presso il Settore Tecnico quale
Allenatore di Base;
3. BELMONTE Nicola, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dell’A.S. Bari Spa;
4. BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore in prestito tesserato dell’A.S.
Bari Spa;
5. BONUCCI Leonardo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dell’A.S. Bari Spa;
6. CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’A.C. Siena Spa;
7. DI VAIO Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Bologna 1909
Spa;
8. ESPOSITO Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della Calcio Portogruaro
Summaga Srl;
9. GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per il Piacenza Calcio
F.C Spa;
10. GUBERTI Stefano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la U.C. Sampdoria
Spa;
11. MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dell’A.S. Bari Spa;
12. MASIELLO Salvatore, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dell’A.S. Bari Spa;
13. MUTTI Bortolo, all’epoca dei fatti allenatore tesserato dell’A.S. Bari Spa;
14. PADELLI Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dell’A.S. Bari Spa;
15. PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dell’A.S. Bari Spa;
16. PEPE Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per l’Udinese Calcio Spa;
17. PORTANOVA Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la F.C. Bologna
1909 Spa;
18. ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dell’A.S. Bari Spa;
19. SANFELICE Marcello, all’epoca dei fatti Team Manager tesserato per l’F.C.
Bologna 1909 Spa;
20. SEMERARO Pierandrea, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante
dell’U.S. Lecce Spa;
21. STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico prima squadra per l’A.C.
Siena Spa;
22. VIVES Giuseppe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato dell’U.S. Lecce Spa;
23. la Società A.S. BARI Spa;
24. la Società F.C. BOLOGNA 1909 Spa;
25. la Società U.S. LECCE Spa;
26. la Società CALCIO PORTUGRUARO SUMMAGA Srl;
27. la Società U.C. SAMPDORIA Spa;
28. la Società A.C. SIENA Spa;
29. la Società UDINESE CALCIO Spa;
per rispondere:
GARA UDINESE – BARI del 09/05/2010 – s.s. 2009/2010
1- MASIELLO Andrea, MASIELLO Salvatore, BELMONTE Nicola, PARISI
Alessandro, BONUCCI Leonardo, all’epoca dei fatti tutti calciatori della società BARI, per
la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima
della gara UDINESE-BARI del 9 maggio 2010, in concorso tra loro e con altri soggetti non
tesserati ed altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, in funzione della realizzazione di un over
con pareggio tra le due squadre; come specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante, per
tutti, di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e
del risultato finale della gara in questione, nonchè, per MASIELLO Andrea, PARISI
Alessandro e BELMONTE Nicola, della pluralità di illeciti;
2 – MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti, calciatore del BARI Calcio, della violazione
dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6,
comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del CGS, per avere fornito a soggetti estranei
all’ordinamento federale informazioni sulla gara Udinese-Bari del 9 maggio 2010, oggetto
di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa
sull’esito di tale gara, come alterato; e per avere lo stesso Masiello effettuato, sia pur per
interposte persone, una scommessa riguardo all’esito della gara in questione, sempre
sulla base della alterazione della stessa;
3 – PEPE Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società UDINESE, ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio
la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con
riferimento alla gara Udinese-Bari del 9 maggio 2010, dei quali era venuto a conoscenza
attraverso una telefonata ricevuta dal calciatore del Bari Salvatore Masiello, come
specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli
atti del procedimento;
4 – la Società BARI CALCIO SPA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art.
7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi ai propri tesserati sopra
indicati; con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
5 – la Società BARI CALCIO SPA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art.
4, comma 2, CGS, per gli addebiti mossi al proprio tesserato Andrea Masiello;
6 – la Società UDINESE CALCIO SPA,a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, CGS, per l’addebito mosso al proprio calciatore all’epoca dei fatti,
Simone PEPE, come sopra indicato.
GARA CESENA – BARI del 17/04/2011 – s.s. 2010/2011
7 – MASIELLO Andrea, BELMONTE Nicola, BELLAVISTA Antonio, i primi due
all’epoca dei fatti, tesserati per l’A.S. BARI e il terzo tesserato presso il Settore Tecnico
quale Allenatore di Base, per violazione dell’art. 7, commi1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva per avere posto in essere, in occasione della gara CESENA – BARI del
17.04.2011, in concorso con fra loro e con altri tesserati allo stato non identificati, atti
diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine
di determinare la sconfitta del Bari e di ottenere un illecito arricchimento scommettendo
somme di denaro sull’esito della gara, con le modalità specificate nella parte motiva del
presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento, con
l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e della pluralità di
illeciti;
8 – MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti tesserato per l’A.S. BARI, della violazione
dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e dell’art. 6
(divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere effettuato,
anche per interposta persona (Bellavista Antonio), scommesse sulla gara CESENA –
BARI del 17.04.2011, come specificato nella parte motiva;
9 – BELLAVISTA Antonio, all’epoca dei fatti tesserato presso il Settore Tecnico quale
Allenatore di Base, della violazione dell’art.1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere effettuato scommesse sulla gara CESENA – BARI del 17.04.2011
come specificato nella parte motiva, e per aver accettato e essersi adoperato per
effettuare scommesse quale interposta persona di MASIELLO Andrea, per il quale vigeva
un divieto alla relativa effettuazione, sulla medesima gara, come specificato nella parte
motiva;
10 – ANGELOZZI Guido, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo del BARI, MUTTI Bortolo,
all’epoca dei fatti allenatore del Bari, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere
violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di
denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara CESENA – BARI del 17.04.2011;
11 – ESPOSITO Marco, all’epoca dei fatti tesserato della Società CALCIO
PORTOGRUARO SUMMAGA SRL, per la violazione dei doveri di lealtà probità e
correttezza di cui all’art. 1 CGS, con riferimento all’art. 6 CGS, per avere messo in contatto
due soggetti sottoposti al rispetto delle regole dell’ordinamento federale, ovvero il
BELLAVISTA ed il BELMONTE per consentire al primo l’acquisizione di notizie di natura
“riservata” da utilizzare al fine di scommesse orientate sulla base di tali informazioni;
12 – la Società A.S. BARI SPA:
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 7, comma 4, e dell’art. 4, comma e
2,CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Andrea MASIELLO e
4
BELMONTE; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS del risultato conseguito e
della pluralità di illeciti.
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli
addebiti contestati al proprio tesserato Andrea MASIELLO;
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli
addebiti contestati ai propri tesserati ANGELOZZI e MUTTI;
13 – la Società CALCIO PORTOGRUARO SUMMAGA SRL a titolo di responsabilità
oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al suo
tesserato Marco ESPOSITO.
GARA BARI – SAMPDORIA del 23/04/2011 s.s. 2010/2011
14 – GUBERTI Stefano, tesserato all’epoca dei fatti per la società U.C. Sampdoria Spa,
per violazione dell’art. 7, commi1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima
della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti tesserati e
non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, prendendo contatti con il calciatore del Bari
MASIELLO Andrea, che a sua volta interessava della proposta illecita il compagno di
squadra Marco ROSSI dal quale otteneva la relativa disponibilità alla partecipazione
all’alterazione;
15 – MASIELLO Andrea, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S. BARI
Spa, per violazione dell’art. 7, commi1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere,
prima della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti
tesserati e non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad
alterare lo svolgimento e il risultato della gara suddetta ricevendo una proposta di
alterazione del risultato della gara da parte di GUBERTI Stefano, calciatore tesserato
all’epoca dei fatti per la A.C. Sampdoria Spa, poi riportata al calciatore suo compagno di
squadra Marco ROSSI, dal quale otteneva la disponibilità alla combine;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere.
16 – ROSSI Marco, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S. BARI Spa,
per violazione dell’art. 7, commi1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima
della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti tesserati non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta ricevendo una proposta di alterazione del
risultato della gara da parte di MASIELLO Andrea, calciatore suo compagno di squadra, al
quale forniva la propria disponibilità alla combine;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere.
17 – MASIELLO Andrea, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.S. BARI
Spa, per violazione dell’art. 7, commi1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere,
prima della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta, anche al fine di favorire l’esito delle
scommesse, ricevendo una proposta di alterazione del risultato della gara da parte di
esponenti del gruppo degli “zingari, con l’intervento di Angelo IACOVELLI, poi riportata ai
calciatori suoi compagni di squadra Simone BENTIVOGLIO e Alessandro PARISI dai
quali, almeno da quanto risulta allo stato degli atti, riceveva un rifiuto; con l’aggravante di
cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità di illeciti;
18 – BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.
Bari Spa, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver
violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i
fatti riguardanti la gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 e, segnatamente, la proposta di
alterazione del risultato della gara propostagli dal calciatore suo compagno di squadra
MASIELLO Andrea;
19 – PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S. Bari
Spa, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il
dovere di informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti
riguardanti la gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 e, segnatamente, le notizie ricevute
dal calciatore suo compagno di squadra MASIELLO Andrea sul tentativo di combine
proposto dal gruppo degli “zingari” con l’intervento di IACOVELLI Angelo;
20 – CAROBBIO Filippo, calciatore tesserato all’epoca dei fatti per la società A.C.
SIENA Spa, per violazione dell’art. 7, commi1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per
avere, prima della gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2011, in concorso con altri soggetti
non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta e dei successivi incontri che avrebbe dovuto
disputare la squadra del BARI, anche al fine di favorire l’esito delle scommesse, mettendo
in contatto Angelo IACOVELLI, latore della disponibilità di calciatori del BARI non meglio
specificati a combinare risultati di incontri della loro squadra, con il gruppo degli “Zingari”,
dedito all’effettuazione di scommesse su gare combinate;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere.
21 – STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti collaboratore tecnico prima squadra per la
società A.C. Siena Spa, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia
Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 e
successivi incontri che avrebbe dovuto disputare la squadra del BARI e, segnatamente,
l’attività posta in essere da CAROBBIO Filippo per mettere in contatto il gruppo degli
“Zingari” dedito all’effettuazione di scommesse su gare combinate, con Angelo IACOVELLI
latore della disponibilità di calciatori del BARI non meglio specificati a combinare risultati di
incontri della loro squadra;
22 – la Società U.C. SAMPDORIA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi
dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al
proprio tesserato Stefano GUBERTI in relazione alla gara BARI – SAMPDORIA del
23.4.2012, nonché a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS,
per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio dai tesserati del Bari;
23 – la Società A.S. BARI Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati Andrea MASIELLO in relazione alla gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 con
riguardo al tentativo di combine proposto al primo dal gruppo degli “zingari”;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere.
24 – la società A.S. BARI Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati Andrea MASIELLO e Marco ROSSI in relazione alla gara BARI – SAMPDORIA
del 23.4.2012 con riguardo al tentativo di combine proposto dal calciatore Stefano
GUBERTI della SAMPDORIA; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della
pluralità degli illeciti posti in essere.
25 – la società A.S. BARI Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,
comma e 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati Simone
BENTIVOGLIO ed Alessandro PARISI in relazione alla gara BARI – SAMPDORIA del
23.4.2012 con riguardo all’omessa denuncia loro contestata;
26 – la società A.C. SIENA Spa:
- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma e
2, CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato Filippo CAROBBIO in
relazione alla gara BARI – SAMPDORIA del 23.4.2012 ed ai successivi incontri che
avrebbe dovuto disputare la squadra del BARI; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6,
CGS della pluralità degli illeciti posti in essere.
- a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma e 2, CGS in ordine agli
addebiti contestati al proprio tesserato Cristian STELLINI;
GARA PALERMO – BARI del 07/05/2011 – s.s. 2010/2011
27 – MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. BARI
SPA, BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito della
società A.S. BARI SPA, PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.S. BARI SPA, ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito
della società A.S. BARI SPA, PADELLI Daniele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato
della società A.S. BARI SPA, CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato
della società A.C. SIENA SPA, e STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti collaboratore
tecnico della prima squadra tesserato della società A.C. SIENA SPA, per violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, prima della gara
PALERMO – BARI del 7/05/2011, in concorso fra loro e con altri soggetti non tesserati,
posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta,
prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come specificato nella parte
motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. In
particolare, CAROBBIO e STELLINI procurando a soggetti non tesserati, interessati ad
effettuare scommesse dall’esito sicuro sulla gara PALERMO – BARI del 7/05/2011, un
contatto con i calciatori del Bari finalizzato a proporre loro l’alterazione della gara, con
impegno a perderla determinando un OVER con almeno due goal di scarto a fronte del
pagamento di ingenti somme di denaro; MASIELLO, BENTIVOGLIO, PARISI, ROSSI,
partecipando, su impulso di soggetto non tesserato, all’incontro finalizzato al
raggiungimento dell’accordo per l’alterazione della gara in questione, ed accettando le
dette ingenti somme di denaro per poi restituirle a causa della mancata realizzazione del
risultato; PADELLI aderendo alla proposta illecita; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma
6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere (ad esclusione della posizione di
PADELLI, STELLINI e BENTIVOGLIO).
28 – GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società PIACENZA
CALCIO F.C. SPA, della violazione dell’art. 1, comma 1, (violazione dei principi di lealtà,
correttezza e probità) e dell’art. 6 (divieto di effettuare scommesse) del Codice di Giustizia
Sportiva, per avere effettuato, per interposta persona, scommesse sulla gara PALERMO –
BARI del 7/05/2011, come specificato nella parte motiva; nonché della violazione dell’art.
7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva per aver violato il dovere di informare senza
indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara PALERMO
– BARI del 7/05/2011;
29 – la Società A.S. BARI SPA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati al propri
tesserati MASIELLO, BENTIVOGLIO, PARISI, ROSSI e PADELLI;
con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della pluralità degli illeciti posti in essere.
30 – la Società A.C. SIENA SPA, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti contestati ai propri
tesserati CAROBBIO e STELLINI; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della
pluralità degli illeciti posti in essere.
GARA BARI – LECCE del 15/05/2011 – s.s. 2010-2011
31 – MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S. BARI
SPA, SEMERARO Pierandrea, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della
società U.S. LECCE SPA, e VIVES Giuseppe, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società U.S. LECCE SPA, per violazione dell’art. 7, commi1, 2 e 5, del Codice di Giustizia
Sportiva per avere, prima della gara BARI – LECCE del 15/05/2011, in concorso fra loro e
con altri soggetti non tesserati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra
indicato, come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione
allegata agli atti del procedimento. In particolare, MASIELLO chiedendo a soggetto non
tesserato di verificare la disponibilità della società Lecce a corrispondere una somma a dei
calciatori del Bari per perdere la gara; offrendo denaro, unitamente a soggetti non
tesserati, a BENTIVOGLIO, PARISI e ROSSI al fine di ottenere la loro adesione alla
proposta illecita; prestando attivamente il proprio contributo durante la gara per
l’alterazione della stessa, in particolare segnando volontariamente un autogoal; e, infine,
percependo denaro a tal fine; SEMERARO corrispondendo la complessiva somma di €
200.000,00, per il tramite di soggetti non tesserati, a MASIELLO e ad altri soggetti non
tesserati, per l’alterazione della gara in questione al fine di ottenere un vantaggio in
classifica; VIVES svolgendo un ruolo di intermediazione per l’ottenimento dell’assenso
definitivo da parte di MASIELLO prima dell’inizio della gara; con le aggravanti di cui all’art.
7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara, del
conseguimento del vantaggio in classifica, nonché, per il solo MASIELLO, della pluralità
degli illeciti posti in essere.
32 – BENTIVOGLIO Simone, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito della
società A.S. BARI SPA, PARISI Alessandro, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della
società A.S. BARI SPA, ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in prestito
della società A.S. BARI S.P.A, per violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia
Sportiva per aver violato il dovere di informare senza indugio la Procura Federale,
omettendo di denunciare i fatti riguardanti la gara BARI – LECCE del 15/05/2011;
33 – la Società U.S. LECCE SPA:
- a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1,
CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio Presidente e legale rappresentate
SEMERARO Pierandrea; con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva
alterazione dello svolgimento e del risultato della gara e del conseguimento del vantaggio
in classifica.
- a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2,
CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato VIVES; con l’aggravante di cui
all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della
gara e del conseguimento del vantaggio in classifica.
- a titolo di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, CGS, per l’illecito
sportivo commesso a proprio vantaggio da MASIELLO in concorso con altri soggetti non
tesserati in occasione della gara BARI – LECCE del 15/05/2011.
34 – la Società A.S. BARI SPA:
- di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS in
ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato MASIELLO; con le aggravanti di cui
all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della
gara, del conseguimento del vantaggio in classifica, nonché della pluralità degli illeciti posti
in essere.
- di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2, CGS in ordine agli addebiti
contestati ai propri tesserati BENTIVOGLIO, PARISI e ROSSI.
GARA BOLOGNA – BARI del 22/05/2010 – s.s. 2010/2011
35 – MASIELLO Andrea, PORTANOVA Daniele, all’epoca dei fatti, rispettivamente,
calciatori delle società BARI e BOLOGNA, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del
Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara BOLOGNA-BARI del 22 maggio
2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, al fine di garantire la possibilità di effettuazione di scommesse di gioco dall’esito
scontato sul risultato della gara così alterato; come meglio specificato nella parte motiva
del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con
l’aggravante, per il Masiello, di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della pluralità di illeciti
commessi con riferimento ad altre gare costituenti oggetto del presente provvedimento;
36 – ROSSI Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società BARI, ai sensi
dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio la
Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con riferimento
alla gara Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali era venuto a conoscenza ad opera
del compagno di squadra Andrea Masiello, come specificato nella parte motiva del
presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento;
37 – DI VAIO Marco, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società BOLOGNA, ai
sensi dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere violato il dovere di informare senza indugio
la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo con
riferimento alla gara Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali era venuto a conoscenza
ad opera del calciatore del Bologna Daniele Portanova, come specificato nella parte
motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento;
38 – SANFELICE Marcello, all’epoca dei fatti team manager tesserato per la società
BOLOGNA, ai sensi dell’art. 7, comma 7, del CGS, per avere violato il dovere di informare
senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo
con riferimento alla gara Bologna-Bari del 22 maggio 2011, dei quali era venuto a
conoscenza ad opera del calciatore del Bologna Daniele Portanova, come specificato
nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del
procedimento;
39 – la Società BARI CALCIO SPA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art.
7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per l’addebito mosso al proprio tesserato
Andrea MASIELLO, come sopra indicato. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS
della pluralità degli illeciti posti in essere da quest’ultimo;
40 – la Società F.C. BOLOGNA 1909 SPA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’ art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, CGS, per l’addebito mosso al proprio
tesserato, Daniele PORTANOVA, come sopra indicato.
41 – la Società A.S. BARI SPA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4,
comma 2, CGS, per l’addebito mosso al proprio tesserato all’epoca dei fatti, Marco
ROSSI, come sopra indicato;
42 – la Società F.C. BOLOGNA 1909 SPA, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi
dell’art. 4, comma 2, CGS, per l’addebito mosso ai propri tesserati all’epoca dei fatti,
Marco DI VAIO e Marcello SANFELICE, come sopra indicato.
2) Le memorie difensive
Con provvedimento del Vice Presidente Vicario della Commissione in data 26 Luglio 2012
l’inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 3 agosto 2012.
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione quasi tutti gli incolpati hanno fatto pervenire
memorie difensive in cui sono state proposte eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate
l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e
formulate istanze istruttorie.
In particolare:
- ANGELOZZI ha chiesto l’irrogazione di una sanzione oltremodo lieve, previo
riconoscimento dei benefici sanzionatori di cui all’art. 24 CGS;
- BELMONTE ha chiesto il proscioglimento da ogni accusa e, in via subordinata,
l’applicazione di una sanzione minima, anche con commutazione della stessa in
un’ammenda;
- BENTIVOGLIO ha chiesto la derubricazione della contestazione di tentato illecito
sportivo con riferimento alla partita Palermo-Bari del 7.5.2011 in omessa denuncia;
- BONUCCI ha dichiarato la sua assoluta estraneità ai fatti e ha messo in risalto
contraddittorietà e discordanza di alcune dichiarazioni rilasciate dal Masiello, nonché
l’indeterminatezza, oltre che del risultato della gara, anche del profitto che gli interessati
avrebbero dovuto ricavare e, infine, ha rilevato l’assenza di riscontri esterni, chiedendo il
proscioglimento;
- CAROBBIO ha chiesto, previa riqualificazione del capo di incolpazione relativo alla gara
Palermo-Bari del 7.5.2011, di accertare e dichiarare l’applicabilità dell’art. 24 CGS;
- DI VAIO, eccependo la sua totale estraneità ai fatti, ha chiesto il proscioglimento;
- GUBERTI ha chiesto il proscioglimento;
- MASIELLO Salvatore ha eccepito l’inattendibilità delle dichiarazioni del Masiello Andrea
e ha chiesto il proscioglimento da ogni addebito;
- PADELLI ha eccepito che mancherebbero indizi gravi precisi e concordanti a suo carico
e che le indagini della Procura federale e di quella della Repubblica smentirebbero le
dichiarazioni del Gervasoni, concludendo per il proscioglimento;
- PARISI ha eccepito l’insussistenza di riscontri probatori e l’inattendibilità dei dichiaranti,
chiedendo il proscioglimento e, per la gara Palermo-Bari, in via subordinata, previa
riqualificazione dei fatti oggetto di deferimento sotto la specie dell’art. 7, comma 7, CGS,
l‘irrogazione della sanzione minima;
- PEPE ha affermato che non vi è prova della telefonata a lui attribuita; vi è incertezza sui
contenuti della medesima; vi è illogicità nella telefonata se riferita ai propositi di chi la
effettuava; e infine che quanto dichiarato da Andrea Masiello è frutto della sua intuizione,
non avendo ascoltato la risposta asseritamente formulata dal Pepe, perché a parlare era il
compagno Salvatore Masiello; in conclusione, ha chiesto il proscioglimento;
- PORTANOVA e SANFELICE hanno chiesto il proscioglimento, rilevando la violazione del
diritto alla prova, per l’incompletezza della documentazione probatoria messa a
disposizione delle difese, in quanto in atti esiste il carteggio comprovante l’acquisizione dei
tabulati del Portanova da parte del PM di Bari, ma non esistono detti tabulati; hanno
eccepito poi la struttura dogmatica delle accuse loro rivolte;
- SEMERARO ha chiesto il proscioglimento, escludendo la propria partecipazione
all’illecito sportivo, a suo dire mai consumato, nonché la mancanza di riscontro fattuale dei
fatti addebitati;
- VIVES ha chiesto il proscioglimento, affermando di essere estraneo ai fatti, come del
resto ritenuto anche dalla Procura della Repubblica, che lo ha ascoltato solamente quale
testimone;
- la società BARI ha chiesto l’applicazione della pena minima prevista dalla vigente
normativa federale;
- la società BOLOGNA ha eccepito la contraddittorietà di molti atti di indagine circa la
configurazione dell’illecito sportivo e la carenza di prova circa la presunta telefonata del
Portanova al Di Vaio e ha chiesto, in via principale, il proscioglimento e, in via di
subordine, l’applicazione della sola sanzione pecuniaria;
- la società LECCE ha rilevato la contraddittorietà delle dichiarazioni poste alla base del
deferimento, l’insussistenza di elementi idonei a fondare l’accusa, la non cumulabilità delle
diverse ipotesi di responsabilità a suo carico e ha quindi chiesto il rigetto degli addebiti;
- la società PORTOGRUARO ha chiesto il proscioglimento per l’assoluta estraneità alla
presunta condotta antigiuridica del proprio tesserato;
- la società SAMPDORIA ha eccepito l’inattendibilità delle dichiarazioni del Masiello
Andrea, l’insussistenza di riscontri e della sua responsabilità presunta e ha chiesto, in via
principale, il proscioglimento e, in via subordinata, la riqualificazione dell’illecito sportivo in
violazione dell’art. 1 CGS; in via ulteriormente subordinata l’applicazione di una sanzione
minima;
- la società SIENA, facendo presente di essere stata deferita per gare che non la
vedevano interessata, ha chiesto il proscioglimento e, in via di subordine, l’applicazione
della sanzione minima;
- la società UDINESE ha chiesto il proscioglimento, stante la comprovata estraneità del
proprio tesserato ai fatti e, in via subordinata, l’irrogazione di un’ammenda al di sotto del
minimo edittale.
3) Il dibattimento
Al dibattimento, iniziato il giorno 3 agosto e proseguito il giorno 4 agosto 2012, sono
comparsi:
- il Procuratore federale Palazzi; i Vice Procuratore federale Squicquero e Tornatore; i
Sostituti Procuratore federale Camici e Perugini; i collaboratori Licheri e Pinna; i
referendari Galimberti e Materazzi; il segretario Martucci;
- i deferiti Angelozzi, Bonucci, Di Vaio, Guberti, Padelli, Pepe, Portanova, Rossi, Sanfelice
e società Bari e Bologna;
- i difensori di Angelozzi, Bellavista, Belmonte, Bentivoglio, Bonucci, Carobbio, Di Vaio,
Esposito, Gervasoni, Guberti, Masiello Andrea, Masiello Salvatore, Mutti, Padelli, Parisi,
Pepe, Portanova, Rossi, Sanfelice, Semeraro, Stellini, Vives, nonché delle società Bari,
Bologna, Lecce, Portogruaro, Sampdoria, Siena, Udinese;
- i difensori delle società Cesena, Gubbio, Nocerina e Vicenza, nonché del Codacons
Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori e dell’Associazione servizi turistici, sportivi e della multiproprietà onlus.
Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, la Commissione ha esaminato la
questione concernente le richieste di ammissione al dibattimento presentate dalle società
CESENA, GUBBIO, NOCERINA e VICENZA, nonché del CODACONS Coordinamento
delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori,
dell’ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI E DELLA
MULTIPROPRIETÀ ONLUS e della FEDERSUPPORTER, sulle quali, dopo aver ascoltato
i rappresentanti degli interessati e la Procura federale, ha provveduto con l’ordinanza n. 1,
di seguito integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 1
La Commissione,
premesso che le istanze di ammissione dei terzi interessati sono pervenute
tempestivamente, cioè prima dell’apertura del dibattimento;
considerato che, a norma dell’art. 30 dello Statuto della FIGC, le norme federali trovano
applicazione esclusivamente nei confronti dei tesserati, delle società affiliate e di tutti i
soggetti, gli organismi e le loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico,
tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale;
considerato che l’ammissibilità di tali istanze va valutata esclusivamente in relazione alla
sussistenza o meno di un interesse indiretto, compreso l’interesse in classifica;
rilevato che le società CESENA, GUBBIO, NOCERINA e VICENZA risultano portatrici di
potenziali interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi degli artt. 41, comma 7, e 33,
comma 3, del CGS;
rilevato che il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e
dei diritti degli utenti e dei consumatori, l’ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI TURISTICI,
SPORTIVI E DELLA MULTIPROPRIETÀ ONLUS e la FEDERSUPPORTER non sono
soggetti dell’ordinamento federale;
rilevato altresì che, pur tenendo conto del ruolo che la giurisprudenza ha riconosciuto ai
predetti enti e, in particolare, al CODACONS nella tutela di diritti e di interessi dei
consumatori e degli utenti, tali diritti e interessi sono oggetto di giudizio dinnanzi
all’Autorità giurisdizionale ordinaria e amministrativa e non dinnanzi agli Organi della
giustizia sportiva, che non possono pronunciarsi al di fuori dell’ambito federale;
rilevato che nell’ordinamento sportivo non è prevista la mera possibilità di assistere al
procedimento disciplinare;
rilevato che, trattandosi di un procedimento per illecito sportivo, la pubblicità è comunque
garantita dalla ripresa televisiva a circuito chiuso, ai sensi dell’art. 34, comma 9, CGS;
P.Q.M.
- ammette al dibattimento le società CESENA, GUBBIO, NOCERINA e VICENZA;
- non ammette al dibattimento il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la
difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori”, l’ASSOCIAZIONE UTENTI
SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI E DELLA MULTIPROPRIETÀ ONLUS e la
FEDERSUPPORTER.”
In seguito, i deferiti ANGELOZZI, CAROBBIO, GERVASONI, ESPOSITO, Andrea
MASIELLO, MUTTI, PARISI, ROSSI, STELLINI e società BARI, SAMPDORIA e SIENA
hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi
dell’art. 23 e/o 24 CGS. Su queste ultime istanze la Commissione ha provveduto con
l’ordinanza n. 2, di seguito integralmente riprodotta:
Ordinanza n. 2
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i deferiti ANGELOZZI, CAROBBIO,
GERVASONI, ESPOSITO, Andrea MASIELLO, MUTTI, PARISI, ROSSI, STELLINI e
Società BARI, SAMPDORIA, SIENA, tramite i propri legali, hanno depositato istanza di
applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS;
▪ per il Sig. ANGELOZZI Guido, applicazione ex art. 23 CGS della inibizione per mesi 4
(quattro);
▪ per il Sig. CAROBBIO Filippo, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi
2 (due);
▪ per il Sig. GERVASONI Carlo, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi
1 (uno);
▪ per il Sig. ESPOSITO Marco, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi
3 (tre) e giorni 10 (dieci);
▪ per il Sig. MASIELLO Andrea, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per anni
2 (due) e mesi 2 (due) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
▪ per il Sig. MUTTI Bortolo, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 4
(quattro);
▪ per il Sig. PARISI Alessandro, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi
24 (ventiquattro) con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
▪ per il Sig. ROSSI Marco, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 20
(venti) con ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
▪ per il Sig. STELLINI Cristian, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi
6 (sei);
▪ per la Società AS BARI Spa, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della penalizzazione di
punti 5 (cinque) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di €
80.000,00 (€ ottantamila/00)
▪ per la Società UC SAMPDORIA Spa, applicazione ex art. 23 CGS della penalizzazione di
punti 1 (uno) da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 30.000,00
(€ trentamila/00);
▪ per la Società AC SIENA Spa, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della ammenda di €
80.000,00 (€ ottantamila/00);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
Il difensore della società LECCE, poi, ha chiesto l’estromissione dal procedimento della
società GUBBIO, per intervenuta carenza di interesse a seguito dell’accoglimento delle
istanze di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS.
In proposito, la Commissione ha adottato l’ordinanza n. 3, di seguito integralmente
riprodotta:
“Ordinanza n. 3
La Commissione disciplinare nazionale,
valutata l’istanza di estromissione dal procedimento della società GUBBIO, alla quale si è
opposta la Procura federale;
rilevato che l’interesse della società GUBBIO non dipende esclusivamente dall’esito del
presente procedimento ma anche dai fatti oggetto di esame in altri procedimenti pendenti,
che potrebbero avere ripercussioni sulla classifica del campionato di serie B 2011/12;
rilevato che, di conseguenza, continua a sussistere un potenziale interesse alla
partecipazione al presente procedimento della società GUBBIO;
P.Q.M.
rigetta l’istanza.”
In seguito, la Commissione ha esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle
quali ha provveduto con l’ordinanza n. 4, di seguito integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 4
La Commissione disciplinare nazionale,
in ordine alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti, alla luce delle risultanze probatorie
agli atti,
rilevato che:

- le istanze di produzione documentale, anche in formato digitale, sono ammissibili, salva
la successiva valutazione sulla loro rilevanza e attendibilità;
- le istanze di prova testimoniale sono irrilevanti e/o generiche e, in alcuni casi, non
accompagnate da indicazioni dei capitoli di prova;
- l’istanza di acquisizione di documentazione proposta da BENTIVOGLIO è esplorativa e
irrilevante;
P.Q.M.
1) ammette tutta la produzione documentale dei deferiti;
2) respinge tutte le richieste di prove testimoniali;
3) respinge ogni altra istanza istruttoria.”
A questo punto, i deferiti SANFELICE e società PORTOGRUARO hanno presentato
istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS.
Su tali istanze la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 5, di seguito
integralmente riprodotta:
Ordinanza n. 5
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor SANFELICE e la Società
PORTOGRUARO, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di
sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS;
▪ per il Sig. Marcello SANFELICE, applicazione ex art. 23 CGS della squalifica per mesi 4
(quattro);
▪ per la Società PORTOGRUARO, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della ammenda di €
5.000,00 (€ cinquemila/00);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
Al termine la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti
a concludere.
4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti
Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura federale ha chiesto la dichiarazione di
responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

1. BELLAVISTA Antonio: squalifica di 9 mesi in continuazione;
2. BELMONTE Nicola: squalifica di 4 anni (così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante come da incolpazione sub 1; ulteriori 6 mesi di
squalifica per illecito sportivo, come da incolpazione sub 7);
3. BENTIVOGLIO Simone: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di
3 anni per l’illecito sportivo, come da incolpazione sub 27; ulteriori 3 mesi di squalifica per
ogni omessa denuncia, come da incolpazioni sub 18 e 32);
4. BONUCCI Leonardo: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3
anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 1);
5. DI VAIO Marco: squalifica di 1 anno (come da incolpazione sub 37);
6. GUBERTI Stefano: squalifica di 3 anni (come da incolpazione sub 14);
7. MASIELLO Salvatore: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3
anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 1);
8. PADELLI Daniele: squalifica di 3 anni (come da incolpazione sub 27);
9. PEPE Simone: squalifica di 1 anno (come da incolpazione sub 3);
10. PORTANOVA Daniele: squalifica di 3 anni (come da incolpazione sub 35);
11. SEMERARO Pierandrea: inibizione di 5 anni + preclusione (come da incolpazione
sub 31);
12. VIVES Giuseppe: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni
per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 31);
13. Società F.C. BOLOGNA 1909 Spa: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica, da
scontare, in applicazione del principio di afflittività, nel campionato 2012/2013 e ammenda
di euro 50.000,00 (cinquantamila) (punti due per ogni responsabilità oggettiva relativa a
partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono stati
dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazione sub 40; ammenda di euro
50.000 (cinquantamila) per l’incolpazione sub 42);
14. Società U.S. LECCE Spa: retrocessione all’ultimo posto in classifica, da scontare nel
campionato di competenza, da intendersi quello di Serie B 2012/2013 al quale ha
acquisito il diritto di partecipare, con conseguente passaggio alla categoria inferiore, non
essendo il prossimo campionato ancora iniziato, in applicazione del principio di afflittività;
in subordine, esclusione dal campionato di competenza – Serie B 2012/2013, con
assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore;
ulteriore penalizzazione di 6 (sei) punti in classifica da scontare nel campionato 2012/2013
(così determinata: retrocessione all’ultimo posto in classifica nel campionato di
competenza con passaggio alla categoria inferiore o, in subordine, esclusione dal
campionato di competenza per la responsabilità diretta, come da incolpazione sub 33;
punti quattro, aumentati per le aggravanti contestate, per un totale di cinque punti per ogni
responsabilità oggettiva relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla
quale suoi tesserati sono stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da
incolpazione sub 33; punti uno per ogni responsabilità presunta derivante da atti posti in
essere in suo vantaggio da soggetti ad essa estranei, come da incolpazione sub 33);
15. Società UDINESE CALCIO Spa: ammenda di euro 50.000,00 (cinquantamila) (come
da incolpazione sub 6).
I difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie
conclusioni, mentre i difensori delle Società ammesse quali terze interessate hanno
chiarito le ragioni del proprio intervento; i deferiti DI VAIO, PORTANOVA, BENTIVOGLIO,
PADELLI, invece, hanno reso spontanee dichiarazioni.
Nel corso della discussione, il deferito BENTIVOGLIO ha presentato istanza di
applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 CGS. Su tale istanza la
Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 6, di seguito integralmente riprodotte:

Ordinanza n. 6
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor BENTIVOGLIO, tramite i propri
legali, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS;
▪ per il Sig. Simone BENTIVOGLIO, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per
mesi 13 (tredici) e dell’ammenda di € 50.000,00 (cinquantamila/00);
considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato
per la Camera di consiglio.
5) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di
sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS.
5.1. Premessa
Preliminarmente, la Commissione non può che ribadire ancora una volta le considerazioni
generali espresse in occasione dei procedimenti definito con decisioni pubblicate,
rispettivamente, sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011 e n. 101/CDN del 18.6.2012, rilevando
come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i
principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare,
pena la sua irrimediabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza.
Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato
l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla
intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente,
simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati:
comportamenti che sono espressione di quel clima “omertoso” che troppo spesso permea
i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il “sottobosco” di vari pseudo appassionati
e spesso – addirittura – di esponenti della malavita.
In questo procedimento è emerso, più nel dettaglio, come i risultati degli incontri possano
essere “combinati”, con intese in parallelo tra loro, per motivazioni diverse: da un lato, per
indirizzare le puntate degli scommettitori e ricavarne direttamente un vantaggio
economico; dall’altro – e senza che vi siano necessariamente scambi di denaro – per
ragioni di convenienza di classifica delle squadre partecipanti a una singola gara. Ed è
emerso, altresì, come, in questo secondo caso, gli accordi, anche se presi a distanza di
mesi dall’incontro, abbiano una forte vincolatività per i rispettivi “spogliatoi”, a
dimostrazione di come siano un fenomeno non solo diffuso, ma anche conosciuto e
accettato nell’ambiente.
È risultato provato, difatti, come il numero dei tesserati coinvolti, per una singola gara, in
questo tipo di “combine” sia maggiore rispetto a quelli coinvolti nel sistema delle
scommesse, prendendovi parte praticamente, in via diretta o indiretta, la maggior parte
dello “spogliatoio”, se non l’intero “spogliatoio”. A tal punto che si può parlare di un vero e
proprio “protocollo” che viene seguito in questi casi.
Dalle prove raccolte risulta che questi accordi (a volte – come rilevato – anche datati nel
tempo rispetto alla data di svolgimento della gara “combinata”) vengono “perfezionati” da
uno o più rappresentanti dei rispettivi “spogliatoi”, individuati tra coloro i quali abbiano
legami di amicizia per aver giocato in passato nella medesima squadra, ovvero, nel caso
di calciatori stranieri, per ragioni di nazionalità. Questi “rappresentanti” si contattano per
verificare la reciproca disponibilità all’accordo, disponibilità che è legata alla convenienza a
dividersi la posta in palio oppure a lasciare la vittoria alla squadra avversaria in vista di un
corrispondente impegno nella partita di ritorno. E ciò che colpisce, in tali ipotesi, è che
queste intese vengano vissute dai tesserati non per quello che sono, e cioè un illecito
sportivo, ma rispettate come regola non scritta, che fa parte del “gioco”.
In simili casi non ci si trova di fronte a gare che, nel corso del loro svolgimento, vedono le
compagini accontentarsi del risultato acquisito e, quindi, preoccuparsi più di non perdere
che di vincere, ma a una pianificazione del risultato che parte da lontano (a volte – lo si
ribadisce – addirittura dalla gara del girone di andata in vista di quella del ritorno).
Parallelamente a questa attività illecita, poi, si pone l’attività speculativa, organizzata per
trarre vantaggio dal sistema delle scommesse, attività che, spesso, si basa proprio sulla
previa conoscenza di un accordo, siglato tra i due “spogliatoi” per meri interessi di
classifica, finalizzato a pilotare l’esito di un incontro.
Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di
comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento.
In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene di dover ricordare che:
a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale
pendente presso la Procura della Repubblica di Bari (n. 18987/2011 R.G.N.R.),
riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità
di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe
professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche
mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime;
b) con C.U. 282/CGF del 5.6.2012, la Corte di giustizia federale, sezione consultiva, ha
concesso la proroga dei termini di indagine del procedimento, ai sensi dell’art. 32, comma
11, CGS;
e) successivamente la Procura federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria,
consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione
ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. In proposito, la
Commissione ritiene di dover sottolineare come i fatti oggetto del presente procedimento
rappresentano un quid novi rispetto a quelli già definiti con le decisioni pubblicate sui C.U.
n. 13/CDN del 9.8.2011 e n. 101/CDN del 18.6.2012.
Nel merito, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente
procedimento:
a) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale
abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti,
e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni
con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità;
b) ricorra spesso la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione di gare
diverse;
c) spesso, come è risultato nelle vicende legate al sistema delle scommesse, l’attività dei
tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza anche grazie all’ausilio di
soggetti non tesserati;
Inoltre, la Commissione ritiene di dover ricordare come l’applicazione della sanzione su
richiesta delle parti ai sensi del solo art. 23, comma 2, CGS non comporti una ammissione
della responsabilità da parte dell’istante, né un accertamento della Commissione
disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad
accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della
sanzione richiesta. L’ulteriore riduzione della sanzione anche in applicazione dell’art. 24,
comma 1, CGS, invece, si applica, su richiesta della Procura federale, nei casi di
“ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a
procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”,
con la conseguenza che, in tal caso, le dichiarazioni rilasciate dall’istante acquisiscono
rilievo probatorio.
Gran parte delle difese dei deferiti sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di
un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al procedimento sportivo
norme e principi propri dell’ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema
accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha
valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora
dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede
privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati
dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento
delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale.
Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in
base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e
rilevanza.
Ne discende che il raggiungimento della prova dei fatti contestati deve essere valutato
esclusivamente in base ai principi dettati dal Codice di giustizia sportiva e costantemente
seguiti dagli Organi di giustizia sportiva.
5.2. Le violazioni contestate
Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Bari e
audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del dibattimento
emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo svolgimento e
il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6, CGS e dei
principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì che alcuni
tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non hanno
provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7, CGS e che
diversi tesserati hanno effettuato scommesse, talvolta presso soggetti non autorizzati a
riceverle, anche sulla base di comportamenti diretti ad acquisire conoscenze tali da
consentire di puntare su gare sicure, in violazione del divieto sancito dall’art. 6.
In particolare, ciò risulta provato, tra l’altro, dalle circostanze di seguito evidenziate, tenuto
conto che questa Commissione ha sottoposto a un doveroso quanto attento vaglio le
dichiarazioni etero accusatorie dei vari soggetti che hanno collaborato alle indagini al fine
di valutarne la coerenza, la logicità, l’assenza di contraddittorietà (c.d. riscontri intrinseci),
nonché per verificare la sussistenza di riscontri estrinseci.
Di seguito vengono esaminati i comportamenti dei deferiti in relazione alle singole gare
oggetto del deferimento.
IV.1 – gara UDINESE – BARI del 9/5/2010
La gara in questione secondo la Procura Federale è stata oggetto di un tentativo di
alterazione posto in essere da MASIELLO Andrea, MASIELLO Salvatore, BELMONTE,
BONUCCI e PARISI, all’epoca dei fatti calciatori del BARI, unitamente a soggetti non
tesserati.
Secondo la Procura federale, dietro richiesta di un soggetto non tesserato, MASIELLO
Andrea si sarebbe rivolto a MASIELLO Salvatore, BELMONTE, BONUCCI e PARISI al
fine di raggiungere un risultato di pareggio caratterizzato da numerosi goals. Tutti si
sarebbero dichiarati disponibili, tanto che MASIELLO Salvatore cercò di coinvolgere anche
PEPE, all’epoca dei fatti tesserato per l’UDINESE, il quale, però, oppose un netto rifiuto. A
fronte di tale attività MASIELLO Andrea, nel corso di un incontro presso un ristorante,
ricevette € 8.000,00, dei quali € 2.000,00 furono consegnati a un soggetto non tesserato.
In seguito, una scommessa sul risultato della gara venne effettuata a nome di MASIELLO
Andrea.
Tali circostanze invero non trovano preciso riscontro negli atti del procedimento e nelle
dichiarazioni rese da tesserati e non dinanzi all’A.G. di Bari e di Cremona, oltre che alla
Procura federale.
MASIELLO nell’interrogatorio reso in data 24.2.2012 dinanzi alla Procura della Repubblica
di Bari dichiara: “Il primo episodio parte nella partita del 2010, Udinese – Bari, è finita 3 a
3. Durante la settimana che precedeva la partita, sempre ho visto De Tullio (operatore nel
settore delle scommesse con concessionaria “Intralot”), in un’altra occasione, una delle
tante in cui andavo a mangiare al suo locale a Poggiofranco, sondava il terreno per poter
cercare di coinvolgere altri miei compagni, oltre a me, a cercare di portare a fine una
partita con tanti gol. Lui mi disse se ero disponibile a contattare dei miei compagni del
momento, io riferii a Belmonte, Salvatore Masiello, Bonucci, Parisi e Belmonte che Nico
De Tullio era interessato a portare, a scommettere, a portare la partita in porto con tanti
goal. Io gli riferii questa idea di De Tullio e loro erano intenzionati a portarla avanti. Fatto
sta che, si, la partita si disputò, fini 3 a 3. A fine partita, al mio ritorno da Udine, la
settimana seguente andai da De Tullio accompagnato da Iacovelli, il quale ci consegnò 8
mila euro, e disse che aveva fatto una scommessa ridicola e, appunto, che aveva
guadagnato pochissimo rispetto a quello che voleva guadagnare, Ci dette 8 mila euro, ed
io di questi 8 mila euro ne diedi due a Iacovelli, e 6 me li presi io. Ah! Poi, quando eravamo
in albergo a Udine, Salvatore Masiello contattò Pepe e gli fece l’esempio della Ferrari, se
voleva acquistare la Ferrari. Al momento che staccò la conversazione ci disse a noi che
non era interessato, però alla fine la partita finì con tanti goal. Io non so poi se i miei
compagni hanno percepito i soldi da De Tullio o no…”; a domanda dell’Ufficio Andrea
MASIELLO risponde che l’impegno era quello “di finire la partita con tanti goal” e senza un
risultato preciso.
Nel corso del medesimo interrogatorio (pagg. 17 ss.) ad Andrea MASIELLO viene richiesto
il momento in cui avrebbe parlato ai suoi colleghi della proposta di DE TULLIO; questa la
risposta: “No, io gliene ho parlato durante la settimana prima di andare in ritiro…pochi
giorni prima della partita”; a proposito delle circostanze di luogo in cui sarebbe stata riferita
la proposta di DE TULLIO Andrea MASIELLO così risponde: “Nello spogliatoio sicuro, li
presi da parte, non davanti a tutti”.
Quindi, la proposta sarebbe stata formulata durante la settimana, pochi giorni prima di
andare in ritiro, all’interno dello spogliatoio.
A questa dichiarazione, la prima in cui dinanzi all’A.G. si menziona la partita Udinese-Bari,
ne sono poi seguite altre, nel corso delle quali sono emerse molteplici contraddizioni da
parte di Andrea MASIELLO.
Sulla circostanza relativa alle modalità, di tempo e di luogo, in cui Andrea MASIELLO
avrebbe coinvolto i compagni di squadra nella combine in oggetto deve essere precisato
che dagli atti del procedimento è emerso come quanto riferito non corrisponda al vero,
atteso e considerato che nel corso di quella settimana BONUCCI era con la Nazionale a
Coverciano impegnato nell’ultimo stage in vista dei Mondiali che di lì a poco si sarebbero
svolti in Sudafrica.
In un successivo interrogatorio dinanzi al Gip, Andrea MASIELLO ha corretto il tiro
dichiarando di averne parlato con il compagno al momento del suo rientro a Bari e
comunque prima della partenza della squadra per il Friuli mentre nell’ultima versione
(audizione dinanzi alla Procura federale del 10.7.2012) ha dichiarato testualmente:
“Ricordo perfettamente che Bonucci non era presente nel corso della settimana, ma ci
raggiunse in ritiro e, proprio in quella circostanza, gliene parlai ricevendo anche da costui
la personale disponibilità alla combine; precisamente il colloquio avvenne durante il
viaggio in pullman della squadra dall’aeroporto all’albergo in Udine; ricordo che eravamo
tutti seduti vicino, al centro del pullman, e ci confermammo reciprocamente la disponibilità
a concludere la gara con un pareggio con un over”.
Ovvio che le dichiarazioni di Andrea MASIELLO sul punto non appaiano credibili, non
essendo univoche e certe; peraltro le stesse sono state puntualmente smentite da tutti i
diretti interessati e non hanno trovato alcun riscontro oggettivo.
E quanto sopra vale per BONUCCI così come per BELMONTE e Salvatore MASIELLO,
accusati solamente dalle dichiarazioni di Andrea MASIELLO e anche loro coinvolti nel
confuso e contraddittorio racconto in ordine all’evento in questione; nei loro confronti le
dichiarazioni rilasciate da Andrea MASIELLO presentano contraddizioni sin troppo
evidenti.
Ma l’aspetto più importante che merita di essere approfondito è quello per cui non risulta in
nessuna maniera che i compagni di Andrea MASIELLO abbiano percepito somme di
denaro, quindi il compenso della presunta combine.
Nel verbale di interrogatorio del 24.2.2012 dinanzi alla Procura della Repubblica di Bari
Andrea MASIELLO dichiara sul punto: “Al rientro dalla partita di Udine, al settimana…il
giorno dopo mi ricordo che si andò al ristorante di Gianpaolo, che era chiuso, e ci fece
entrare dentro a me e a Iacovelli e, appunto, ci disse che era una scommessa ridicola, che
aveva preso pochissimo, e consegnò 8 mila euro, di cui 2 mila euro li diedi a Iacovelli”; a
domanda dell’Ufficio su cosa avessero percepito i suoi compagni in seguito alla presunta
combine Andrea MASIELLO risponde: “No, gli altri non lo so se hanno preso soldi o no,
sinceramente anche dopo la partita non mi hanno chiesto niente i miei compagni”.
Appare obiettivamente poco credibile, se non inverosimile, che i presunti sodali di Andrea
MASIELLO, dopo avere aderito alla proposta combine e dopo avere ottenuto sul campo
quel pareggio che sarebbe stato predeterminato a tavolino, non si siano interessati in
nessun modo alla presunta vincita, ad esempio chiedendo al loro interlocutore notizie in
ordine alla quantificazione della stessa, né tanto meno si siano curati di passare
all’incasso.
Sul punto, merita di essere riportato un passo della ordinanza di applicazione della misura
cautelare personale della custodia in carcere emessa nei confronti di Andrea MASIELLO e
di altri soggetti non tesserati dal gip di bari (pag. 74): “D’altra parte non è verosimile che
questi ultimi (i compagni di squadra) avendo avuto come proponente esclusivo dell’affare
illecito il Masiello non siano tornati da lui dopo la partita per pretendere il compenso
pattuito”.
Ma la risposta decisiva e chiarificatrice sul punto viene fornita da DE TULLIO
nell’interrogatorio reso in data 2.3.2012 dinanzi alla Procura della Repubblica di Bari
(pagg. 107 e 108) nel corso del quale l’indagato esclude categoricamente di avere
corrisposto somme di denaro ai compagni di squadra di Andrea MASIELLO
successivamente all’incontro Udinese-Bari (P.M. Dr. Angelillis: “Allora Masiello dice: “Io ho
trovato disponibili Bonucci, Belmonte, Masiello e Parisi. Abbiamo fatto quello che abbiamo
fatto. Dopodiché io sono andato a riscuotere e gli altri probabilmente, penso di sì, perché
comunque De Tullio sapeva degli altri” Indagato De Tullio: “E lui è qua che si zappa. E’
qua che si zappa.” P.M. Dr. Angelillis: “Perché?”. Indagato De Tullio: “Perché io a chi altri
ho pagato in vita mia oltre che a lui solo quegli 8 mila euro?”. P.M. Dr. Angelillis: “Però lui
dice: “Non lo so ne ha pagato anche a questi”. Indagato De Tullio: “Non lo sa? Allora deve
chiamare i giocatori e deve dire: “Voi avete mai ricevuto un euro dal signor De Tullio?. A
meno che non se li è comprati tutti!”. Magg. Barbera: “Li hanno mai ricevuti?”. Indagato De
Tullio: “No. Quella se l’è inventata lui, quella partita, quella partita se l’è inventata lui di
nuovo”).
Rimane da esaminare la presunta telefonata che Salvatore MASIELLO avrebbe effettuato
dall’albergo di Udine ove il BARI si trovava in ritiro a PEPE, tesserato all’epoca per la
UDINESE.
In primo luogo, si evidenzia la circostanza per cui di detta telefonata non vi sia alcuna
prova oggettiva e l’esistenza della stessa sia affermata solamente da Andrea MASIELLO,
il quale peraltro, con riferimento al suo contenuto, è tutt’altro che preciso.
Difatti, nel corso dell’interrogatorio reso davanti al P.M. di Cremona in data 15.3.2012
riferisce che, una volta arrivati a Udine, Salvatore MASIELLO avrebbe telefonato a PEPE
“chiedendogli se voleva acquistare una Ferrari”; poi nel verbale reso in data 10.7.2012
dinanzi alla Procura federale sul punto afferma: “ricordo che dopo i saluti di rito gli chiese
se voleva vendere una Ferrari”.
Nella prima versione si parla di acquisto, nella seconda di vendita: tale aspetto potrebbe
apparire marginale, ma, invero, alla luce di tutte le contraddizioni, imprecisioni e
affermazioni non circostanziate e anzi smentite da terzi che sopra sono state riportate, non
può essere sminuito per valutare sul punto la attendibilità o meno delle dichiarazioni di
Andrea MASIELLO.
Da ultimo, comunque, laddove anche la telefonata fosse stata effettuata (circostanza
questa – si ripete – non dimostrata e affermata dal solo Andrea MASIELLO), non è
verosimile ritenere che dal riferito contenuto PEPE possa avere inteso della esistenza
della presunta combine.
In sostanza, sulla gara in questione non sembra ravvisabile l’esistenza degli illeciti
contestati ai deferiti; d’altra parte, sul punto appaiono di rilevanza decisiva le dichiarazioni
già riportate di DE TULLIO (“No. Quella se l’è inventata lui, quella partita, quella partita se
l’è inventata lui di nuovo”) e di CARELLA, sodale di Andrea MASIELLO, il quale nel corso
dell’interrogatorio reso in data 6.4.2012 (pag. 29) dinanzi alla Procura della Repubblica di
Bari ha smentito che la gara in questione fosse poi stata fatta oggetto di combine (“Noi ci
siamo visti la partita, io e Giacobbe nella tabaccheria di Cortigiani, la partita si vedeva che
non era organizzata”).
La somma di € 8.000,00 che il giorno successivo alla partita fu consegnata da DE TULLIO
ad Andrea MASIELLO altro non rappresenta che la quota spettante ad Andrea MASIELLO
per la scommessa da questi effettuata, unitamente a soggetti non tesserati, sul segno “X”;
sul punto si riporta un passo dell’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip di Bari
(pag. 74) nei confronti di Andrea MASIELLO, oltre che di altri due soggetti non tesserati,
laddove, in maniera cristallina, viene chiarito quanto segue: “Dalle dichiarazioni del De
Tullio che riceve la scommessa si evince che, per quanto a recarsi materialmente da lui
per effettuare la giocata fossero stati solo Carella e Giacobbe, la scommessa aveva un
evidentissimo marchio che registrava anche la presenza del Masiello, tanto è vero che lo
stesso De Tullio coglie la “copertura” della scommessa da parte del giocatore del Bari e
punta anch’egli sul pareggio nella convinzione di poter vincere. Anzi Iacovelli, nel corso
dell’interrogatorio del 5 marzo 2012, riferisce di aver saputo da De Tullio che i due
avevano scommesso anche a nome di Masiello. In ogni caso, prova inconfutabile del
coinvolgimento del Masiello in quella scommessa è il pagamento pro quota della vincita
che il De Tullio compie direttamente nelle mani di Andrea Masiello, senza attendere
alcuna spiegazione, pur avendo effettuato la puntata vincente solo Carella e Giacobbe”.
In considerazione di tutto quanto sopra riportato, avuto riguardo della circostanza per cui
le dichiarazioni di Andrea MASIELLO risultano in alcuni casi non veritiere, in altri non
provate e in altri ancora smentite da quanto in atti, anche alla luce del principio espresso
dalla Corte di giustizia federale nel C.U. n. 56 (2011-12), secondo il quale solamente in
presenza di elementi certi e incontrovertibili, si può ritenere accertata una condotta illecita,
i deferiti MASIELLO Salvatore, BELMONTE, BONUCCI, PEPE e società UDINESE vanno
prosciolti da ogni addebito.
Per MASIELLO Andrea, PARISI e la società BARI è stata disposta l’applicazione di
sanzioni ai sensi degli artt. 23 e/o 24 CGS.
IV.2 – gara CESENA – BARI del 17/4/2011
La gara, terminata con il punteggio di 1-0 (disputata a sei giornate dal termine del
Campionato, quando il CESENA era terzultimo in classifica con 31 punti e il BARI ultimo
con 21 punti, ormai virtualmente retrocesso), è stata oggetto di una combine organizzata
dall’ex calciatore del Bari BELLAVISTA, all’epoca dei fatti tesserato per il settore tecnico
del BARI, e da BELMONTE e MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti tesserati per il BARI, i
quali, secondo la Procura Federale, si sarebbero accordati per determinare la sconfitta
della propria squadra e ottenere un illecito arricchimento.
Dall’atto di deferimento si evince che, dopo che alcuni sostenitori avevano aggredito e
minacciato alcuni calciatori del BARI, chiedendo loro di perdere le due successive gare
con Cesena e Sampdoria, BELLAVISTA contattò MASIELLO per avere notizie su
eventuali combine e per essere messo in contatto con BELMONTE. MASIELLO e
BELLAVISTA, poi, si incontrarono in un bar di Bari, a seguito di un contatto sollecitato e
procurato da ESPOSITO, all’epoca dei fatti tesserato con la PORTOGRUARO
SUMMAGA. In seguito, anche BELLAVISTA e BELMONTE si incontrarono nell’albergo
che ospitava il BARI prima della gara. Inoltre, MASIELLO, che non partecipò alla gara
perché squalificato, scommise sulla sconfitta tramite BELLAVISTA, il quale la sera stessa
della gara, al ritorno da Cesena, lo convocò nella propria abitazione per consegnargli €
20.000,00. Dell’aggressione perpetrata in danno dei calciatori del BARI e del tentativo di
convincerli a perdere le due gare citate vennero a conoscenza ANGELOZZI e MUTTI,
all’epoca dei fatti rispettivamente dirigente e allenatore del BARI.
L’accordo illecito trova riscontro nelle dichiarazioni rese all’A.G. di Bari e alla Procura
federale dai tesserati coinvolti.
In particolare, l’aggressione da parte dei sostenitori del BARI e la contestuale richiesta di
perdere la gara con il Cesena (e anche quella successiva con la Sampdoria) risultano
provate dalle testimonianze di GILLET in data 7.6.2012, BELMONTE in data 14.6.2012,
ALMIRON in data 7.6.2012 e DONATI in data 12.6.2012.
Tali circostanze sono confermate dal MASIELLO in sede di interrogatorio da parte del PM
di Bari in data 15.3.2012: in tale occasione, quest’ultimo ha affermato di non aver
disputato la gara poiché squalificato e di essere stato contattato via chat il giorno stesso
della gara da BELLAVISTA, che gli chiese insistentemente di mettersi in contatto con
qualche compagno di squadra (evidentemente per avere la conferma del buon fine della
combine). Prosegue poi MASIELLO: “Io via chat ho avvisato BELMONTE che suppongo si
sia messo in contatto con BELLAVISTA. I due si conoscevano. Una volta disputata la
partita la sera stessa, BELLAVISTA mi ha chiesto di raggiungerlo a casa. Io così ho fatto
andando insieme a CARELLA, GIACOBBE e DI LORENZO Marcello. Una volta giunti a
casa di BELLAVISTA questi mi ha messo in mano € 20.000 senza fornire alcuna
spiegazione, anche se ho intuito il denaro si riferisse al contatto che gli avevo procurato
con BELMONTE. Ho diviso la somma con CARELLA, GIACOBBE e DI LORENZO. Nulla è
stato dato ai miei compagni di squadra da parte mia”.
Quanto sopra, peraltro, risulta confermato dallo stesso MASIELLO nella memoria
indirizzata al PM di Bari in data 28.3.2012.
Ed anche in base a tale atto difensivo il Gip di Bari, nella ordinanza del 31.3.2012,
afferma: “lo stesso Andrea Masiello, pur non svelandone adeguatamente, le modalità, ha
ammesso, tra l’altro, che fu oggetto di combine anche l’incontro Cesena-Bari 1-0,
disputatosi il 17 aprile 2011, e che la frode garantì al terzetto un lucro pari a € 20.000,00
(…) L’esposizione che precede consente di affermare: la partecipazione di Andrea
Masiello all’accordo corruttivo sviluppato in itinere tra alcuni calciatori ed involgente
l’incontro Cesena-Bari; la riscossione, da parte dell’atleta, della vincita conseguente alla
relativa scommessa su risultato sicuro”.
Lo stesso BENTIVOGLIO, nella audizione in data 8.6.2012 innanzi alla Procura federale,
afferma: “Il giovedì o il venerdì GILLET riunì tutta la squadra e ci raccontò, molto
dispiaciuto ed abbattuto, che lui insieme ad DONATI, ALMIRON, GAZZI, RAGGI avevano
parlato con gli ultras e questi avevano detto loro che poiché avevamo perso le partite per
tutto l’anno, a questo punto dovevamo perdere sia la partita con il CESENA che quella
successiva con la SAMPDORIA, perché avevano fatto delle scommesse sulla sconfitta del
BARI in entrambe le gare, garantendo che non ci sarebbero state ritorsioni nei confronti di
noi calciatori: ci confrontammo tutti sulla questione e la maggior parte di noi dichiarammo
di rischiare purtroppo qualche schiaffo, ma di giocarci entrambe le gare. MASIELLO, che
aveva maggiori rapporti con la tifoseria e quindi aveva più da temere dal contrariare gli
ultras, suggerì che in fondo forse si poteva anche perdere”.
Infine, BELMONTE, nella audizione del 14.6.2012, afferma: “Ricordo un contatto con
MASIELLO costituito dallo scambio di un paio di messaggi via WhatsApp nella settimana
prima della partita Cesena-Bari, in cui MASIELLO mi diceva di stare tranquillo perché con i
tifosi avrebbe parlato lui e io gli risposi con un messaggio evasivo dicendogli che ci
saremmo visti a Bari. Intendo precisare che tale mio invito a troncare la conversazione
dipendeva dal fatto che il tema della conversazione era stato già più volte trattato negli
spogliatoi e non dal suo contenuto illecito”. Aggiunge anche di aver avuto un incontro con
BELLAVISTA il quale gli chiese qualche notizia di carattere tecnico sulla formazione del
BARI e sulle sue motivazioni agonistiche.
Nell’audizione del 26.6.2012, ESPOSITO conferma di essere stato contattato da
BELLAVISTA che cercava di contattare MASIELLO, PARISI e BELMONTE con cui voleva
parlare (evidentemente per la conferma della combine).
Infine, nell’audizione dinnanzi alla Procura federale del 10.7.2012 MASIELLO dichiara:
“Sulla gara Cesena-Bari, voglio precisare che, prima di tale gara, le richieste formulate in
vario modo dal BELLAVISTA erano divenute incessanti, tanto che cercai di arginarle,
accampando la scusa che i miei compagni non mi davano la loro disponibilità a perdere le
partite. Conseguentemente, il BELLAVISTA, in modo visibilmente contrariato, mi disse che
avrebbe fatto intervenire “gente pesante” sui miei compagni affinché tali richieste
venissero accolte. Puntualmente, prima della gara in esame, si verificò il più volte citato
incontro con gli ultras e l’episodio del ceffone sferrato a PARISI. Personalmente recepii
l’enorme gravità del fatto trovandomi nella condizione di comprendere che gli ultras altro
non erano che gli emissari del BELLAVISTA. Considerate le intimidazioni ricevute, avevo
dunque intuito che, con tutta probabilità, la partita con il Cesena sarebbe stata persa ed in
tal senso chiesi al BELLAVISTA di scommettere per mio conto sulla sconfitta del BARI.
Quest’ultimo in effetti curò la scommessa aggiungendoci anche una propria giocata
personale di uguale contenuto. Voglio aggiungere, anche se non ricordo chi me lo disse,
che la mattina prima della partita in questione qualcuno notò la presenza di BELLAVISTA
a Cesena nell’albergo del BARI che si tratteneva a colloquiare con BELMONTE. Ho anche
appreso che l’incontro tra i due venne osservato dal dirigente ANGELOZZI il quale si
arrabbiò con BELMONTE (…). Essendo squalificato non seguii la squadra in trasferta
restando a Bari. La domenica mattina mi trovavo a pranzo a casa di un amico e mi sentii,
tramite WhatsApp, con BELLAVISTA che mi chiese se avessi contezza che l’operazione di
combine sarebbe andata a buon fine. Gli ricordai che non ero partito per Cesena e
pertanto mi chiese di contattare BELMONTE per avere maggiori informazioni. BELMONTE
mi rispose, sempre su WhatApp, di non voler parlare al telefono e girai pertanto detta
risposta a BELLAVISTA (…). La partita, come è noto, terminò con la sconfitta per 1-0 del
BARI e la sera stessa mi recai a casa di BELLAVISTA unitamente a CARELLA e
GIACOBBE ai quali diedi una parte della somma vinta di 20.000,00 euro; devo pertanto
ritenere che BELMONTE dette conferma a BELLAVISTA sul buon esito dell’operazione,
tanto che la scommessa venne effettuata regolarmente tanto da corrispondermi il
compenso (…). Decisi di dividere con CARELLA e GIACOBBE l’importo della vincita da
me conseguita per non disattendere quelle che capii essere le loro aspettative (…) Non
sono a conoscenza se BELMONTE, peraltro sostituito nel corso della gara, abbia ricevuto
compensi da parte di BELLAVISTA o da altri. In relazione al coinvolgimento di
BELMONTE devo precisare che, quando vidi BELLAVISTA dopo la gara, questi si lamentò
del fatto che i patti non erano stati rispettati in quanto in campo i giocatori “se l’erano
giocata alla morte” (…). Purtroppo non sono in grado di riferire il tenore dei patti intercorsi
tra i giocatori scesi in campo e BELLAVISTA, né i nominativi di coloro che stipularono
l’accordo; devo constatare tuttavia che, comunque, l’accordo non venne rispettato anche
se il risultato fu comunque raggiunto”.
Orbene, non vi è chi non veda che, in tale interrogatorio, MASIELLO parla espressamente
di intervenuto accordo (“l’accordo non venne rispettato”) e di patti (che evidentemente
erano stati concordati), poi non rispettati, come lamentato da BELLAVISTA.
La responsabilità disciplinare dei deferiti risulta pienamente provata dagli argomenti
probatori sopra riportati, oltre che da numerosi indizi gravi, precisi e concordanti. Tenuto
conto che le dichiarazioni rese da MASIELLO hanno natura autoaccusatoria, prima ancora
che di chiamata in correità di altri soggetti, e, pertanto, vanno considerate caratterizzate da
profili di credibilità e di attendibilità, deve ritenersi provato che i deferiti MASIELLO e
BELLAVISTA, in concorso fra loro e con altri tesserati allo stato non identificati, hanno
realizzato atti diretti ed idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara al
fine di determinare la sconfitta del BARI e di ottenere un illecito arricchimento.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con
l’aggravante di cui al comma 6, nonché dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 6 CGS per
BELLAVISTA.
Per quanto riguarda BELMONTE, invece, non risulta provato che egli abbia posto in
essere atti finalizzati alla commissione dell’illecito, mentre deve ritenersi ragionevolmente
dimostrato che BELLAVISTA gli abbia formulato la richiesta di accordo illecito, che il
BELMONTE avrebbe dovuto denunciare alla Procura federale.
Conseguentemente, la condotta di BELMONTE integra la violazione dell’art. 7, comma 7,
CGS.

Per MASIELLO Andrea, ANGELOZZI, ESPOSITO, MUTTI e le società BARI e
PORTOGRUARO è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e/o 24
CGS.
IV.3 – gara BARI – SAMPDORIA del 23/4/2011
La gara in questione è stata oggetto di due diversi tentativi di alterazione, con diverse
finalità.
Il primo è stato posto in essere da GUBERTI, all’epoca dei fatti calciatore della
SAMPDORIA, e da MASIELLO Andrea. Risulta provato, infatti, che la settimana
precedente la gara GUBERTI e MASIELLO, insieme ad altri due soggetti non tesserati, si
incontrarono in un albergo di Bari. Nell’occasione GUBERTI propose a MASIELLO di
lasciar vincere la SAMPDORIA per motivi di classifica.
Il secondo tentativo di alterazione, finalizzato solo a ottenere un illecito profitto mediante
una scommessa sul risultato concordato, è stato posto in essere da MASIELLO Andrea.
Questi incontrò CAROBBIO, all’epoca dei fatti tesserato per il SIENA, e altro soggetto non
tesserato, alla presenza di STELLINI, all’epoca dei fatti tesserato per il SIENA. Il soggetto
non tesserato riferì della disponibilità alla combine da parte di alcuni calciatori del BARI.
Successivamente, nell’albergo che ospitava il Bari nel ritiro prima della gara, MASIELLO
incontrò due esponenti del gruppo degli “zingari”, i quali, esibendo denaro contante, gli
chiesero di alterare il risultato. A questo punto, MASIELLO contattò i compagni di squadra
BENTIVOGLIO e PARISI, i quali opposero un rifiuto ma non ottemperarono all’obbligo di
denunziare l’illecito. Il calciatore ROSSI venne messo al corrente di entrambi i tentativi di
combine e manifestò la sua disponibilità.
Per MASIELLO Andrea, ROSSI, PARISI, CAROBBIO, STELLINI, BENTIVOGLIO e per le
società BARI, SAMPDORIA e SIENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi
degli artt. 23 CGS.
Resta da valutare, quindi, solo la posizione di GUBERTI.
Le accuse nei suoi confronti appaiono adeguatamente provate dalle dichiarazioni rese
dinnanzi all’A.G. di Bari e alla Procura federale dai soggetti coinvolti. In particolare, in data
24.2.2012 MASIELLO ha dichiarato al PM di Bari: “ero a pranzo da un mio amico, e quel
giorno lì ci fu la partita Cesena-Bari, io ritorno a casa mia e venne Aldo GUARINO, è un ex
ristoratore di Gusto, che si trova in centro, e mi contattò, mi fece scendere da casa e mi
disse che c’era Stefano GUPERTI (GUBERTI ndr) a Bari che voleva parlarmi.
Scendemmo e mi portò all’Albergo Oriente, che si trova qua, in centro, in pieno centro,
salii in camera e trovai GUPERTI con un altro ragazzo, che non so chi sia. Iniziò a parlare,
dicendomi che c’era (…) se noi eravamo disponibili a dargli la partita perché loro potevano
ancora salvarsi, noi eravamo praticamente già retrocessi, e mi disse se potevo prendere
l’impegno con i miei compagni a cercare, appunto, di regalargli la partita, di fare la partita”
e ancora: “a GUBERTI gli ho fatto credere che io andavo dai miei compagni, ma non ci
sono andato dai miei compagni”; ed infine, in ordine ai finanziatori dell’illecito: “Lui (Guberti
n.d.r.) mi disse: “Noi siamo disposti a dare 45, 50 mila euro”, non mi ha detto né nomi, né
cognomi, né se erano compagni di squadra, né se era la società, né se era qualcuno
vicino alla società, non me l’ ha mai detto”. Le medesime accuse sono state reiterate il
15.3.2012 e il 5.4.2012 davanti al PM di Bari e infine confermate ancora una volta
nell’audizione davanti al Procuratore federale resa in data 10.7.2012.
Le dichiarazioni accusatorie del MASIELLO trovano molteplici riscontri. Innanzitutto, è
pacifico che l’incontro con GUBERTI presso l’Hotel Oriente è effettivamente avvenuto,
come ammesso da GUARINO e perfino dallo stesso GUBERTI. Tale incontro, trapelato
nell’ambiente societario, fu oggetto di una severa reprimenda dell’allenatore MUTTI al
MASIELLO davanti a tutta la squadra e per questo, con ogni probabilità, la combine non fu
portata avanti tra i compagni da MASIELLO. È evidente che un incontro tra giocatori di
squadre prossime avversarie avvenuto con modalità semi clandestine nel chiuso di una
stanza d’albergo pochi giorni prima della partita è di per sé elemento di grave sospetto.
D’altra parte, né nell’audizione del 12.6.2012 né nella sua ponderosa memoria difensiva,
GUBERTI ha saputo indicare alcun credibile e lecito motivo di tale inusuale incontro con
un calciatore come MASIELLO con il quale è pacifico che non intercorressero particolari
rapporti di amicizia.
La tesi della casualità dell’incontro esposta nella memoria difensiva è palesemente
infondata visto che tale incontro non avvenne per strada o in un locale pubblico ma nel
privato della stanza d’albergo di GUBERTI. Né si comprende il perché della presenza di
MASIELLO se lo scopo del deferito fosse stato solo quello di “organizzare la serata” con
l’amico GUARINO (cosa che peraltro poteva avvenire anche telefonicamente).
Di sicuro conforto all’accusa sono anche le dichiarazioni rese spontaneamente da
GUARINO nel corso dell’audizione del 10.7.2012: “Ci trattenemmo nella stanza dell’Hotel
circa un’ora, un’ora e mezza e poi io ed Andrea Masiello andammo via da soli, mentre
Guberti e Samuele rimasero in stanza. Non escludo che Masiello e Guberti possano aver
parlato da soli, in quanto io e Samuele, pur rimanendo nella stessa stanza rimanemmo in
disparte a parlare di altre cose e di amici comuni”. Priva di credibilità e, comunque, di
qualsiasi rilevanza probatoria è la dichiarazione scritta di GUARINO allegata alla memoria
difensiva e contenente una ritrattazione assai meno spontanea di tali affermazioni,
dichiarazione che risulta sottoscritta in data 30.7.2012 dopo la notifica del deferimento nel
quale le affermazioni del GUARINO sono indicate a sostegno dell’accusa.
Le dichiarazioni di MASIELLO, inoltre, trovano ulteriore riscontro nelle dichiarazioni de
relato di GIACOBBE e CARELLA rese al PM di Bari in data 6.3.2012 e reiterate da
CARELLA nel corso dell’audizione del 10.7.2012. Entrambi infatti erano venuti a
conoscenza indiretta della proposta di combine fatta da GUBERTI a MASIELLO.
Infine, va rilevato che la fantasiosa tesi del complotto ai danni di GUBERTI ventilata dal
suo difensore appare non solo sfornita di un sia pur minimo sostegno indiziario, ma anche
del tutto illogica e priva di motivazioni.
Quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del deferito, le accuse rivolte al
GUBERTI da MASIELLO sono univoche, logiche e reiterate e sono sostenute da molteplici
riscontri oggettivi ampiamente sufficienti a ritenere provata la responsabilità di GUBERTI.
Le condotte a lui ascritte integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5.
IV.4 – gara PALERMO – BARI del 7/5/2011
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
MASIELLO Andrea, BENTIVOGLIO, PARISI, ROSSI, all’epoca dei fatti tesserati per il
BARI, nonché da CAROBBIO e STELLINI, all’epoca dei fatti tesserati per il SIENA. La
finalità dell’illecito era quella di lucrare sull’effettuazione di scommesse dall’esito sicuro. In
particolare alcuni giorni prima della gara, due esponenti del gruppo degli “zingari”,
accompagnati da un soggetto non tesserato, incontrarono presso l’albergo dove i calciatori
del BARI erano in ritiro, MASIELLO Andrea, BENTIVOGLIO e PARISI, offrendo loro
consistenti somme di denaro perché l’incontro si concludesse con la sconfitta del BARI
con un “over”. CAROBBIO e STELLINI furono il tramite tra il soggetto non tesserato e il
gruppo degli “zingari”, mentre all’accordo partecipò anche ROSSI e, secondo la Procura
federale, anche PADELLI. Essendo la gara terminata con un risultato diverso da quello
pattuito, i calciatori dovettero restituire le somme percepite. Sull’esito della gara effettuò
scommesse GERVASONI, all’epoca dei fatti tesserato del PIACENZA.
Per MASIELLO Andrea, GERVASONI, CAROBBIO, PARISI, ROSSI, STELLINI,
BENTIVOGLIO e le società BARI e SIENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai
sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
Rimane da valutare, quindi, la sola posizione di PADELLI
A suo carico militano le dichiarazioni de relato di GERVASONI che, nel corso
dell’interrogatorio reso al PM di Cremona in data 27.12.2011, riferisce di avere appreso dal
componente del gruppo degli “zingari” Gegic chi fossero nell’occasione i giocatori corrotti,
collocando tra essi anche PADELLI. Analoghe dichiarazioni vengono rese da
GERVASONI alla Procura federale nel corso dell’audizione del 13.4.2012.
Tale accusa, però, non trova alcun conforto negli atti del presente procedimento dai quali,
al contrario, emerge la totale estraneità del deferito alla combine.
MASIELLO, PARISI, ROSSI e BENTIVOGLIO, pur ammettendo sostanzialmente i fatti,
non lo citano mai tra i partecipanti all’illecito accordo. IACOVELLI, nel corso
dell’interrogatorio al PM di Bari in data 10.2.2012, arriva a escludere la partecipazione di
PADELLI e, probabilmente, spiega anche la ragione della errata convinzione del
GERVASONI. IACOVELLI, infatti, dichiara: “Partono per Palermo, arriva il giorno della
partita. Vengono a sapere che GILLET non giocava. Mi chiama, mi contatta GEGIC,
questo famoso Palmiro, dicendomi che si voleva comprare anche PADELLI. In quel caso
gli potevo anche benissimo rispondere diversamente, però gli dissi: “Mi chiami adesso,
come faccio a rintracciarlo? Non riesco a rintracciarlo, a quest’ora stanno facendo già
riscaldamento”.
A sgombrare il campo da ogni residuo dubbio sta infine la considerazione che PADELLI,
parando il rigore tirato dal calciatore del Palermo Miccoli, impedì il raggiungimento del
risultato concordato per cui i corrotti furono costretti a restituire il denaro ricevuto. Tale
condotta è logicamente incompatibile con la partecipazione di PADELLI al pactum
sceleris.
Alla luce di quanto sopra esposto PADELLI va prosciolto dall’accusa a lui rivolta.
IV.5 – gara BARI – LECCE del 15/5/2011
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
MASIELLO Andrea, all’epoca dei fatti calciatore del BARI, e da SEMERARO, all’epoca dei
fatti Presidente del LECCE, e da altri soggetti non tesserati.
Tale affermazione trova riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Bari e alla
Procura federale, dei tesserati coinvolti.
In particolare, durante l’interrogatorio reso al PM di Bari in data 24.2.2012, Andrea
MASIELLO ha affermato: che, prima dell’incontro Bari-Lecce, due soggetti non tesserati
CARELLA e GIACOBBE si erano presentati presso l’albergo in cui la squadra del BARI si
trovava in ritiro e avevano proposto a lui e ai compagni di squadra PARISI e
BENTIVOGLIO di perdere la gara in quanto un amico leccese del CARELLA avrebbe dato
loro dei soldi; che il CARELLA aveva mostrato soltanto a MASIELLO un assegno di
300.000 euro, quale compenso per l’’eventuale sconfitta nel derby; che in quell’occasione
tutti avevano rifiutato; che durante la partita egli aveva commesso un’autorete poiché
“turbato” dalla vicenda; che alla fine del mese di agosto, su sollecitazione di CARELLA,
presso l’Hotel Tiziano di Lecce aveva incontrato, insieme a CARELLA, l’amico leccese di
quest’ultimo; che CARELLA, il quale ancora deteneva l’assegno da 300.000 euro, aveva
fatto credere all’amico leccese di aver manipolato l’esito della partita in favore del LECCE;
che l’amico leccese aveva chiamato una persona molto vicina alla società del LECCE,
probabilmente un dirigente, il quale aveva reperito una somma di poco superiore ai
200.000 euro e l’aveva consegnata a lui ed a Gianni CARELLA; che egli stesso aveva
intascato 50.000 euro, mentre CARELLA e GIACOBBE avevano avuto circa 180.000 euro.
Sempre MASIELLO, in sede di interrogatorio innanzi al PM di Bari in data 15.3.2012 ha
affermato: “Una settimana prima della gara vi fu un incontro a Poggiofranco tra me ed i
predetti CARELLA e GIACOBBE, i quali mi proposero di alterare il risultato della gara Bari-
Lecce, in quanto un loro amico leccese era disposto a pagare un’ingente somma di
denaro, che al momento non quantificarono. Io non ebbi un atteggiamento di chiusura e li
invitai a venirmi a trovare la sera prima della gara all’hotel del ritiro Vittoria Palace di
Palese. Non parlai per il momento con nessuno dei miei compagni di squadra. Ci
incontrammo all’esterno dell’albergo ed il CARELLA mi mostrò di un assegno da 300.000
€, ma non ebbi il tempo per esaminare chi lo avesse sottoscritto o comunque da chi
provenisse. Il CARELLA mi disse soltanto che era necessario che il LECCE si salvasse e
quindi avremmo dovuto perdere la partita. Non mi disse nulla circa l’identità o la
provenienza del suo amico, anche se, quando poi l’ho incontrato, come tra poco riferirò,
aveva un accento leccese. A questo punto andammo tutti assieme nella mia camera (io
ero con PARISI) e ci facemmo raggiungere da BENTIVOGLIO. In camera eravamo tre
della squadra più GIACOBBE e CARELLA. Per invogliare i miei compagni di squadra
CARELLA sventolò una mazzetta di banconote da 500 € ciascuna ed affermò che la
somma avrebbe potuto rappresentare un anticipo qualora avessimo preventivamente
accettato in quell’occasione. PARISI disse subito che non se la sentiva di manipolare il
derby. A questo punto io e BENTIVOGLIO decidemmo di defilarci consapevoli che
sarebbe stato ben difficile in due ottenere il risultato auspicato. Accadde che uscendo dalla
stanza incontrammo causalmente anche Marco ROSSI che venne a sua volta interpellato
da me e CARELLA, che mostrò anche a lui la mazzetta. Anche Marco ROSSI rifiutò.
Durante la sera ci fu un martellamento da parte di CARELLA e GIACOBBE affinché
convincessimo i compagni ad accettare, ma non abbiamo raccolto questo invito. Quando
ci siamo congedati da CARELLA e GIACOBBE nessun accordo era stato raggiunto. Ciò
nonostante i predetti hanno continuato ad insistere la sera stessa e la mattina successiva.
Quando ci fu la partita giocammo normalmente, ma perdemmo 2 a 0. Io feci un’autorete
non voluta a 10 minuti dal termine, quando il risultato era già 1 a 0 per il Lecce. In
sostanza possiamo avere dato l’impressione che noi avevamo di fatto acconsentito a far
vincere il Lecce. A fine partita il CARELLA mi disse che era riuscito a convincere il suo
amico che noi effettivamente avevamo accettato e c’eravamo lasciati corrompere e che
l’autorete era una cosa voluta. Devo dire che dopo che casualmente c’era stata l’autorete
io ho fatto qualche riflessione sulla possibilità di avvalermi di questa combinazione per
ottenere comunque il compenso prospettato. Dopo un lungo intervallo, soltanto a fine
agosto mi telefonò CARELLA, rappresentandomi che durante tutto quel periodo aveva
continuato ad insistere con quel suo amico affinché rispettasse l’impegno e consegnasse il
denaro. CARELLA mi rappresentò anche che aveva minacciato quel suo amico di mettere
all’incasso l’assegno nonostante il vero interessato alla cosa non fosse l’intestatario, ma un
terzo soggetto. A fine Agosto CARELLA mi disse di scendere a Bari, dove mi recai in
aereo e CARELLA mi accompagnò insieme a GIACOBBE all’hotel Tiziano a Lecce, dove
ho incontrato quella persona che aveva firmato l’assegno che giunse a bordo di un ML
grigio. Poco dopo, a seguito di chiamata telefonica da parte di questa prima persona,
arrivò il diretto interessato, il quale volle parlare con me direttamente per verificare, una
volta ancora, se avessimo veramente manipolato la partita o se si trattasse di una
semplice combinazione. Io gli assicurai che la cosa era voluta e che anche i compagni
erano d’accordo e quel tale mi consegnò la valigetta con circa 200.000 € che abbiamo
diviso in tre parti anche se io ho percepito qualcosa in meno di CARELLA e GIACOBBE,
per la precisione percepii 40/50.000 € e nulla fu dato ai miei compagni di squadra (…).
Devo ammettere che in effetti l’autorete di cui alla partita Bari-Lecce l’ho provocata
volontariamente per profittare della situazione che mi era stata prospettata da CARELLA e
GIACOBBE (…). La persona che mi consegnò la valigetta con i 200.000 €, per come si
presentò, mi diede la sensazione di avere qualche cosa a che fare con la dirigenza del
Lecce. Sarei comunque in grado di riconoscerlo”.
Le ammissioni di MASIELLO hanno poi consentito al Gip di Bari di scrivere nella ordinanza
del 31.3.2012, con affermazioni da ritenersi assolutamente condivisibili: “Trattasi, dunque,
di autorete voluta da parte del suo autore in lesione di ogni regola di probità e lealtà
sportiva (cfr. le immagini della partita sul dvd allegato alla richiesta del P.M. e le stesse
dichiarazioni del calciatore Marco ROSSI che a questo proposito dice “le immagini parlano
da sole”). Nel caso in esame, la compromissione del regolare svolgimento dell’incontro di
calcio non ha avuto finalità di scommessa, ma è stata richiesta al sodalizio monitorato da
persone verosimilmente gravitanti nell’orbita della squadra leccese, che avevano interesse
alla vittoria del LECCE per motivi di classifica – la squadra ospite era, infatti, in lotta per
evitare la retrocessione ed in seguito a quel successo, giunto nella penultima giornata di
campionato conseguiva la matematica “salvezza” – e che per questa ragione avevano
corrisposto una importante somma di denaro. Ad ogni buon conto, la vicenda Bari-Lecce
può ritenersi emblematica in ordine al modus operandi caratterizzante il “protocollo
MASIELLO”: la ripartizione dei ruoli associativi si rivelava vincente e permetteva ai membri
del sodalizio di guadagnare una cifra considerevole, oscillante tra i 250.000 ed i 300.000
euro. Gli esiti investigativi hanno, dunque, dimostrato che CARELLA e GIACOBBE hanno
sfruttato il contatto con una persona operante verosimilmente quale emissaria della
società di calcio leccese. (…). Con riferimento alla riscossione del corrispettivo, vi sono poi
i riscontri acquisiti durante le indagini che non lasciano alcun dubbio. Infatti, come si
specificherà meglio nell’esposizione che segue, i traffici telefonici analizzati relativamente
alle utenze di MASIELLO, CARELLA e GIACOBBE consentono di evidenziare la loro
sicura presenza a Lecce il 22 agosto 2011, provenendo ognuno da diverse parti d’Italia”.
Vieppiù, in sede di interrogatorio in data 4.4.2012 innanzi al PM di Bari, MASIELLO ha
confermato di essere stato contattato, a metà della settimana prima della partita Bari-
Lecce, dai suoi amici CARELLA e GIACOBBE, che gli avevano chiesto di raggiungerli al
“bar Mozart” di Bari Poggiofranco, ove avevano fissato un appuntamento con un loro
amico. Giunto sul posto, “l’amico di CARELLA e GIACOBBE” gli chiedeva di verificare se
qualche giocatore del Bari era disposto a far vincere il LECCE in cambio di denaro. Il
sabato precedente la gara, CARELLA e GIACOBBE raggiunsero l’Hotel Vittoria di Palese,
sede del ritiro del BARI e, giunti nella camera dell’albergo che li ospitava, alla presenza dei
calciatori PARISI, BENTIVOGLIO e ROSSI, riformularono la richiesta di combinare la gara
in favore del LECCE in cambio di denaro. CARELLA, mentre proponeva l’alterazione del
risultato, mostrava loro una mazzetta di denaro. Tutti i calciatori declinarono l’invito.
Mentre si allontanavano, CARELLA tirò fuori dal portafogli un assegno di 300.000 euro,
ricevuto dal suo amico leccese a titolo di garanzia. La mattina del 15.5.2011 GIACOBBE,
utilizzando la chat WhatsApp, gli comunicava che, prima dell’inizio dell’incontro avrebbe
dovuto avvicinarsi a VIVES, calciatore del LECCE, al fine di dargli una pacca sulla spalla:
ciò sarebbe stato il segno convenzionale usato per confermare la volontà, da parte dei
giocatori del BARI, di perdere quella partita. In effetti, seguendo quelle direttive, al termine
della fase di riscaldamento, nel sottopassaggio si avvicinava a VIVES dandogli una pacca
sulla spalla. Sul risultato di 1-0 in favore degli ospiti, MASIELLO deviava in rete un tiro,
che non era nemmeno diretto nello specchio della porta barese, consentendo il raddoppio
degli avversari. Il 22.8.2011, giunto da Bergamo, città in cui si era trasferito in estate,
accompagnato da CARELLA e GIACOBBE, si era recato a Lecce per riscuotere la cifra
che era stata promessa dagli emissari leccesi. Nell’occasione, giunto presso l’Hotel
Tiziano, trovavano ad attenderli l’amico di CARELLA. Costui, dopo aver chiesto lumi sulla
volontarietà dell’autogol, contattava un’altra persona che, presentatosi come l’emissario
della famiglia SEMERARO, proprietaria del LECCE, chiedeva, in una zona dell’albergo
appartata, conferma della volontarietà dell’autogol. Dopo averlo rassicurato, chiedeva di
adempiere a quanto pattuito: “Guarda che l’autorete l’ho fatta apposta, la partita là è finita
2 a 0 vi state salvando, alla fine è giusto anche comunque … “. Dopo una lunga trattativa,
riuscivano ad accordarsi per il pagamento di circa 200.000 euro. I due emissari leccesi
venivano riconosciuti in fotografia, dall’ex difensore del Bari, in Carlo QUARTA quale
amico di CARELLA e Andrea STARACE quale emissario della famiglia SEMERARO.
Dagli accertamenti della Polizia giudiziaria, poi, sono emersi contatti telefonici sospetti,
perlomeno sotto il profilo della tempestività, che costituiscono pur sempre gravi indizi di
colpevolezza a carico di SEMERARO: alle ore 10:04 del 12.5.2011, dopo aver ricevuto dal
CARELLA una chiamata senza risposta, è QUARTA che richiama CARELLA e subito
dopo QUARTA sull’utenza di Pierandrea SEMERARO, Presidente del LECCE,
ragionevolmente per sottoporgli la richiesta avanzatagli da CARELLA. Di seguito QUARTA
richiama lo stesso CARELLA.
Quanto sopra è confermato dagli accertamenti tecnici svolti dalla PG; in particolare
l’esame delle celle telefoniche Vodafone agganciate dall’utenza di QUARTA dalle ore
14:11 alle ore 14:18 dello stesso giorno evidenzia che il predetto a quell’ora si trovava
proprio in Bari alla via Camillo Rosalba.
Nella stessa serata e il giorno successivo CARELLA viene ricontattato da QUARTA, il
quale gli fa presente che la somma richiesta era eccessiva e che il LECCE era disposto a
versare “solo” 300 mila euro.
In effetti, nella stessa serata, QUARTA, dopo aver contattato per ben due volte,
Pierandrea SEMERARO, richiama CARELLA per informarlo, ragionevolmente, dell’offerta.
Anche la mattina del 13.5.2011, QUARTA, dopo aver chiamato SEMERARO, richiama
CARELLA.
Inoltre, dall’analisi dei tabulati telefonici relativi a sabato 14.5.2011, è emerso che
QUARTA, dopo aver contattato alle ore 12:01 SEMERARO, alle successive ore 12:10 ha
chiamato l’utenza in uso a CARELLA, prendendo con questi appuntamento nel pomeriggio
a Lecce in piazza Mazzini. Alle ore 13:04, quindi, ha richiamato SEMERARO,
evidentemente per informarlo dell’appuntamento.
Altro riscontro alle dichiarazioni di CARELLA si ricavano dalle celle telefoniche agganciate
dall’utenza in uso a SEMERARO, atteso che, alle ore 17:05 del 14.5.2011, l’utenza dei
quest’ultimo agganciava la cella di Lecce, via G. Leopardi, ossia la stessa agganciata,
qualche minuto prima, dall’utenza di CARELLA.
Tali elementi costituiscono gravi, precisi e concordanti indizi a carico di SEMERARO, di
per sé idonei a dimostrarne la responsabilità, soprattutto se messi in relazione con gli
accertamenti bancari svolti dalla Polizia giudiziaria, che hanno consentito di dimostrare la
piena coerenza delle elargizioni di denaro con l’ipotesi accusatoria, atteso che:
a) il 30.5.2011 (data di apertura del conto) QUARTA ha versato sul suo c/c l’assegno nr.
795392570 dell’importo di 50.000,00 euro tratto sul c/c del Monte dei Paschi di Siena -
filiale 9703 – di Lecce, intestato a SEMERARO; nei giorni seguenti e sino al 7.6.2011, da
quel conto corrente sono stati prelevati in contanti 25.000,00 euro;
b) sul c/c acceso presso la filiale 9703 di Lecce, intestato a SEMERARO:
- il 27.5.2011 è stato emesso l’assegno nr. 80797-8711 dell’importo di euro 40.000,00 in
favore di NERVINO Claudia (compagna di SEMERARO) negoziato nello stesso giorno
presso la banca Intesa San Paolo di Lecce (già Banco di Napoli);
- il 30.5.2011 è stata prelevata la somma in contanti di euro 40.000,00;
- il 30.5.2011 è stato emesso l’assegno nr. 795392570 dell’importo di euro 50.000,00 in
favore di QUARTA;
- il 13.6.2011 è stato emesso l’assegno nr. 807978712 dell’importo di euro 70.000,00 in
favore di NERVINO Claudia, negoziato nello stesso giorno presso la banca Intesa San
Paolo di Lecce (già Banco di Napoli);
- il 18.7.2011 è stata prelevata la somma in contanti di euro 40.000,00.
c) sul c/c, acceso presso la filiale di Lecce 03, intestato a NERVINO Claudia:
- il 27.5.2011 è stato negoziato l’assegno nr. 807978711 dell’importo di euro 40.000,00;
- il 27.5.2011 è stata prelevata la somma in contanti di euro 15.000,00;
- il 13.6.2011 è stato negoziato l’assegno nr. 807978712 dell’importo di euro 70.000,00;
- il 13.6.2011 è stata prelevata la somma in contanti di euro 25.000,00;
- il 14.6.2011 è stata prelevata la somma in contanti di euro 70.000,00.
Inoltre, nell’informativa dei Carabinieri prot. n. 8614-82-3-2011 del 6.7.2012, si segnalano
anche i seguenti movimenti d’interesse “in uscita”, sul conto corrente del signor Giovanni
SEMERARO, “patron” del LECCE:
- il 27.5.2011 prelevata la somma in contanti di euro 10.503,00 su MPS;
- il 11.7.2011 prelevata la somma in contanti di euro 20.000,00 su Intesa Sanpaolo;
- il 15.7.2011 prelevata la somma in contanti di euro 100.000,00 su Intesa Sanpaolo.
Tali movimentazioni, che peraltro coincidono sostanzialmente con i periodi dei pagamenti
cui ha fatto espresso riferimento CARELLA e che hanno ad oggetto cifre rilevanti, le quali
vengono riscosse in contanti, costituiscono ulteriori gravi indizi di colpevolezza a carico di
SEMERARO.
A quanto sopra si aggiunga che, durante la audizione innanzi alla Procura federale del
8.6.2012, BENTIVOGLIO ha dichiarato: “Quando siamo andati in ritiro pre-partita all’Hotel
Vittoria di Bari Palese, la sera prima della partita, dopo cena, sono entrato nella camera di
PARISI e MASIELLO, approfittando del fatto che era presente il solo PARISI e mi sono
messo con lui a guardare la televisione. Dopo un po’ di tempo è entrato in camera
MASIELLO con due suoi amici, che mi ha presentato col nome di Fabio e Gianni e che
oggi riconosco essere Fabio GIACOBBE e Gianni CARELLA. MASIELLO chiamò anche
ROSSI, che ci raggiunse poco dopo. A questo punto uno dei due amici di MASIELLO
disse che c’erano delle persone dietro di loro che erano disponibili a versare una somma
di denaro da dividere tra noi in cambio di una sconfitta del BARI nel derby, anche perché
tanto il campionato era oramai perso. A quel punto io PARISI e ROSSI rispondemmo
subito di no sottolineando che ci tenevamo a vincere la partita; MASIELLO disse che se
non intendevamo aderire non se ne sarebbe fatto niente, ed io e ROSSI ce ne andammo.”
Con tale dichiarazione BENTIVOGLIO conferma il coinvolgimento nella vicenda del
MASIELLO e, perlomeno sotto il profilo della conoscenza dell’offerta di combine, suo, di
PARISI e di ROSSI.
Durante la audizione del 12.6.2012 innanzi alla Procura federale, PARISI ha confermato
l’incontro con MASIELLO, BENTIVOGLIO, ROSSI e due amici baresi di MASIELLO uno
dei quali disse che: “erano lì a nome di una persona molto vicino al fratello del Presidente
del Lecce e che questa persona li aveva incaricati di chiederci se eravamo disposti a
perdere la gara, visto che eravamo già retrocessi. Aggiunsero che erano disposti a versare
una somma di danaro, non quantizzata. Uno dei due, seduto in un divanetto, ci mostrò dei
soldi, non mi sembrò si trattasse di una cifra ingente e si capiva che poteva essere un
semplice acconto. A quel punto già “incazzato” anche per quanto era accaduto in
precedenza, dissi “voi siete tutti impazziti” mi sono alzato dal letto e sono uscito dalla
stanza”. Con tale dichiarazione PARISI conferma il coinvolgimento nella vicenda di
MASIELLO e, sotto il profilo della conoscenza dell’offerta di combine, suo, di
BENTIVOGLIO e di ROSSI.
Anche ROSSI conferma la circostanza, affermando alla Procura federale in data
26.6.2012: “mi si avvicinò MASIELLO che mi disse che c’era un milione di euro per noi in
caso di sconfitta, ma la cosa mi sembrò assurda e non gli detti peso, mi riporto anche in tal
caso a quanto dichiarato davanti al P.M.; in relazione all’incontro con i due personaggi
presunti emissari del Presidente del Lecce SEMERARO preciso che all’interno della
camera di PARISI e MASIELLO nell’hotel Vittoria a Palese, ove ero stato convocato dopo
cena dello stesso MASIELLO, quest’ultimo si presentò con due suoi amici che dissero di
venire da Lecce come emissari del figlio di SEMERARO con cui dissero di aver parlato per
farsi dare la somma di denaro di circa € 30.000,00 che mostrarono a me, MASIELLO,
PARISI e BENTIVOGLIO; tale somma sarebbe stata solo un acconto e, in caso di nostra
sconfitta avremmo avuto un saldo, ma nessuno accettò (…). Mentre mi trovavo in stanza
con i compagni, MASIELLO si allontanò per poi farvi rientro con i suoi due amici, ma non
ricordo che qualcuno chiese spiegazioni di sorta”.
Nella audizione del 10.7.2012 innanzi alla Procura federale, MASIELLO afferma:
“ribadisco che Giacobbe mi disse che mi sarei dovuto incontrare con VIVES prima della
gara nel tunnel che porta agli spogliatoi; scendendo le scalette, a fine riscaldamento, notai
che VIVES puntualmente mi attendeva chiedendomi di scambiare le maglie; interpretai la
domanda come un riscontro all’accordo, atteso che non avevo alcun rapporto con il
medesimo da giustificare uno scambio di maglie che peraltro non avvenne”.
Nella audizione del 10.7.2012 innanzi alla Procura federale, CARELLA afferma: “il martedì
o il mercoledì precedente la gara, Andrea MASIELLO mi chiese, alla presenza di Fabio
GIACOBBE, di sondare il terreno su LECCE, per verificare se vi fosse la disponibilità di
qualcuno vicino alla Società del LECCE, disposto a garantire per la Società per accordarsi
sulla sconfitta del Bari; MASIELLO mi disse che, qualora quelli del LECCE avessero
accettato, vi erano di sicuro quattro giocatori del BARI (compreso lui) disposti a giocare “a
perdere”. Tali giocatori erano, oltre MASIELLO Andrea; BENTIVOGLIO, PARISI e ROSSI,
così come mi disse in tale circostanza lo stesso MASIELLO. Dissi subito a MASIELLO che
avrei contattato un conoscente a Lecce, vicino agli ambienti della Società del LECCE
CALCIO; trattavasi di Carlo QUARTA, imprenditore, ma non so di quale settore, che
conosco da circa sei/sette anni. Pensai subito a QUARTA, in quanto questi è persona
molto amica e vicina a Pierandrea SEMERARO, con il quale, per quanto dettomi dal
QUARTA, usciva insieme e giocava a calcetto settimanalmente. Lo stesso giorno contattai
telefonicamente (dal mio telefonino al suo telefonino) Carlo QUARTA, facendogli intendere
il motivo della chiamata, cosa che lui capì immediatamente, tant’è che concordammo un
appuntamento il mattino seguente a Bari. Infatti, nella tarda mattinata del giorno dopo,
Carlo QUARTA venne a Bari con la sua auto (un SUV Mercedes di colore grigio chiaro
metallizzato) e ci incontrammo, da soli, nei pressi dell’Hotel Sheraton, dove prospettai la
proposta, così come riferitami da MASIELLO e, avendo ricevuto da quest’ultimo carta
bianca sulla trattativa, comunicai a QUARTA che quattro giocatori del BARI erano disposti
a perdere la partita a fronte della corresponsione della somma di € 600.000,00; credo di
avergli fatto subito i nomi dei calciatori di cui ho detto sopra. Carlo QUARTA mi disse
subito che la richiesta sembrava esorbitante, ma mi disse che ne avrebbe parlato con i
diretti interessati. Il QUARTA mi fece chiaramente intendere che del motivo della sua
venuta a Bari era stata informata la dirigenza del LECCE CALCIO ed era pertanto
evidente che a questi avrebbe comunicato la mia proposta. L’incontro durò circa mezz’ora.
Naturalmente dell’incontro e del contenuto dello stesso, ne parlai con Andrea MASIELLO,
con Fabio GIACOBBE e con Marcello DI LORENZO. Non ricordo se la sera stessa o il
giorno dopo o il sabato mattina (prima di pranzo), ricevetti sul mio telefonino una
telefonata dal QUARTA dal suo telefonino, con la quale mi invitava ad andare a LECCE,
per definire l’accordo. Mi dice che ci saremmo visti in piazza Mazzini a Lecce, vicino un
bar denominato o “Centomila” o “Trecentomila”; ovviamente, commentammo ironicamente
sul nome del bar. Con l’auto di Marcello DI LORENZO (una Ford Station Vagon di colore
grigio chiaro metallizzato) arrivammo sul posto intorno alle 14.00 / 14.30; il QUARTA arrivò
a piedi e da solo dopo cinque/dieci minuti dal nostro arrivo. Io non dissi al QUARTA che
sarei andato a Lecce con altre persone. Parcheggiammo l’auto sotto gli alberi che
circondano la piazza e, appena lo vidi giungere, gli andrai incontro da solo. Una volta
faccia a faccia con il QUARTA, ad onor del vero, non ricordo se fu in quell’occasione che
concordammo esattamente la somma da corrispondere ai calciatori o, se l’accordo venne
raggiunto nel corso delle diverse telefonate che intercorsero tra me ed il QUARTA tra il
primo incontro che avemmo a Bari e l’incontro del sabato a Lecce; presumo che,
verosimilmente, già nel corso delle predette telefonate, il QUARTA mi aveva anticipato che
era intenzione del LECCE corrispondere la metà della somma da me richiesta e, quindi, €
300.000,00. Il colloquio si protrasse per circa venti minuti e, definito l’accordo per €
300.000,00, mi diressi da solo verso i miei amici per comunicare loro l’esito della trattativa.
Mentre parlavo con GIACOBBE e DI LORENZO mi girai istintivamente verso QUARTA,
che era ad una distanza di circa venti metri da noi, e lo vidi in compagnia di Pierandrea
SEMERARO, con il quale parlava. Non mi sono accorto né io né i miei amici dell’arrivo di
Pierandrea SEMERARO, che riconobbi per averlo visto più volte in televisione o sui
giornali. SEMERARO, in quell’occasione, indossava un pantalone (non ricordo se jeans o
di cotone) del quale non ricordo il colore ed una camicia celeste a manica lunga; anche
GIACOBBE e DI LORENZO lo riconobbero, tant’è che commentammo la sua presenza tra
di noi. SEMERARO e QUARTA restarono a colloquio per qualche minuto, dopo di che
SEMERARO lo vedemmo andare via a piedi ed io raggiunsi nuovamente il QUARTA, al
quale chiesi di darmi qualcosa di tangibile che servisse per dimostrare il raggiungimento
dell’accordo a MASIELLO ed agli altri tre calciatori; pertanto, gli chiesi di darmi o parte
della somma in contanti o un assegno. QUARTA mi disse che contanti non poteva
darmeli, ma aggiunse che, invece, sarebbe stato disposto a darmi un suo assegno di
conto corrente personale dell’importo di € 300.000,00. A quel punto, QUARTA mi indicò a
gesti la direzione di casa sua (che era alle spalle di piazza Mazzini, in cui ci trovavamo) e
così io ed i miei amici ci recammo sotto casa sua e di lì a poco il QUARTA scese e
consegnò nelle mie mani un assegno di conto corrente (non ricordo la banca trattaria), che
era già compilato nella cifra a numeri ed a lettere (€ 300.000,00) ed al mio ordine “Gianni
Carella” ed era datato 15 giugno 2011. Consegnatomi il suddetto assegno, il QUARTA mi
spiegò che il motivo di aver apposto la data del 15 giugno 2011 era dovuto al fatto che,
entro tale data, ci avrebbero corrisposto i contanti per l’importo suddetto ed io avrei
dovuto restituire l’assegno. Subito dopo siamo tornati a Bari; tramite il cellulare di Fabio
GIACOBBE con WhatsApp abbiamo comunicato a MASIELLO il buon esito dell’incontro
con il QUARTA. A domanda dell’Ufficio, dichiaro che della presenza del SEMERARO
Pierandrea all’incontro di Lecce informai Andrea MASIELLO. Ricordo che MASIELLO,
dopo aver avuto la conferma dell’accordo raggiunto con il Quarta, mi disse di raggiungerlo
presso il Vittoria Park Hotel i Palese (BA) dove era in ritiro con la squadra, dicendomi di
andare con Fabio GIACOBBE a trovarlo nelle sua stanza che divideva con PARISI,
indicandomi il percorso che avrei dovuto fare nell’hotel per evitare di incontrare i Dirigenti
del BARI; in tale occasione mi disse, pure, di non mostrare l’assegno e di procurarmi dei
contanti, al fine di mostrarli ai suoi compagni con cui avrebbe combinato la partita e, ciò, in
quanto, pensava di non riferire ai suoi compagni di squadra l’esatto importo dell’accordo
raggiunto, al fine di dividere l’importo corrisposto da QUARTA non in parti uguali, ma
corrispondendo a PARISI, BENTIVOGLIO e ROSSI, una cifra pari ad €
20.000,00/30.000,00, mentre la restante parte l’avremmo divisa io, GIACOBBE, DE
LORENZO e MASIELLO stesso. Procuratemi banconote per qualche migliaia di euro, così
come richiestomi da MASIELLO, mi recai nella stanza dell’Hotel e qui trovai, oltre Andrea
MASIELLO, Alessandro PARISI, Marco ROSSI e Simone BENTIVOGLIO. (…) La
domenica mattina, non ricordo se andammo all’Hotel o tramite WhatsApp di Fabio
GIACOBBE, MASIELLO mi disse di riferire a QUARTA che la partita era stata organizzata,
pur se non era riuscito a convincere nessuno dei suoi compagni di squadra; mi suggerì di
dire che il solo PARISI non aveva aderito all’accordo. In tali termini telefonai al QUARTA,
gli dissi che l’accordo era fatto, ma che era venuto meno PARISI e che i giocatori erano
rimasti i tre; conseguentemente QUARTA mi disse che l’importo sarebbe sceso da €
300.000,00 ad € 270.000,00. Il QUARTA, in quell’occasione ci disse di riferire a
MASIELLO che, per suggellare l’accordo, avrebbe dovuto dare al calciatore del LECCE
Giuseppe VIVES una pacca sulla spalla, dicendogli “tutto ok ?” e VIVES avrebbe risposto
“tutto ok”. (…) Dopo la partita, come sempre, mi sentii telefonicamente con MASIELLO, al
quale chiesi se avesse fatto il segno convenzionale con VIVES, lui mi rispose di sì. Nei
giorni seguenti ho ovviamente mantenuto i contatti con QUARTA, anche perché pressato
da Andrea MASIELLO, in quanto – come da accordi – QUARTA ci doveva consegnare i
contanti in cambio dell’assegno. Se mal non ricordo, una settimana dopo il derby,
QUARTA venne a Bari e ci incontrammo (come da accordi presi via telefono) in un area di
servizio subito dopo Mola di Bari, in direzione Bari, dove vi è annesso un bar. Andai con
l’auto di DI LORENZO ed eravamo solo io e lui; ricordo che fosse in tarda mattinata.
QUARTA mi diede una busta semi rigida, di carta di buona fattura di un negozio di
abbigliamento, con all’interno € 70.000,00, in banconote di vario taglio (€ 500,00, 200,00,
100,00, 50,00); le banconote erano racchiuse in fascette con il timbro del Monte dei
Paschi di Siena e solo alcune banconote erano racchiuse da elastico. Il QUARTA,
riferendosi come sempre ai SEMERARO proprietari del LECCE CALCIO, mi disse che
avevano ritenuto opportuno non effettuare il prelevamento in unica soluzione di €
270.000,00, perché una simile operazione bancaria avrebbe destato sospetti di vario
genere; aggiunse, infine, che mi avrebbe corrisposto la residua somma in tranche da €
20.000,00 ogni settimana, sino alla concorrenza della cifra pattuita. Successivamente,
anche se non settimanalmente, ho ricevuto sempre dal QUARTA la complessiva somma
di € 80.000,00 suddivisa in quattro tranche da € 20.000,00 ciascuna; le banconote erano
sempre racchiuse nella fascette come sopra (con la dicitura Monte dei Paschi di Siena) ed
erano del taglio di € 50,00. Ogni qual volta ricevevo le predette somme, provvedevo io
stesso a suddividerle in quattro parti uguali (per me, MASIELLO, GIACOBBE e DI
LORENZO) e la parte di MASIELLO la portavo io stesso dal padre che risiede a Viareggio.
Nel mese di luglio, ero a Roma con GIACOBBE, MASIELLO, il di lui padre, la moglie,
quando ricevetti un sms da QUARTA nel quale, in maniera criptata, mi veniva detto che
Pierandrea SEMERARO era infuriato e voleva i soldi indietro e che ne avremmo parlato
personalmente alla prima occasione. Devo a questo punto precisare che sia nelle
conversazioni telefoniche che negli scambi di sms concordammo di utilizzare alcuni
pseudonimi o linguaggi cifrati; in particolare Pierandrea SEMERARO lo chiamavamo
“LUCIANA”, alludendo a storie di donne e di tradimenti. Anche Andrea MASIELLO era a
conoscenza di questi messaggi “in codice”, che anche lui utilizzava sia al telefono che sul
social network “Facebook”, dove sia io, che MASIELLO, che QUARTA avevamo ed
abbiamo il nostro “profilo”. Con QUARTA ci incontrammo a Bari a fine luglio, credo o a
Parco Adria dove vive la sua ex compagna o presso l’area di servizio “Esso” di Torre a
Mare, direzione Brindisi; egli mi disse che Pierandrea aveva parlato con VIVES, che gli
aveva riferito che MASIELLO non era andato da lui prima della partita a fargli il segno
convenzionale (pacca sulla spalla e “tutto ok ?“), ma che era stato VIVES ad avvicinare
MASIELLO e che, quindi, era venuto meno l’”obbligo” da parte del LECCE di versare la
somma pattuita. Cominciò un “tira e molla” tra me e QUARTA, nel senso che io
pretendevo il versamento della somma pattuita e lui pretendeva la restituzione delle
somme consegnatemi; ad ogni colloquio il QUARTA faceva sempre riferimento a
Pierandrea SEMERARO a proposito dell’intera vicenda ed io, a mia volta, gli facevo
presente di avere con me il suo assegno di € 300.000,00. In uno dei nostri colloqui in cui si
dibatteva in ordine al versamento da me preteso della somma pattuita, il QUARTA mi fece
intendere che sia lui che SEMERARO avesse dei dubbi circa il mio ruolo ed il diretto
coinvolgimento, mio tramite, di Andrea MASIELLO, adombrando il sospetto che io avessi
fatto tutto da solo, senza aver coinvolto alcun giocatore del Bari. Per dipanare ogni dubbio,
portai QUARTA all’uscita degli spogliatoi del San Nicola, dopo un allenamento di
precampionato 2011-2012, prima di essere trasferito a Bergamo all’ATALANTA, andai con
l’auto di QUARTA, facendolo incontrare con MASIELLO, affinché si chiarissero
direttamente. Infatti MASIELLO vedendomi, si avvicinò all’auto e presentatogli il QUARTA
gli disse: “noi abbiamo fatto il nostro, ora aspettiamo che finite di fare il nostro”. QUARTA,
scusandosi con noi per la diffidenza mostrata, continuava a ripetere che da parte sua non
vi erano dubbi sul fatto che MASIELLO ed i suoi compagni si erano adoperati per il derby,
ma che la diffidenza proveniva da parte di Pierandrea SEMERARO. Nel mese di agosto,
QUARTA mi disse che, per risolvere definitivamente la questione economica rimasta in
sospeso, era necessaria la presenza di MASIELLO, il quale sarebbe dovuto scendere con
me a Lecce; io gli risposi che la cosa era fattibile, purché all’incontro fosse stato presente
anche Pierandrea SEMERARO. QUARTA mi disse che si sarebbe attivato in tal senso e
che ci saremmo risentiti per stabilire la data. Riuscimmo a combinare l’incontro,
MASIELLO venne a Bari in un giorno di agosto, pranzammo lui ed io Bari e, in seguito,
venne a prenderci GIACOBBE con il quale andammo a Lecce. La mattina dello stesso
giorno, prima che arrivasse MASIELLO, QUARTA mi comunicò che l’appuntamento era
fissato nel pomeriggio davanti all’Hotel Tiziano di Lecce e che all’incontro non sarebbe
stato presente Pierandrea SEMERARO, ma che – comunque – al suo posto sarebbe
venuto una persona di sua fiducia, di cui non mi disse il nome. Giunti a Lecce, prima di
andare all’appuntamento, lasciammo GIACOBBE e proseguimmo verso l’Hotel Tiziano
con la sua auto; parcheggiammo davanti all’Hotel e lì aspettammo l’arrivo del QUARTA.
Lui arrivò da solo e subito dopo arrivò la persona di fiducia di Pierandrea Semeraro;
entrammo nell’Hotel e l’uomo di fiducia di Pierandrea SEMERARO ci disse che voleva
parlare da solo e separatamente con MASIELLO; infatti,questa persona condusse
MASIELLO in una sala riservata che si trova al piano inferiore rispetto alla hall, che
successivamente ho appreso essere stata prenotata dalla persona di cui sopra a suo
nome. Dopo circa dieci minuti MASIELLO risalì nella hall in compagnia della predetta
persona; ci sedemmo MASIELLO ed io su un divanetto e mi disse che il LECCE era
disposto a definire l’accordo riguardate il derby giocato a maggio, con un pagamento a
saldo di € 50.000,00. Subito dopo, l’uomo di fiducia di SEMERARO ci invitò ad andare tutti
nella sala di sotto e fu allora che vidi sulla bacheca che si trova nella hall che la stanza era
stata riservata per l’avv. STARACE. Ho così dedotto che la persona di fiducia di
SEMERARO che stava conducendo la trattativa fosse l’avv. STARACE. A tal proposito,
preciso che nel corso dell’interrogatorio del 6.4.2012 reso dinanzi al P.M. dott. Ciro
Angelillis durante un riconoscimento fotografico ho identificato l’avv. Andrea STARACE
come la persona presente a quell’incontro all’Hotel Tiziano, riferitomi dal QUARTA come
persona di fiducia di Pierandrea SEMERARO. Arrivati nella stanza,lo STARACE ci disse
che la proprietà del Lecce era mutata e che, pertanto, la nuova proprietà non poteva
riconoscere a MASIELLO più di ulteriori € 50.000,00. Io risposi che da parte nostra gli
accordi erano stati rispettati e che, quindi, pretendevamo un saldo di € 120.000,00;
l’incontro finì con un nulla di fatto. Andammo a prendere Fabio GIACOBBE e parlai con
MASIELLO dicendogli che, in pratica, l’assegno era carta straccia e che dovevamo salvare
il salvabile. Richiamai QUARTA e ci siamo rivisti io MASIELLO e QUARTA al Tiziano,
rimanendo nel parcheggio; di lì a poco arrivò STARACE e lì ci accordammo nel senso che
avremmo limitato le nostre pretese ad € 70.000,00; e così € 50,000,00 ce li consegnò
l’avv. STARACE, che aveva con sé una borsa dalla tirò fuori banconote (non ricordo se
fascettate o meno), con la promessa che i restanti € 20.000,00 sarebbero stati consegnati
in occasione della venuta a Lecce di Andrea MASIELO per la gara Lecce-Atalanta. Poiché
MASIELLO non acconsentì a tale modalità, propose lui stesso che tale somma fosse
consegnata da QUARTA al sottoscritto a fine settembre. Tanto non è più avvenuto anche
perché scoppiò il caso dello scandalo scommesse”.
In sede di audizione innanzi alla Procura federale in data 16.7.2012, VIVES afferma che
SEMERARO “era un Presidente che partecipava poco alla vita dello spogliatoio. Entrava
nello spogliatoio a fine gara, ma non nell’intervallo; non posso escludere che abbia
assistito a delle gare dalla panchina aggiuntiva. Il riferimento della società per ogni
problemi era Mario ZANOTTI, il team manager, non avevamo il direttore sportivo”.
Sulla possibilità che nel corso della settimana precedente la gara fosse stato avvicinato da
ZANOTTI che riferiva di un accordo con MASIELLO per la gara precisa: “lo escludo.
Preciso, inoltre, che per tale gara non ho notato alcuna anomalia. Aggiungo che, a mio
parere, anche l’autogol di MASIELLO non è stato volontario; solo un fenomeno poteva fare
un goal del genere”.
Sul ritiro pre-gara di Bari-Lecce del 15.5.2011 aggiunge: “non ricordo l’Hotel di Bari dove
abbiamo alloggiato; in stanza stavo con CORVIA. ZANOTTI era certamente presente
come dirigente del LECCE; non ricordo se c’erano altri dirigenti. Escludo che il sig.
QUARTA sia venuto nel ritiro del Lecce in quell’occasione. Voglio precisare di aver visto
tale persona solo due/tre volte nel parcheggio dello stadio a fine gara. Ho associato il
nome al soggetto solo dopo aver visto la foto in alcuni giornali”.
Sul possibile colloquio avuto con QUARTA nel luglio 2011 chiarisce:“Preciso – come già
spontaneamente riferito alla Procura di Bari – di essere stato avvicinato dal sig. QUARTA,
al Ristorante Bacaro a Lecce, frequentato anche da altri calciatori. In tale occasione, il 14
luglio 2011, ricordo che, mentre stavo mangiando con due miei amici di Napoli (mi trovavo
a Lecce per le visite mediche in vista del ritiro pre-campionato, la mattina dopo dovevo
partire per il ritiro), si è avvicinata questa persona- che all’epoca non sapevo che si
trattasse del sig. QUARTA – e mi ha chiesto se ero amico di MASIELLO. Io gli ho risposto
che non lo conoscevo, né avevo mai avuto alcun rapporto con MASIELLO. Il sig. QUARTA
si è congedato dal colloquio, durato meno di un minuto, dicendomi che potevo continuare
a mangiare. (…) Confermo quanto già riferito alla Procura della Repubblica di Bari e
preciso che QUARTA mi chiese se MASIELLO, con riferimento alla gara Bari-Lecce, mi
aveva fatto qualche cenno. Ribadisco di aver riferito al sig. QUARTA che non conoscevo
MASIELLO”.
Sulla possibilità che dopo la gara Bari-Lecce qualche altro tesserato del LECCE o persona
vicina alla dirigenza del LECCE gli abbia chiesto se aveva parlato con MASIELLO in
occasione della predetta gara afferma: “Lo escludo”.
Sul fatto che MASIELLO gli avrebbe dato una pacca sulla spalla nella fase del
riscaldamento pre-gara e che lui stesso avrebbe chiesto a MASIELLO di scambiare la
maglia dichiara: “Escludo che ci sia stato tale incontro e, conseguentemente, escludo di
aver ricevuto la pacca sulla spalla da MASIELLO e di avergli chiesto la maglia. A tal
riguardo, preciso, così come già riferito spontaneamente nel corso dell’interrogatorio
presso la Procura di Bari, di cui alla premessa, che la maglietta io la chiesi a BELMONTE
a fine gara. La maglietta la diedi a un collega barese di mio fratello. Ci scambiammo le
magliette con BELMONTE, non perché lo conoscevo, ma perché è stato il primo calciatore
che ho incontrato a fine gara”.
Sul perché MASIELLO avrebbe dovuto riferire tale episodio specifica: “Io non conosco
alcun giocatore del Bari e, quindi, neanche MASIELLO e non so darmi una spiegazione al
riguardo. Ribadisco che, prima della gara, durante la gara ed al termine della gara, non ho
avuto alcun contatto con Andrea MASIELLO”.
Nella audizione innanzi alla Procura federale in data 19.7.2012, SEMERARO ha negato
che il QUARTA gli avesse ventilato la possibilità di un accordo con giocatori del BARI,
precisando, peraltro, di essere amico da tanti anni con QUARTA, di avere con lui rapporti
di lavoro e di giocare insieme a calcetto ogni domenica. SEMERARO non ha escluso di
aver incontrato QUARTA il 14.5.2011 intorno alle 14,30/15,00 in piazza Mazzini a Lecce e
ha affermato che capitava spesso che i due si trovassero al Bar “Trecentomila” per
prendere un caffè o per mangiare.
Alla richiesta di giustificare i movimenti bancari di Pierandrea SEMERARO, Giovanni
SEMERARO, Claudia NERVINO e Carlo QUARTA, il deferito ha risposto: “Non so dare
giustificazione dei movimenti finanziari relativi alla posizione di Giovanni SEMERARO.
Preciso che all’epoca mio padre era il proprietario della Società per il tramite della REG
Semeraro e in tale qualità era partecipe di tutte le scelte strategiche relative alla Società,
come per esempio la scelta dell’allenatore e le strategie di mercato. Per quanto riguarda i
movimenti bancari di Carlo QUARTA posso riferire che l’assegno di € 50.000,00 di cui
all’informativa era relativo ad un prestito che avevo fatto al QUARTA per una operazione
immobiliare di quest’ultimo nel centro storico di Lecce; preciso che a fine aprile avevo dato
al QUARTA un altro assegno di € 20.000 per altra operazione, non andata a buon fine,
somma che mi fu restituita in contanti a fine giugno e che ho provveduto a versare sul mio
conto corrente. Il prestito di € 50.000 non mi è stato ancora restituito e preciso che visto il
mio rapporto con il QUARTA così amichevole, non avevamo convenuto un corrispettivo
per interessi; il QUARTA mi aveva promesso la restituzione ma questo non è ancora
avvenuto, nonostante le mie richieste, posso immaginare che volesse temporeggiare in
attesa della conclusione della compravendita di tre appartamenti del Gruppo societario al
calciatore VUCINIC, con il quale lui aveva fatto da intermediario, tale circostanza non si
sarebbe potuta verificare in quanto gli appartamenti non erano riconducibili solo a me e
pertanto il compenso per provvigione non ritenevo potesse essere destinato solo a me in
restituzione dei € 50.000,00; non ho più richiesto le somme perché – in conseguenza delle
note vicende – abbiamo diradato sino ad estinguere del tutto i rapporti. Con riferimento
all’assegno per € 40.000 fatto alla mia convivente Claudia NERVINO il 27 maggio 2011,
preciso che la somma era destinata al ristorante “Il Giardino” di Lecce, di proprietà della
medesima e del fratello, a titolo di sostegno finanziario, così come avevo già fatto quattro
anni prima con € 56.000 per aiutare il padre, allora comproprietario, e poi due anni fa,
quando ho messo € 80.000 nei conti della Società per rilevare, credo con un aumento di
capitale, le quote del padre, a favore della mia compagna (oggi maggiore azionista) e del
fratello. Ho precisato a lei che i soldi da destinare a ripianare al ristorante, cercando di
sensibilizzarla sui costi che l’attività comportava. Non mi sono mai interessato e non so
dire quindi sotto quale forma giuridica sia gestito il ristorante “Il Giardino”, ho cercato di
seguirne le sorti con un mio commercialista di fiducia ma poi, visto che costava troppo,
decisero di farne a meno. Preciso che, da quello che mi ha riferito la mia compagna i soldi
sono stati destinati alla gestione del ristorante, ma non so in che modo ciò sia avvenuto.
Con riferimento all’assegno per € 70.000 fatto alla mia convivente Claudia NERVINO il 13
giugno 2011, preciso che la somma era destinata alle sue necessità per garantirle
l’indipendenza economica. Poi abbiamo fatto un regalo alle mie nipotine che hanno
celebrato il battesimo a maggio, ed abbiamo comprato due quadri a Milano, che abbiamo
pagato in contanti, € 30.000 ciascuno; il resto dei soldi sta ancora nella cassaforte a casa
nostra, so che c’è un sacchetto, ma non so quanto ci sia dentro. Sapevo che la mia
compagna aveva cambiato in contanti la somma da me erogata, perché non aveva
dimestichezza con i rapporti bancari.
Con riferimento ai miei prelievi in contanti per complessivi € 130.000, oltre agli assegni
versati al QUARTA ed alla NERVINO, (- 23.05.2011 Euro 40.000,00- prelievo contanti –
Unicredit; – 30.05.2011 Euro 40.000,00- prelievo contanti.- MPS.
- 18.07.2011 Euro 40.000,00- prelievo contanti- MPS; – 25.07.2011 Euro 10.000,00-
prelievo contanti- Banca Apulia), preciso che € 30.000 sono sicuramente stati destinati
all’acquisto dei quadri per il battesimo per il quale ho già riferito, mentre € 50.000 sono
stati destinati alle vacanze; il resto è conseguenza del mio normale tenore di vita, come
peraltro risulta dai prelievi effettuati negli anni precedenti e come può risulta dal mio
estratto conto MPS, che si allega al presente verbale per formarne parte integrante e
sostanziale”.
Orbene non vi è chi non veda che le giustificazioni date da SEMERARO circa le causali
dei vari movimenti bancari, suoi e della convivente, non sono credibili, sia perché non
confortate da adeguate prove scritte (accordi circa i prestiti a QUARTA, fatture di acquisto
dei quadri, scontrini fiscali circa i regali alle nipoti), sia perché i movimenti si sono svolti
proprio nel periodo “incriminato”. Né a smontare tale convincimento può essere ritenuta
idonea la documentazione prodotta dalla difesa di SEMERARO, atteso che la
dichiarazione del pittore, che afferma di aver venduto alcuni quadri a SEMERARO, risulta
del tutto generica e che la documentazione bancaria prodotta in udienza dalla difesa non
contrasta minimamente con la ricostruzione fatta dalla Polizia giudiziaria. È assai sospetta,
peraltro, la ripetitività di ingenti prelievi di contanti, specialmente al giorno d’oggi quando,
come notorio, gli spostamenti di considerevoli somme di denaro (che non abbiano finalità
illecite) vengono normalmente eseguite con operazioni tracciabili.
Nemmeno la circostanza che alcune delle somme prelevate siano state utilizzate per
rilanciare il ristorante della convivente e del di lei fratello o quella che le somme prelevate
non corrisponderebbero esattamente agli importi pattuiti per il compenso dell’illecito
possono essere ritenute idonee a escludere la responsabilità di SEMERARO.
Del tutto apodittica, poi, deve ritenersi l’affermazione di SEMERARO, che sostiene che
gran parte dei prelievi in contanti sarebbero serviti per il suo normale tenore di vita.
Infine, si consideri che la presenza di SEMERARO (che peraltro ammette espressamente
di essere amico di QUARTA) dall’altro lato della piazza del bar ove si svolge l’incontro tra
CARELLA, GIACOBBE, DI LORENZO e QUARTA stesso (il quale, lasciando per breve
tempo i predetti, attraversa la piazza per incontrare il SEMERARO) non può essere
ritenuta casuale, ma deve essere messa in relazione con la conseguente dazione da parte
del QUARTA dell’assegno di 300.000 euro a garanzia della riuscita della combine.
Tali circostanze costituiscono indubbiamente indizi gravi, precisi e concordanti, che
contribuiscono a comprovare la responsabilità di SEMERARO, così come costituisce
ulteriore grave indizio la circostanze che le mazzette di contanti mostrate nella stanza di
albergo ai giocatori del BARI fossero contenute in fascette del MPS, banca presso la quale
SEMERARO intrattiene rapporti di cc.
E tali logiche considerazioni, che la documentazione e le argomentazioni difensive non
riescono peraltro a contrastare, consentono di ritenere ulteriormente dimostrata la
responsabilità di SEMERARO.
La responsabilità disciplinare dei deferiti, quindi, risulta pienamente provata dagli
argomenti probatori sopra riportati, oltre che da numerosi indizi gravi, precisi e
concordanti. Le dichiarazioni rese da MASIELLO, CARELLA e QUARTA sono riscontrate,
come sopra precisato, da circostanze oggettive che costituiscono prova certa della
responsabilità dei deferiti. È quindi accertato che MASIELLO e SEMERARO, in concorso
fra loro e con altri tesserati allo stato non identificati, hanno realizzato atti diretti e idonei ad
alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in oggetto al fine di determinare la
sconfitta del BARI, risultato effettivamente realizzatosi e che ha concretamente
determinato la permanenza in serie A del LECCE all’esito della stagione 2010/2011.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con
l’aggravante di cui al comma 6, per SEMERARO.
Per MASIELLO Andrea, PARISI, ROSSI, BENTIVOGLIO e la società BARI è stata
disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e/o 24 CGS.
Non vi sono prove, invece, né indizi gravi, precisi e concordanti atti a dimostrare la
responsabilità disciplinare di VIVES, che, conseguentemente, deve essere prosciolto
dall’addebito ascrittogli. Le dichiarazioni rese in proposito da Andrea MASIELLO sono
confuse e contraddittorie e appaiono dettate soprattutto dalla volontà di dimostrare a ogni
costo il proprio determinante contributo all’alterazione del risultato della gara e la propria
leale collaborazione in tal senso, al fine precipuo di ottenere la corresponsione del
compenso concordato per l’illecito.
Per altro verso, risulta inspiegabile che il sospetto della mancata effettuazione del segnale
convenuto (pacca sulla spalla a VIVES da parte di MASIELLO) abbia preso corpo a
distanza di mesi dalla data di svolgimento della gara. Infatti, se VIVES fosse stato
partecipe dell’illecito o comunque coinvolto a qualunque titolo nella vicenda, avrebbe
riferito subito a chi di dovere il mancato contatto da parte di MASIELLO.
La responsabilità diretta della società LECCE scaturisce dagli accertati illeciti
comportamenti posti in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.
La responsabilità oggettiva è esclusa in seguito al proscioglimento del tesserato VIVES,
mentre la responsabilità presunta sorge dalla circostanza che l’illecito sportivo è stato
commesso a vantaggio della Società da persone a essa estranee. Tale responsabilità non
può essere esclusa, neppure in termini di ragionevole dubbio, stante la comprovata
partecipazione della società alla consumazione dell’illecito.
IV.6 – gara BOLOGNA – BARI del 22/5/2010
Secondo la Procura federale, la gara sarebbe stata oggetto di un tentativo di alterazione
posto in essere da Andrea MASIELLO, all’epoca dei fatti calciatore del BARI, e
PORTANOVA, all’epoca dei fatti tesserato del BOLOGNA, unitamente ad altri soggetti non
tesserati.
Mentre si trovava in ritiro con la propria squadra a Corato, MASIELLO Andrea venne
richiesto da alcuni soggetti non tesserati di contattare PORTANOVA al fine di verificare la
possibilità di alterare il risultato; quest’ultimo, secondo l’impianto accusatorio, si sarebbe
mostrato disponibile, anche se poi, di fatto, non si sarebbe organizzata effettivamente la
combine per il diniego espresso sul punto da DI VAIO. Dei fatti in questione sono venuti a
conoscenza ROSSI, all’epoca dei fatti tesserato per il BARI, nonché DI VAIO stesso e
SANFELICE, all’epoca dei fatti tesserati per il BOLOGNA.
Le circostanze su cui si fonda il deferimento non trovano pieno riscontro negli atti del
procedimento.
Mentre si trovava in ritiro a Corato con la propria squadra Andrea MASIELLO veniva
raggiunto dai suoi amici GIACOBBE, CARELLA e DE BENEDICTIS i quali gli chiedevano
se conosceva qualche giocatore del BOLOGNA al fine di sondarne la disponibilità ad
alterare la gara e potervi quindi scommettere (cfr. sul punto verbali degli interrogatori di
GIACOBBE e CARELLA del 6.4.2012 resi dinanzi alla A.G. di Bari); Andrea MASIELLO
riferiva ai suoi amici di conoscere il calciatore PORTANOVA e che avrebbe provato a
contattarlo.
Riferisce PORTANOVA nel verbale di interrogatorio reso dinanzi a Carabinieri di Bari in
data 5.3.2012: “Il giovedì prima della partita, di mattina, ho trovato sul mio telefonino una
chiamata non risposta ed un sms da parte di Andrea Masiello. Nel sms mi diceva che
sarebbero venuti a Bologna dei suoi parenti o amici e mi chiedeva, visto che io abitavo in
centro e conoscevo Bologna, di chiamarlo. Io non ho risposto al messaggio ma dopo
l’allenamento mattutino, mentre stavamo facendo una grigliata a Casteldebole, campo di
allenamento del Bologna, venne da me Meggiorini e mi passò Andrea Masiello al telefono.
Ho preso il telefono di Meggiorini e Masiello mi ha ripetuto a voce che quel pomeriggio,
verso le 17,00, sarebbero venuti dei suoi parenti e mi chiese se potevo incontrarli. Mi
chiese inoltre se poteva dare il mio numero di telefono a questi parenti o amici. Io gli dissi
che preferivo che mi chiamasse lui una volta che i suoi amici erano arrivati sotto casa
mia”.
Dopo avere fatto rientro nella propria abitazione, reduce da una grigliata organizzata con
tutti i compagni di squadra, staff tecnico, staff medico e altri ospiti presso il centro sportivo
di Casteldebole al fine di festeggiare la salvezza, PORTANOVA veniva contattato al
telefono cellulare da uno degli amici di Andrea MASIELLO, il quale gli chiedeva se si
potevano incontrare per un caffè; PORTANOVA quindi prendeva appuntamento con
GIACOBBE, CARELLA e DE BENEDICTIS in Piazza Maggiore, nelle vicinanze della quale
si trovava la propria abitazione.
Il viaggio effettuato a Bologna dai signori GIACOBBE, CARELLA e DE BENEDICTIS, non
tesserati e amici di Andrea MASIELLO, per incontrare il calciatore PORTANOVA è
effettivamente circostanza oggettiva e confermata anche dallo stesso tesserato.
Sul punto PORTANOVA riferisce nel verbale di interrogatorio reso in data 5.3.2012
dinnanzi ai Carabinieri: “Ricordo che andammo tutti insieme a prendere un caffè in Piazza
Maggiore; eravamo io, mia moglie, mio figlio piccolo e i tre amici di Masiello. All’inizio
facevano discorsi generici sul campionato concluso e sull’andamento delle squadre del
Bari e del Bologna, dicendo che il Bari era una squadra allo sbando mentre noi del
Bologna eravamo forti. Poi iniziarono a fare dei discorsi diversi, del tipo che a Bari si
mormorava che i giocatori si vendevano le partire o cose simili. Ad un certo punto fecero
anche una battuta su quanto era valutata la vittoria del Bari a Bologna dicendo che era
data a sei. A quel punto mia moglie chiese ai tre perché facessero sempre discorsi
riguardanti il calcio e chiese inoltre come potessero essere parenti di Masiello, visto che lui
è di Viareggio mentre loro erano di Bari. Ricordo che uno dei tre, un ristoratore, disse di
avere battezzato la figlia di Masiello e quindi per questo erano parenti. Dopo la battuta
sulla quotazione della partita mia moglie si infastidì e chiese di allontanarci anche con la
scusa di andare a prendere i bambini a scuola. Andai via con mia moglie con la quale
litigai perché ritenevo che avesse trattato male gli amici di un mio ex compagno di
squadra”.
Nell’interrogatorio reso in data 6.4.2012 davanti alla A.G. di Bari riferisce GIACOBBE: “Ci
siamo seduti in un bar a Piazza Maggiore, abbiamo cominciato a parlare del più e del
meno e poi lì gli abbiamo detto che c’era l’intenzione da parte di giù, quindi di Bari, di poter
fare la partita”. A domanda dell’Ufficio se l’intenzione fosse quindi quella di concordare un
risultato e andare a scommetterlo GIACOBBE risponde: “Per concordare un risultato sia
da parte loro che da parte nostra…adesso non mi ricordo se far vincere loro il primo
tempo, perché DI VAIO aveva bisogno di segnare il gol per prendere il premio del
presidente, e quindi far segnare loro e poi farla finire per il Bari, in favore del Bari la partita
finale. Non ricordo i risultati che ci eravamo detti. Portanova disse…non ha negato né…Lui
ha detto “Vabbè, vediamo che si può fare”, lui voleva tipo vincere perché era tanto tempo
che non vincevano, per i tifosi volevano vincere loro. Poi ci siamo salutati, ce ne siamo
andati, ovviamente presentandoci, dicendo chi eravamo, dicendo, come ho già detto, la
moglie era incuriosita da quello che avevamo fatto, così e colà”.
A questo punto il P.M. dr. Angelillis domanda se avessero preso o meno un accordo
ottenendo da GIACOBBE la seguente risposta: “Abbiamo preso un accordo di massima
che poteva andare bene tipo 1 a 1 al primo tempo, e poi la vittoria del Bari, però c’era la
cosa che doveva segnare DI VAIO”; il PM: chiede quindi quale fosse il risultato finale
concordato e a tale precisa domanda GIACOBBE risponde “Il risultato finale doveva
essere 2 a 1 per il Bari, doveva vincere il Bari per prendere la quota. Il risultato finale
doveva essere 2 a 1 per il Bari era quello (…) la quotazione del Bari era quella molto più
alta rispetto a quella del (…)”.
Nel verbale di interrogatorio reso dinanzi alla A.G. di Bari in data 6.4.2012, a proposito
dell’incontro avvenuto in Piazza maggiore, CARELLA riferisce quanto segue: “Gli abbiamo
detto: “Ma come dobbiamo fare? Si può fare la partita? Si può combinare?” E lui prima ha
detto “No, no, no, non esiste”. Noi abbiamo detto: “Va bene, perché non esiste? Guarda
che si possono vincere dei soldi, anche per voi, non è che …” Dice: “L’unica cosa che si
può fare è 1 a 1 primo tempo e 3 a 1 finale per noi, perché le ultime cinque partite le
abbiamo perse, ci vogliamo congedare dai tifosi in un buon modo sennò ci contestano,
così, colà”.
A domanda dell’Ufficio in ordine al risultato che sarebbe stato concordato CARELLA
risponde: “1 a 1 primo tempo, 3 a 1 per il Bologna finale. 1 a 1 primo tempo, 3 a 1 finale. E
ci fece anche la richiesta: “E deve segnare il capitano”.
A questo punto non possono non essere messe in risalto divergenze di notevole
importanza su quanto dichiarato da GIACOBBE e CARELLA in ordine all’incontro di
Piazza Maggiore e al suo contenuto.
In primo luogo, non si può non evidenziare come dalle dichiarazioni rilasciate da
GIACOBBE e CARELLA emerga una diversa rappresentazione dell’atteggiamento che
avrebbe assunto PORTANOVA dinanzi alla proposta di combine; secondo GIACOBBE il
tesserato del BOLOGNA, dinanzi alla proposta di combine, avrebbe detto “Vabbè,
vediamo che si può fare”, mentre CARELLA ricorda un iniziale diniego trasformatosi poi in
un consenso subordinato alla vittoria finale del BOLOGNA.
Tuttavia, entrambi vengono smentiti da quanto dichiarato sul punto da DE BENEDICTIS,
presente anche esso alla trasferta a Bologna, il quale, nel verbale di interrogatorio reso
dinanzi ai Carabinieri in data 7.3.2012, sul punto dichiara: “Dopo esserci presentati e
parlato della città, della eventualità di aprire un ristorante, il Portanova riferiva al Carella di
dire al Masiello che la risposta era negativa e che non si faceva più nulla”.
Altra divergenza che è data rinvenire nelle dichiarazioni di GIACOBBE e CARELLA,
recatisi a Bologna (unitamente a DE BENEDICTIS) per loro stessa ammissione al fine di
sondare la disponibilità di PORTANOVA ad alterare lo svolgimento della gara in
programma di lì a pochi giorni, determinandone a priori il risultato finale al fine di effettuare
scommesse, è proprio quella relativa all’accordo che sarebbe stato concluso con
PORTANOVA in ordine al risultato della partita.
GIACOBBE afferma che, al termine dell’incontro, si congedarono da PORTANOVA dopo
avere raggiunto l’accordo che prevedeva il risultato di 1 a 1 a fine primo tempo e poi quello
finale di 2 a 1 per il BARI; CARELLA, di contro, riferisce che l’accordo prevedeva il
risultato di 1 a 1 al termine dei primi quarantacinque minuti e poi quello finale di 3 a 1 per il
BOLOGNA.
Detto aspetto appare di non poco conto in ordine alla credibilità di quanto affermato dai
signori GIACOBBE e CARELLA che si contraddicono su un punto di importanza
fondamentale, vale a dire su quello che era l’obiettivo essenziale della loro trasferta a
BOLOGNA, cioè la predeterminazione a tavolino del risultato finale della gara al fine di
poter lucrare in maniera illecita sullo stesso.
Altro elemento su cui è necessario soffermare l’attenzione per valutare la attendibilità di
GIACOBBE e CARELLA è quanto da questi riferito in ordine alla necessità per cui
l’accordo dovesse comunque prevedere un gol segnato da DI VAIO, al fine di consentire a
quest’ultimo di poter intascare il premio dal presidente (cfr. dichiarazione di GIACOBBE
sopra riportata).
Innanzi tutto, sul punto preme chiarire come appaia non credibile la circostanza per cui
PORTANOVA si preoccupasse di includere nella combine il gol di DI VAIO, al fine di
consentire a quest’ultimo di ottenere benefici economici dalla dirigenza del BOLOGNA,
atteso e considerato che i rapporti tra i due calciatori in questione da tempo si erano
deteriorati per questioni personali e per rapporti contrattuali, come ampiamente dimostrato
dalla deposizione (e relativi allegati) resa da DI VAIO avanti la Procura federale e
depositata in atti dalla difesa del medesimo.
Peraltro, non risulta assolutamente che, laddove DI VAIO avesse segnato nel corso della
gara, allo stesso sarebbe stato corrisposto un premio dal BOLOGNA, come si deduce dal
contratto inter partes allegato alla memoria difensiva del DI VAIO stesso.
Ulteriore aspetto che merita di essere approfondito è quello relativo all’atteggiamento
assunto nel corso dell’incontro da parte della moglie di PORTANOVA, così come riferito
nei sopra richiamati verbali da GIACOBBE e CARELLA.
Mentre PORTANOVA ha affermato che la moglie si era non poco infastidita per i discorsi
effettuati da GIACOBBE e CARELLA e pertanto aveva pregato il marito di allontanarsi per
accompagnarla a prendere i bambini a scuola, su tale circostanza afferma GIACOBBE:
“(la moglie) era più incuriosita da quello che facevo. Poi lui ci ha fatto vedere le foto dei
figli, insomma era diventata abbastanza cordiale la cosa … no, non si è infastidita la
moglie. Per quello che io mi ricordo, non si è infastidita”; CARELLA sul punto afferma: “(la
moglie) ascoltava, però diciamo che era in disparte. Era più Portanova che parlava … da
buona napoletana era, credo, avvezza a queste cose”.
Insomma, secondo quanto affermato da GIACOBBE e CARELLA, la sig.ra PORTANOVA
avrebbe ascoltato incuriosita e per niente infastidita quanto essi stessi dicevano.
Quanto sopra, però, è smentito dalle risultanze della intercettazione ambientale del
9.3.2012 tra CARELLA e un non meglio identificato “Mimmo”, nel corso della quale, a
proposito dell’incontro avuto a Bologna, CARELLA afferma che la moglie del
PORTANOVA era visibilmente infastidita, avendo intuito il motivo della loro presenza in
quella città (“La moglie ha detto “no, no, no, ha detto ma che cos’è il fatto?” “Ho detto: no,
no, niente! … La moglie aveva già pure capito lei, era chiaro. Io lo avevo capito che la
risposta era per quello”).
Terminato l’incontro in Piazza Maggiore con PORTANOVA, GIACOBBE e CARELLA
ricordano di avere preso un taxi e di essere andati a riprendere la macchina, atteso che la
zona di Piazza Maggiore risulta essere interdetta al traffico, per riprendere poi la strada del
rientro a Bari.
A questo punto, secondo quanto riferito da GIACOBBE, si sarebbe verificato quanto
segue: “Succede dopo che noi ce ne andiamo, avevamo preso la macchina, ce ne
stavamo per andare, lui richiama e dice: “Dove siete ?”. Diciamo: “Stiamo prendendo la
tangenziale” – “No, tornate indietro”. Allora siamo ritornati indietro, l’abbiamo rincontrato a
Piazza Maggiore, lui ci ha detto: “No, no, guardate ho parlato con il capitano, non se ne fa
più niente, mi dispiace, scusate se vi ho fatto venire fino a qua”. E noi: “Va bene”.
“Scusate, Scusate. Scusate”. Siamo tornati a Bari. E poi non è successo più niente
praticamente”.
Questa invece la versione di CARELLA: “Abbiamo preso il taxi e siamo andati dove
avevamo la macchina, perché a Piazza Maggiore non si può arrivare con la macchina. Ci
mettiamo in macchina, facciamo neanche un chilometro, sempre dentro Bologna, che
stavamo per uscire, richiama Portanova Giacobbe e dice: “Potete tornare a Piazza
Maggiore? – “Okay, non ci sono problemi”. Torniamo indietro, rilasciamo la macchina dove
l’avevamo lasciata la prima volta, riprendiamo il taxi e andiamo a Piazza Maggiore, questa
volta viene da solo, non viene con la moglie, ci dice…è durata due minuti, dice:”Ho parlato
con il capitano, non si può fare”, basta, ci liquida. Cioè ci diede a malapena neanche di
replicare”.
Le due versioni divergono su un punto e risultano convergenti su un altro.
La divergenza, con conseguente scarsa attendibilità, è ravvisabile in ordine
all’atteggiamento che avrebbe assunto PORTANOVA nel corso del secondo incontro.
GIACOBBE lo descrive come dimesso, dedito a scusarsi per averli fatti andare inutilmente
a Bologna (peraltro quanto sopra sembrerebbe una ulteriore contraddizione in ordine a
quanto dallo stesso dichiarato nel corso del medesimo interrogatorio allorquando aveva
affermato: “Da tenere presente che noi, mentre siamo partiti per andare a Bologna, non
avevamo la certezza che Portanova ci rispondesse al telefono. Quindi noi siamo partiti alla
cieca, siamo partiti per andare là, e sperando che nel tragitto di quelle cinque, sei ore
Andrea riuscisse a mettersi in contatto con Portanova e ci dava la buona nova”; in
sostanza PORTANOVA parrebbe scusarsi per averli fatti andare là, mentre, secondo
quanto appena sopra riportato, loro erano partiti senza avere la sicurezza di incontrarlo); al
contrario CARELLA ricorda nella circostanza un atteggiamento duro, tranchant di
PORTANOVA.
La convergenza delle due versioni, invece, si ha relativamente alla circostanza per cui,
dopo aver conferito con DI VAIO, avuto parere negativo in ordine alla combine,
PORTANOVA avrebbe riconvocato gli amici di Andrea MASIELLO per comunicare loro
che l’affare doveva ritenersi definitivamente saltato.
Detta circostanza non appare credibile.
In primo luogo, si deve ricordare quanto già sopra dedotto in ordine alla inesistenza dei
rapporti tra PORTANOVA e DI VAIO; appare quindi difficile pensare che PORTANOVA
possa avere trasmesso la presunta proposta indecente a un collega con il quale da
diverso tempo non aveva più rapporti di nessun genere tanto che, come affermato dallo
stesso DI VAIO nel corso della propria audizione dinanzi alla Procura federale, i due si
cambiavano in parti diverse dello spogliatoio.
Ad ogni buon conto, anche ipotizzando nel caso di specie un contatto tra PORTANOVA e
DI VAIO, bisogna contestualizzare tale incontro sotto un profilo temporale.
E qui bisogna escludere innanzi tutto la possibilità che i due tesserati del BOLOGNA si
siano incontrati de visu; difatti, GIACOBBE e CARELLA riferiscono che passarono
solamente pochi minuti tra il momento in cui si congedarono da PORTANOVA in Piazza
Maggiore e quello in cui ebbero a ricevere dallo stesso la telefonata che li convocava per
un nuovo incontro.
Orbene, nell’arco di questi pochi minuti è materialmente impossibile che vi sia stato in
incontro di persona tra PORTANOVA e DI VAIO, atteso che il primo era rientrato con
moglie e figlio nell’abitazione distante pochi passi da Piazza Maggiore, mentre il secondo,
come ampiamente dimostrato dalla documentazione versata in atti dalla dal proprio
difensore, era impegnato nella festa, con annessa grigliata, alla quale erano presenti i
calciatori del BOLOGNA, oltre allo staff tecnico, allo staff medico e altri invitati, organizzata
presso il centro sportivo di Casteldebole per festeggiare la salvezza dei rossoblù; detta
festa peraltro era offerta proprio da DI VAIO.
Per inciso bisogna precisare che alla festa in questione aveva preso parte per poi
allontanarsene dopo pranzo anche PORTANOVA che, come quasi tutti i presenti, aveva
ecceduto in libagioni; ciò risulta dalle dichiarazioni rilasciate alla Procura federale da
MEGGIORINI, tesserato del BOLOGNA, e dal verbale di indagini investigative ex artt. 391
bis ss. c.p.p. sottoscritto dal sig. Zulmir PERUZZO, versato in atti dalla difesa di DI VAIO.
Avuto riguardo a quanto sopra e considerato che il tragitto tra il centro città e il centro
sportivo Casteldebole risulta percorribile tra andata e ritorno in un’ora, un’ora e mezza, si
può escludere con certezza che PORTANOVA abbia riferito a DI VAIO della presunta
combine de visu.
Non resterebbe, pertanto, altra ipotesi se non quella per cui PORTANOVA avrebbe riferito
la proposta del trio GIACOBBE, CARELLA, DE BENEDICTIS al proprio compagno di
squadra telefonicamente.
Peraltro, la telefonata, in mancanza di tabulati telefonici attestanti la sua effettiva
esistenza, resta una mera illazione, una semplice supposizione.
Così come una supposizione, non riscontrata da alcun dato oggettivo e riscontrabile, è
quella avanzata dalla Procura federale nel corso del dibattimento e secondo la quale i due
potrebbero essersi sentiti usando mezzi alternativi (quali Skype, WhatsApp, ecc.).
Ne deriva che, con riferimento alla telefonata effettuata da PORTANOVA agli amici di
Andrea MASIELLO al fine di poterli incontrare di nuovo e, di conseguenza, con riferimento
al secondo incontro, appare invece degna di credibilità la versione fornita dal tesserato del
BOLOGNA, il quale, sul punto, in sede di audizione dinanzi alla Procura federale, dopo
aver precisato che nel corso del primo incontro era “ancora in preda ai fumi dell’alcool”,
afferma quanto segue: “Come ho detto mia moglie mi aveva fortemente rimproverato di
essere rimasto passivo senza aver adeguatamente reagito alle espressioni che i tre o
qualcuno di loro avevano usato e da casa ho deciso di richiamarli sul numero che mi era
rimasto in memoria al momento in cui ero stato contattato. Voglio precisare che anch’io
risposi a mia moglie un po’ risentito del fatto che lei vedeva delle cose più grandi di quelle
che erano ed in più che mi era dispiaciuto che avesse trattato male i parenti di Masiello. A
quel punto chiamai e mi rispose uno dei tre dicendomi che erano già alla stazione. Io gli
intimai di ritornare indietro perché volevo chiarirmi con loro. L’incontro avvenne proprio
sotto il portone di casa mia e lì gli dissi testualmente “Che siete venuti a fare qua” loro mi
risposero “tutto a posto tutto a posto stai tranquillo e se ne andarono”.
Le dichiarazioni sopra riportate ricalcano sostanzialmente quanto affermato da
PORTANOVA nel già richiamato verbale relativo al suo interrogatorio del 5.3.2012 dinanzi
ai Carabinieri di Bari.
In sostanza, è credibile che, al rientro in casa dopo il primo incontro, la moglie di
PORTANOVA, lucida e pertanto immediatamente cosciente della proposta formulata dagli
amici di Andrea MASIELLO, abbia sollecitato il marito affinchè lo stesso si riprendesse dai
fumi dell’alcool e ricontattasse il gruppetto barese per chiarire la situazione in via definitiva
e, di conseguenza, lo stesso abbia agito.
D’altra parte, il contatto telefonico cercato e ottenuto da PORTANOVA con MASIELLO nel
corso della serata stessa testimonia la volontà del tesserato del BOLOGNA di chiarire in
via definitiva la vicenda, sgombrando il campo da ogni dubbio.
Per i motivi sin qui esposti il deferimento come formulato nei confronti di PORTANOVA
non può essere accolto, non essendo stati acquisiti elementi certi e incontrovertibili
attestanti la partecipazione dello stesso al contestato illecito sportivo.
In considerazione di quanto sopra, deve ritenersi che il capo di imputazione contestato a
PORTANOVA vada derubricato in omessa denuncia ex art. 7, comma 7, CGS in quanto il
tesserato del BOLOGNA, avuta percezione delle intenzioni di GIACOBBE, CARELLA e
DE BENEDICTIS di compiere atti diretti ad alterare lo svolgimento e il risultato della gara,
aveva l’obbligo di informare senza indugio alcuno la Procura federale.
Di contro PORTANOVA riferiva l’accaduto solamente ad alcuni compagni di squadra e al
team manager SANFELICE (cfr. sul punto verbale di interrogatorio reso dallo stesso
PORTANOVA in data 5.3.2012 dinanzi ai Carabinieri, oltre che audizione dinanzi alla
Procura federale di VIVIANO, DELLA ROCCA e SANFELICE).
In considerazione di quanto sopra, si deve ritenere verificata e provata, con riferimento a
PORTANOVA, la violazione di cui all’art. 7, comma 7, CGS.
La derubricazione di quanto ascritto a PORTANOVA fa ovviamente decadere ogni
addebito in capo a DI VAIO, il quale, pertanto deve essere prosciolto.
Alla affermazione della responsabilità di PORTANOVA come sopra derubricata consegue
quella oggettiva della società di appartenenza BOLOGNA.
Per MASIELLO Andrea, ROSSI, SANFELICE e la società BARI è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e/o 24 CGS.
6) La tipologia delle sanzioni applicabili
Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati:
a) in caso di violazione dell’art. 9 CGS (associazione finalizzata alla commissione di illeciti)
si applicano le sanzioni di cui alle lettere f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del
principio di afflittività della sanzione) e h) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si
svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con
eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA) dell’art. 19, comma 1;
b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la
sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con
aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara
è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito;
c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), poiché i fatti
risalgono ad epoca antecedente alla modifica del CGS, si applicano, in mancanza di
previsione specifica, le sanzioni di cui all’art. 19 , comma 1, CGS. Tuttavia la Commissione
ritiene che la sanzione base debba essere equiparata ai mesi 6 previsti come minimo
edittale nel nuovo testo dell’articolo 7;
d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si
applicano le sanzioni di cui alle lettere c) (ammenda), d) (ammenda con diffida), e)
(squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara), f) (squalifica a
tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione), g) (divieto di
accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche
amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA
e FIFA), h) (inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con
eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a
rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di
lavoro) dell’art. 19, comma 1, CGS.
L’art. 19, comma 3, peraltro, precisa che la sanzione dell’inibizione temporanea non può
superare la durata di cinque anni, fermo rimanendo il potere degli Organi della giustizia
sportiva, in caso di applicazione di tale sanzione nel massimo edittale e di valutazione di
particolare gravità dei fatti, di disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango o categoria della FIGC.
Ritiene pertanto la Commissione di non dover applicare sanzioni ulteriori in tutti i casi in
cui venga applicata la sanzione massima di cinque anni di squalifica o inibizione (con
eventuale preclusione), apparendo invalicabile il limite imposto dal richiamato art. 19,
comma 3, CGS.
Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società:
a) in generale, in caso di responsabilità diretta o oggettiva per i comportamenti di chi le
rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente
o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi
attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento
federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS;
b) in particolare, in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo):
b1) se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, si applicano
le sanzioni di cui alle lettere h) (retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato
di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio
della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il
passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da
qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del
Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore) e l) (non assegnazione o
revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del
girone di competenza o di competizione ufficiale) dell’art. 18, comma 1, CGS, salva
l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività;
b2) se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art.
4, comma 5, si applicano le sanzioni di cui alle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti
in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione
sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva
seguente) h) (retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o
di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività
della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla
categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra
competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad
uno dei campionati di categoria inferiore), l) (non assegnazione o revoca
dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di
competenza o di competizione ufficiale) e m) (non ammissione o esclusione dalla
partecipazione a determinate manifestazioni) dell’art. 18, comma 1, CGS.
c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in
mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. dell’art. 18, comma 1, CGS,
in quanto l’introduzione del comma 8 (contenente la previsione della squalifica non
inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore a euro 30.000,00) è avvenuta in un
momento successivo a quello dei fatti contestati.
d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si
applicano le sanzioni di cui alle lettere a) (ammonizione), b) (ammenda), c) (ammenda con
diffida) e g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul
punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta
scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) dell’art. 18, comma 1, CGS.
Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, la Commissione
ritiene opportuno ricordare che le società possono essere chiamate a rispondere a titolo
diretto presunto e oggettivo. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le
rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova
contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse
estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e
tesserati agli effetti disciplinari.
Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella
presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di
organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova
liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto
può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate
diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa
compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento
comune.
Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica
della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida
giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento
dell’attività sportiva.
Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione
della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della società oggettivamente
responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le
società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri
tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella
materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla
stessa società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo
intercorrente tra società e tesserato, e in cui, anzi, la società stessa, oltre a non
conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla
condotta perpetrata dal proprio tesserato.
Giova ricordare, peraltro, che quest’ultimo orientamento, affermato espressamente nella
decisione della Commissione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, è stato
confermato nelle decisioni della Corte di giustizia pubblicate sui C.U. n. 32/CGF del
2.9.2011, n. 43/CGF del 19.9.2011, n. 47/CGF del 33.9.2011, n. 48/CGF del 27.9.2011, n.
50/CGF del 29.9.2011, n. 56/CGF del 4.10.2011, n. 61/CGF del 12.10.2011, n. 64/CGF
del 13.10.2011 e n. 81/CGF dell’11.11.2011, nonché del TNAS Cremonese/FIGC del 18
ottobre 2011, Benevento/FIGC del 18 ottobre 2011, Atalanta/FIGC del 26 ottobre 2011, e,
da ultimo, ribadito nella decisione della Commissione e pubblicata sul C.U. n. 101/CDN del
18.6.2012.
7) La determinazione delle sanzioni
In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma
1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni
disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le
circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione
deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti
suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il
campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico.
In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro,
assumano specifico rilievo:
- quanto a BELLAVISTA Antonio: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato e la
violazione del divieto di effettuare scommesse relativamente alla gara Cesena-Bari;
- quanto a BELMONTE Nicola: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla
gara Cesena-Bari, così derubricata la originaria incolpazione;
- quanto a GUBERTI Stefano: la partecipazione all’illecito sportivo relativamente alla gara
Bari-Sampdoria;
- quanto a PORTANOVA Daniele: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla
gara Bologna-Bari, così derubricata la originaria incolpazione;
- quanto a SEMERARO Pierandrea: il ruolo assunto nella realizzazione dell’illecito sportivo
relativo alla gara Bari-Lecce e la qualifica di presidente della Società;
- quanto alla Società F.C. BOLOGNA 1909 Spa: la responsabilità oggettiva relativamente
al comportamento del proprio tesserato Portanova, sanzionabile con l’ammenda;
- quanto alla Società U.S. LECCE Spa: la responsabilità diretta relativamente al
comportamento del proprio Presidente, nonché per la responsabilità oggettiva e presunta
relativamente alla gara Bari-Lecce ma con valutazione complessiva in via equitativa così
da attenuare gli effetti del cumulo materiale della sanzioni; per la responsabilità diretta,
non potendo trovare applicazione la previsione di cui all’art. 18, comma 1, lett. h), CGS, in
quanto la Società ha acquisito il diritto di partecipare al campionato di Serie B 2012/2013
che ancora non è iniziato, deve essere comminata la sanzione prevista dall’art. 18, comma
1, lett. i), cioè l’esclusione dal campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con
assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionato di categoria inferiore.
Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.
In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene
opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di
applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come
punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi
espressamente previsti dalla normativa.
8) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione:
A) proscioglie dagli addebiti contestati:
1. BELMONTE Nicola, limitatamente ai fatti di cui alla gara Udinese-Bari;
2. BONUCCI Leonardo;
3. DI VAIO Marco;
4. MASIELLO Salvatore;
5. PADELLI Daniele;
6. PEPE Simone;
7. VIVES Giuseppe;
8. Società UDINESE CALCIO Spa;
B) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
1. ANGELOZZI Guido, ex art. 23 CGS: inibizione per mesi 4 (quattro);
2. BENTIVOGLIO Simone, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 13 (tredici) e ammenda
di € 50.000,00 (cinquantamila/00);
3. CAROBBIO Filippo, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 2 (due);
4. ESPOSITO Marco, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 3 (tre) e giorni 10
(dieci);
5. GERVASONI Carlo, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 1 (uno);
6. MASIELLO Andrea, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per anni 2 (due) e mesi 2 (due)
oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
7. MUTTI Bortolo, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 4 (quattro);
8. PARISI Alessandro, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 24 (ventiquattro) con
ammenda di € 10.000, 00 (€ diecimila/00);
9. ROSSI Marco, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 20 (venti) con ammenda di €
20.000,00 (€ ventimila/00);
10. SANFELICE Marcello, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 4 (quattro);
11. STELLINI Cristian, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 6 (sei);
12. AS BARI Spa, ex artt. 23 e 24 CGS: penalizzazione di punti 5 (cinque) in classifica,
da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di € 80.000,00 (€
ottantamila/00);
13. Società CALCIO PORTOGRUARO SUMAGA Srl, ex artt. 23 e 24 CGS: ammenda di
€ 5.000,00 (€ cinquemila/00);
14. Società UC SAMPDORIA Spa, ex art. 23 CGS: penalizzazione di punti 1 (uno) in
classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di €
30.000,00 (€ trentamila/00);
15. Società AC SIENA Spa, ex artt. 23 e 24 CGS: ammenda di € 80.000,00 (€
ottantamila/00);
C) infligge le seguenti sanzioni:
1. BELLAVISTA Antonio: squalifica di 4 (quattro) anni;
2. BELMONTE Nicola: squalifica di 6 (sei) mesi, per violazione dell’art. 7, comma 7,
CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Cesena-Bari;
3. GUBERTI Stefano: squalifica di 3 (tre) anni;
4. PORTANOVA Daniele: squalifica di 6 (sei) mesi, per violazione dell’art. 7, comma 7,
CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Bologna-Bari;
5. SEMERARO Pierandrea: inibizione di 5 (cinque) anni;
6. Società F.C. BOLOGNA 1909 Spa: ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
7. Società U.S. LECCE Spa: esclusione dal campionato di competenza di Serie B
2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei campionati di
categoria inferiore, e ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00).