FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
COMUNICATO UFFICIALE N. 11/CDN
(2012/2013)
La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall’Avv. Sergio Artico, Presidente, dal
Prof. Avv. Claudio Franchini, Vice Presidente Vicario, dall’Avv. Amedeo Citarella,
dall’Avv. Gianfranco Tobia, dall’Avv. Federico Vecchio, Componenti; con l’assistenza
dell’Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; del Sig. Claudio Cresta, Segretario,
e dei componenti della Segreteria Paola Anzellotti, Stefano Bordoni, Salvatore Floriddia e
Nicola Terra, si è riunita nei giorni 1 e 2 agosto 2012 per il dibattimento.
In seguito, la Commissione disciplinare nazionale si è riunita il giorno 2 agosto 2012 per la
camera di consiglio e, al termine, ha adottato la seguente decisione:
“”
(34) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO
ANGELO, BERTANI CRISTIAN, BOMBARDINI DAVIDE, CAMILLI PIERO, CAROBBIO
FILIPPO, CASSANO MARIO, CATINALI EDOARDO, CONTE ANTONIO, COPPOLA
FERDINANDO, DRASCEK DAVIDE, DA COSTA JUNIOR ANGELO ESMAEL,
D’URBANO GIORGIO, FAGGIANO DANIELE, GARLINI RUBEN, GERVASONI CARLO,
GHELLER MAVILLO, LARRONDO MARCELO, PASSONI DARIO, PELLICORI
ALESSANDRO, PESOLI EMANUELE, POLONI MIRCO, SALA LUIGI, SAVORANI
MARCO, STELLINI CRISTIAN, TERZI CLAUDIO, VITIELLO ROBERTO e delle Società
UC ALBINOLEFFE Srl, AC ANCONA Spa, US GROSSETO FC Srl, NOVARA CALCIO
Spa, AC SIENA Spa, TORINO FC Spa, AS VARESE 1910 Spa ▪ (nota n. 537/1075pf11-
12/SP/blp del 25.7.2012).
1) Il deferimento
Con provvedimento n. 537/1075pf11-12/SP/blp in data 25/7/2012, pervenuto alla
Commissione in data 26/7/2012, il Procuratore federale ha deferito a questa
Commissione:
1. ALESSIO Angelo, all’epoca dei fatti, tecnico tesserato della società A.C. SIENA
SPA;
2. BERTANI Cristian, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società NOVARA
CALCIO SPA;
3. BOMBARDINI Davide, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE SRL;
4. CAMILLI Piero, all’epoca dei fatti, Dirigente con poteri di rappresentanza, della
Società U.S. GROSSETO F.C. SRL
5. CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C.
SIENA SPA;
6. CASSANO Mario, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società PIACENZA
F.C. SPA;
7. CATINALI Edoardo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società
PIACENZA F.C. SPA;
8. CONTE Antonio, all’epoca dei fatti, tecnico tesserato della società A.C. SIENA
SPA;
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
9. COPPOLA Ferdinando, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C.
SIENA SPA;
10. DRASCEK Davide, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società NOVARA
CALCIO SPA;
11. DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della
società A.C. ANCONA SPA;
12. D’URBANO Giorgio, all’epoca dei fatti, preparatore atletico tesserato della società
A.C. SIENA SPA;
13. FAGGIANO Daniele, all’epoca dei fatti, osservatore tecnico tesserato della società
A.C. SIENA SPA;
14. GARLINI Ruben, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE SRL;
15. GERVASONI Carlo, calciatore tesserato dal 29/07/2010 al 19/01/2011 per la
società U.S. CREMONESE SPA, dal 20/01/2011 al 30/06/2011 per la società PIACENZA
F.C. Spa e dal 30/06/2011 al 26/08/2011 per la società U.S. CREMONESE SPA;
16. GHELLER Mavillo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società NOVARA
CALCIO SPA;
17. LARRONDO Marcelo, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C.
SIENA SPA;
18. PASSONI Dario, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE SRL;
19. PELLICORI Alessandro, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società
TORINO F.C. SPA;
20. PESOLI Emanuele, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.S.
VARESE 1910 SPA;
21. POLONI Mirco, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE SRL;
22. SALA Luigi, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società U.C.
ALBINOLEFFE SRL;
23. SAVORANI Marco, all’epoca dei fatti, allenatore dei portieri tesserato della società
A.C. SIENA SPA;
24. STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti, collaboratore tecnico tesserato della società
A.C. SIENA SPA;
25. TERZI Claudio, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA
SPA;
26. VITIELLO Roberto, all’epoca dei fatti, calciatore tesserato della società A.C. SIENA
SPA;
27. la Società U.C. ALBINOLEFFE SRL;
28. la società A.C. ANCONA SPA;
29. la Società U.S. GROSSETO F.C. SRL;
30. la Società NOVARA CALCIO SPA
31. la Società A.C. SIENA SPA;
32. la Società TORINO F.C. SPA;
33. la Società A.S. VARESE 1910 SPA;
per rispondere:
GARA ANCONA – GROSSETO del 30.04.2010
1 – CAMILLI Piero, all’epoca dei fatti Dirigente con poteri di rappresentanza del
Grosseto (socio di maggioranza e Presidente di fatto del sodalizio), per violazione dell’art.
7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere, in occasione della gara
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010, in concorso con altri soggetti identificati già
giudicati o già deferiti e con altri ancora allo stato non identificati, posto in essere,
riuscendovi, atti diretti e idonei ad alterare il regolare svolgimento e il risultato della gara in
oggetto al fine di favorire la posizione in classifica dell’U.S. GROSSETO F.C. SRL, onde
guadagnare l’accesso ai play-off, con le modalità specificate nella parte motiva del
presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con
l’aggravante di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e
del risultato della gara.
2 – DA COSTA JUNIOR Angelo Esmael, all’epoca dei fatti tesserato dell’ANCONA,
per violazione dell’art. 7, commi 7, del Codice di Giustizia Sportiva per avere violato il
dovere di informare senza indugio la Procura Federale della FIGC, omettendo di
denunciare il tentativo di combinare il risultato della gara ANCONA – GROSSETO del
30/04/2010;
3 – la società U.S. GROSSETO F.C. SRL, a titolo di responsabilità diretta ai sensi
dell’art. 7, commi 2 e 3, e dell’art. 4, comma 1, CGS in ordine agli addebiti contestati al
proprio tesserato CAMILLI Piero in occasione della gara ANCONA – GROSSETO del
30/04/2010. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, CGS della effettiva alterazione
dello svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in
essere da altri suoi tesserati da cui è conseguita la responsabilità oggettiva della società
medesima.
4 – la società A.C. ANCONA SPA responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma
2, del CGS, per quanto contestato al proprio tesserato DA COSTA JUNIOR in occasione
della gara ANCONA – GROSSETO del 30/04/2010.
GARA SIENA – PIACENZA del 19.2.2011
5 – GERVASONI Carlo, CASSANO Mario e CATINALI Edoardo, tutti e tre calciatori
tesserati all’epoca dei fatti per la società PIACENZA F.C. Spa per la violazione dell’art. 7,
commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, in occasione della gara SIENA
- PIACENZA del 19.2.2011, in concorso tra loro, con altri soggetti non tesserati e altri allo
stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato
della gara suddetta realizzando un risultato con un numero di reti segnati che
determinasse per gli scommettitori il cosiddetto “over”, al fine di favorire l’esito delle
scommesse e ricevendo, nello specifico, € 20.000,00 ciascuno dal gruppo degli “zingari”,
così come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione
allegata agli atti del procedimento. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS
della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché e della
pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti n. 1615-10\11 e
n. 33-11\12;
6 – CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.C.
Siena Spa, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di
informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la
gara Siena – Piacenza del 19.2.2011;
7 – la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4,
comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO
Filippo.
GARA NOVARA – SIENA del 1.5.2011
8 – BERTANI Cristian, DRASCEK Davide e GHELLER Mavillo, all’epoca dei fatti tutti
calciatori della società NOVARA calcio Spa, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile
2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come
specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli
atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione e, per il
Bertani, della pluralità di illeciti commessi rispetto ad altri fatti costituenti illecito sportivo,
oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33/pf/11-12.
9 – CAROBBIO Filippo, LARRONDO Marcelo e VITIELLO Roberto, all’epoca dei fatti
tutti calciatori della società A.C. SIENA Spa, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara NOVARA-SIENA del 30 aprile
2011, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati ed altri allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
suddetta, in funzione della realizzazione di un pareggio tra le due squadre; come
specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli
atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della
effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per
Carobbio e Vitiello, della pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto
ad altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento
nr. 33pf11-12.
10 – la società NOVARA CALCIO Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’
art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti
mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4,
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio
vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la
società SIENA, in occasione della gara NOVARA-SIENA del 1° maggio 2011. Con le
aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento
e del risultato della gara nonché (e/o) della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra
contestate.
11 – la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7,
commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi
al proprio allenatore, ai propri tesserati ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, sopra
indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia
Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa
estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società NOVARA, in
occasione della gara NOVARA-SIENA del 1 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art.
7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara
nonché della pluralità degli illeciti posti in essere come sopra contestate.
12 – L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il collaboratore
tecnico STELLINI Cristian, il preparatore dei portieri SAVORANI Marco ed il preparatore
atletico D’URBANO Giorgio, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA Spa, per la
violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per avere contravvenuto al dovere di informare
senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti integranti illecito sportivo
con riferimento alla gara Novara-Siena del 1° maggio 2011, per come rispettivamente
riferiti, il primo, ed appresi, gli altri, nel corso della riunione tecnica pre-partita svoltasi
poche ore prima della gara in questione, come specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.
13 – la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma 2,
del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati CONTE Antonio,
ALESSIO Angelo, STELLINI Cristian, SAVORANI Marco e D’URBANO Giorgio.
GARA SIENA – TORINO del 7.5.2011
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
14 – CAROBBIO Filippo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società A.C. Siena
Spa per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva per avere,
prima della gara SIENA – TORINO del 7.5.2011, in concorso con altri soggetti non
tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo
svolgimento ed il risultato della gara suddetta come dallo stesso sostanzialmente
ammesso in sede di sua audizione da parte dell’A.G.O. e della Procura Federale. Con le
aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento
e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere anche rispetto ad
altri fatti costituenti illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr.
33pf11-12.
15 – PELLICORI Alessandro, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la società
Torino F.C. Spa, e GERVASONI Carlo, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la
società Piacenza F.C. Spa, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di
Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA – TORINO del 7.5.2011, in concorso
tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, anche al fine di
favorire l’esito delle scommesse, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il
risultato della gara suddetta, il primo provvedendo a contattare il secondo per verificare la
possibilità di concordare con il gruppo di scommettitori degli “zingari” un pareggio con più
reti che consentisse di scommettere sull’”over” e sul risultato finale, ed il secondo per aver
contattato effettivamente gli esponenti del gruppo di scommettitori appena citato per
proporre la combine, ricevendone però un rifiuto. Con l’aggravante di cui all’art. 7, comma
6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in essere dai predetti tesserati nei procedimenti
n. 1615pf10-11 e n. 33pf11-12;
16 – la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato CAROBBIO Filippo, in occasione della gara SIENA – TORINO del 7.5.2011. Con
le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere.
17 – la società TORINO F.C. Spa, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato PELLICORI Alessandro e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma
5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio dal
calciatore della A.C. Siena Spa CAROBBIO Filippo in concorso con altri calciatori allo
stato non identificati, in occasione della gara SIENA – TORINO del 7.5.2011;
GARA SIENA – VARESE del 21.05.2011
18 – PESOLI Emanuele, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.S.
VARESE 1910, e GERVASONI Carlo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società
PIACENZA CALCIO F.C. SPA, per violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di
Giustizia Sportiva per avere, prima della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011, in
concorso fra loro, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della
gara suddetta, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato, come
specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata agli
atti del procedimento. In particolare, il PESOLI chiedendo a GERVASONI di verificare la
disponibilità dei calciatori del Siena a pareggiare la gara; il GERVASONI contattando al
fine suindicato CAROBBIO che opponeva un immediato rifiuto. Con l’aggravante, per il
solo GERVASONI, di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della pluralità degli illeciti posti in
essere dal predetto tesserato nei procedimenti n. 1615-10/11 e n. 33-11/12.
19 – CAROBBIO Filippo, all’epoca dei fatti calciatore tesserato della società A.C.
SIENA SPA, per violazione dell’art. 7, comma 7, del CGS per aver violato il dovere di
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
informare senza indugio la Procura Federale, omettendo di denunciare i fatti riguardanti la
gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.
20 – la società A.S. VARESE 1910, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 7,
commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio
tesserato PESOLI e di responsabilità presunta, ai sensi dell’ art. 4, comma 5, del Codice di
Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da GERVASONI in
occasione della gara SIENA – VARESE del 21/05/2011.
21 – la società A.C. SIENA Spa, di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2,
del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato CAROBBIO.
GARA ALBINOLEFFE – SIENA del 29.05.2011
22 – GARLINI Ruben, BOMBARDINI Davide, PASSONI Dario, SALA Luigi e POLONI
Mirko, all’epoca dei fatti calciatori della società U.C. ALBINOLEFFE srl, per la violazione
dell’art. 7, commi 1, 2 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara
ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011 (il Garlini ed il Bombardini iniziando tale attività
già al termine della gara di andata tra Siena ed Albinoleffe dell’8.01.2011, in adesione ad
un invito rivoltogli rispettivamente dai giocatori del Siena, Carobbio e Terzi), in concorso
tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti all’ordinamento federale ed altri
estranei a tale ordinamento federale o allo stato non identificati, posto in essere atti diretti
ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011,
in funzione della realizzazione di una vittoria con il minimo scarto di punteggio in favore
dell’Albinoleffe; come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella
relazione allegata agli atti del procedimento. Con l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7
del CGS, della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato finale della gara in
questione; e, per Garlini, Passoni e Poloni, con l’aggravante della pluralità di illeciti
commessi rispetto ad altri illeciti sportivi che hanno costituito oggetto del procedimento n.
33pf11-12.
23 – CAROBBIO Filippo, COPPOLA Fernando, TERZI Claudio, VITIELLO Roberto e
STELLINI Cristian, all’epoca dei fatti calciatori della società SIENA, e lo STELLINI
collaboratore tecnico della medesima società, per la violazione dell’art. 7, commi 1, 2 e 5,
del Codice di Giustizia Sportiva, per avere, prima della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29
maggio 2011 (il Carobbio ed il Terzi iniziando tale attività già al termine della gara di
andata tra Siena ed Albinoleffe dell’8.01.2011, su invito del collaboratore tecnico
STELLINI), in concorso tra loro e con altri soggetti, alcuni dei quali appartenenti
all’ordinamento federale ed altri estranei a tale ordinamento federale o allo stato non
identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara
Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, in funzione della realizzazione di una vittoria con il
minimo scarto di punteggio in favore dell’Albinoleffe; come specificato nella parte motiva
del presente provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento. Con
l’aggravante di cui al comma 6 dell’art. 7 del CGS, della effettiva alterazione dello
svolgimento e del risultato finale della gara in questione; e, per Carobbio e Vitiello, della
pluralità di illeciti commessi, anche per il solo Carobbio, rispetto ad altri fatti costituenti
illecito sportivo, oggetto di deferimento nell’ambito del procedimento nr. 33pf11-12.
24 – la società U.C. ALBINOLEFFE srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’
art. 7, commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti
mossi ai propri tesserati sopra indicati e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4,
comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’illecito sportivo commesso a proprio
vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero dai soggetti sopra indicati, tesserati per la
società SIENA, in occasione della gara ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011. Con le
aggravanti di cui all’art. 7, comma 6, del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento
e del risultato della gara nonché della pluralità degli illeciti posti in essere;
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
25 – la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 7,
commi 2 e 4, e dell’art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi
al proprio collaboratore tecnico ed ai propri calciatori all’epoca dei fatti, come sopra indicati
e di responsabilità presunta, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva,
per l’illecito sportivo commesso a proprio vantaggio da persone ad essa estranee, ovvero
dai soggetti sopra indicati, tesserati per la società ALBINOLEFFE, in occasione della gara
ALBINOLEFFE-SIENA del 29 maggio 2011. Con le aggravanti di cui all’art. 7, comma 6,
del CGS della effettiva alterazione dello svolgimento e del risultato della gara nonché della
pluralità degli illeciti posti in essere;
26 – CAROBBIO Filippo, GERVASONI Carlo e CASSANO Mario, all’epoca dei fatti
rispettivamente calciatori dell’A.C. Siena Spa, il primo, e del Piacenza F.C. Spa gli altri
due, della violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e
probità) e dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di giustizia
sportiva, il primo, per avere prima acquisito e, quindi, fornito al Gervasoni informazioni
sulla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011, oggetto di tentativo di alterazione del
risultato, allo scopo di far effettuare una scommessa sull’esito di tale gara, come alterato; il
Gervasoni ed il Cassano, per avere effettuato, dopo avere ricevuto le suddette
informazioni dal Carobbio, una rilevante scommessa su un under riguardo all’esito della
gara in questione, realizzando una consistente vincita in denaro.
27 – PASSONI Dario, all’epoca del fatto calciatore dell’U.C. ALBINOLEFFE srl, per la
violazione dell’art. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità) e
dell’art. 6, comma 1 (divieto di effettuare scommesse) del codice di giustizia sportiva, per
avere prima acquisito e, quindi, fornito a persona al momento del fatto estranea
all’ordinamento federale (C.M.), informazioni sulla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio
2011, oggetto di tentativo di alterazione del risultato, allo scopo di far effettuare, da parte
della stessa, una scommessa dall’esito sicuro sul risultato di tale gara, come alterato, per
poi riceverne anche un compenso personale in denaro.
28 – La società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’ art. 4,
comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’addebito mosso al proprio calciatore
all’epoca dei fatti, Filippo CAROBBIO, come sopra indicato.
29 – La società U.C. ALBINOLEFFE Srl, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’
art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per l’addebito mosso al proprio calciatore
all’epoca dei fatti, Dario PASSONI, come sopra indicato;
30 – L’allenatore CONTE Antonio, il Vice allenatore ALESSIO Angelo, il preparatore
dei portieri SAVORANI Marco, il preparatore atletico D’URBANO Giorgio ed il capo
osservatore tecnico FAGGIANO Daniele, all’epoca dei fatti tutti tesserati per l’A.C. SIENA
Spa, della violazione dell’art. 7, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere
omesso di informare senza indugio la Procura federale, omettendo di denunciare i fatti
integranti illecito sportivo con riferimento alla gara Albinoleffe-Siena del 29 maggio 2011,
appresi, il primo, nei giorni precedenti la gara e riferiti nel corso della riunione tecnica prepartita
svoltasi poche ore prima della gara in questione, l’ALESSIO, il SAVORANI, e il
D’URBANO, per come appresi quanto meno nel corso della riunione tecnica pre partita,
come specificato nella parte motiva del presente provvedimento e nella relazione allegata
agli atti del procedimento; e dal FAGGIANO a seguito di un colloquio personale con il
calciatore Filippo Carobbio, come specificato nella parte motiva del presente
provvedimento e nella relazione allegata agli atti del procedimento.
31 – la società A.C. SIENA Spa, a titolo di responsabilità oggettiva, dell’art. 4, comma 2,
del Codice di Giustizia Sportiva, per gli addebiti mossi ai propri tesserati Conte Antonio,
Alessio Angelo, Savorani Marco, D’Urbano Giorgio e Faggiano Daniele.
2) Le memorie difensive
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
Con provvedimento del Vice Presidente Vicario della Commissione in data 26 luglio 2012
l’inizio del dibattimento è stato fissato per il giorno 1 agosto 2012.
Nei termini assegnati nell’atto di convocazione gli incolpati BERTANI, BOMBARDINI,
CAMILLI, CAROBBIO, CASSANO, CATINALI, COPPOLA, DRASCEK, D’URBANO,
FAGGIANO, GARLINI, GHELLER, LARRONDO, PELLICORI, PESOLI, POLONI,
SAVORANI, TERZI, VITIELLO e società ALBINOLEFFE, GROSSETO, NOVARA, SIENA,
TORINO e VARESE hanno fatto pervenire memorie difensive, ove sono state proposte
eccezioni preliminari e pregiudiziali, rilevate l’insussistenza e l’infondatezza, sotto vari
profili, delle violazioni ascritte agli incolpati e formulate istanze istruttorie.
In particolare:
- BERTANI ha eccepito la violazione del diritto di difesa e l’estraneità ai fatti contestati;
- BOMBARDINI ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta;
- CAMILLI ha eccepito la violazione del diritto di difesa, la carenza di elementi probatori e
l’estraneità ai fatti contestati;
- CAROBBIO ha chiesto l’applicazione dell’art. 24 CGS;
- CASSANO ha chiesto il rinvio del procedimento in attesa della definizione del processo
penale e eccepito l’estraneità ai fatti contestati;
- CATINALI ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta;
- COPPOLA ha eccepito l’infondatezza della violazione ascritta;
- DRASCEK ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta;
- D’URBANO ha eccepito la nullità del deferimento e l’estraneità ai fatti contestati;
- FAGGIANO ha eccepito l’infondatezza del deferimento;
- GARLINI ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta;
- GHELLER ha eccepito l’infondatezza del deferimento;
- LARRONDO ha chiesto il rigetto degli addebiti contestati;
- PELLICORI ha eccepito l’infondatezza del capo di incolpazione;
- PESOLI ha eccepito l’infondatezza del capo di incolpazione;
- POLONI ha eccepito insussistenza e l’infondatezza della violazione ascritta;
- SAVORANI ha eccepito la nullità del deferimento e chiesto il proscioglimento dagli
addebiti contestati;
- TERZI ha eccepito la totale estraneità ai fatti addebitati, contestandone la ricostruzione;
- VITIELLO ha eccepito l’infondatezza del capo di incolpazione;
- la società ALBINOLEFFE ha eccepito l’inconfigurabilità di una responsabilità oggettiva e
presunta, chiedendo in subordine l’applicazione di una sanzione minima;
- la società GROSSETO ha eccepito la violazione del diritto di difesa, la carenza di
elementi probatori e l’estraneità ai fatti contestati
- la società NOVARA ha sottolineato l’attività di prevenzione posta in essere e l’esistenza
dei danni subiti;
- la società SIENA ha eccepito l’insussistenza di responsabilità per i fatti ascritti ai propri
tesserati e l’inconfigurabilità di un responsabilità oggettiva;
- la società TORINO ha rilevato che l’attuazione del modello organizzativo conforme alla
normativa federale dovrebbe imporre l’esclusione della responsabilità oggettiva o
quantomeno una sua attenuazione;
- la società VARESE ha depositato documentazione al fine di provare l’attività preventiva
in materia di illecito sportivo.
3) Il dibattimento
Al dibattimento, iniziato il giorno 1 agosto e proseguito il giorno 2 agosto 2012, sono
comparsi:
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
- il Procuratore federale Palazzi; i Vice Procuratore federale Piccolomini, Ricciardi,
Squiqquero e Tornatore; i Sostituti Procuratore federale Camici, Monaco e Perugini; i
collaboratori Licheri e Pinna; il segretario Martucci;
- i deferiti Bertani, Camilli, Cassano Drascek, D’Urbano, Faggiano, Gheller, Poloni,
Savorani e società Grosseto e Novara, assistiti dai propri difensori;
- i difensori di Alessio, Bombardini, Carobbio, Catinali, Conte, Coppola, Da Costa Junior,
Garlini, Gervasoni, Larrondo, Passoni, Pellicori, Pesoli, Sala, Stellini, Terzi, Vitiello,
nonché delle società Albinoleffe, Siena, Torino e Varese;
- i difensori delle società Cesena, Gubbio, Nocerina e Vicenza, nonché del Codacons
Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei
consumatori, dell’Associazione servizi turistici, sportivi e della multiproprietà onlus e della
Federsupporter che hanno chiesto di intervenire nel procedimento.
Subito dopo l’inizio del dibattimento, preliminarmente, la Commissione ha esaminato la
questione concernente le richieste di ammissione presentate dalle società CESENA,
GUBBIO, NOCERINA e VICENZA, nonché del CODACONS Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori,
dell’ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI E DELLA
MULTIPROPRIETÀ ONLUS e della FEDERSUPPORTER, sulle quali, dopo aver ascoltato
i rappresentanti degli interessati e la Procura federale, ha provveduto con l’ordinanza n. 1,
di seguito integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 1
La Commissione,
premesso che le istanze di ammissione dei terzi interessati sono pervenute
tempestivamente, cioè prima dell’apertura del dibattimento;
premesso che, al momento della apertura del dibattimento, la FEDERSUPPORTER ha
precisato che la propria istanza è diretta soltanto ad assistere al procedimento e non
anche a parteciparvi;
considerato che, a norma dell’art. 30 dello Statuto della FIGC, le norme federali trovano
applicazione esclusivamente nei confronti dei tesserati, delle società affiliate e di tutti i
soggetti, gli organismi e le loro componenti, che svolgono attività di carattere agonistico,
tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevanti per l’ordinamento federale;
considerato che l’ammissibilità di tali istanze va valutata esclusivamente in relazione alla
sussistenza o meno di un interesse indiretto, compreso l’interesse in classifica;
rilevato che le società CESENA, GUBBIO, NOCERINA e VICENZA risultano portatrici di
potenziali interessi indiretti per ragioni di classifica, ai sensi degli artt. 41, comma 7, e 33,
comma 3, del CGS;
rilevato che il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e
dei diritti degli utenti e dei consumatori, l’ASSOCIAZIONE UTENTI SERVIZI TURISTICI,
SPORTIVI E DELLA MULTIPROPRIETÀ ONLUS e la FEDERSUPPORTER non sono
soggetti dell’ordinamento federale;
rilevato altresì che, pur tenendo conto del ruolo che la giurisprudenza ha riconosciuto ai
predetti enti e, in particolare, al CODACONS nella tutela di diritti e di interessi dei
consumatori e degli utenti, tali diritti e interessi sono oggetto di giudizio dinnanzi
all’Autorità giurisdizionale ordinaria e amministrativa e non dinnanzi agli Organi della
giustizia sportiva, che non possono pronunciarsi al di fuori dell’ambito federale;
rilevato che nell’ordinamento sportivo non è prevista la mera possibilità di assistere al
procedimento disciplinare;
rilevato che, trattandosi di un procedimento per illecito sportivo, la pubblicità è comunque
garantita dalla ripresa televisiva a circuito chiuso, ai sensi dell’art. 34, comma 9, CGS;
P.Q.M.
- ammette al dibattimento le società CESENA, GUBBIO, NOCERINA e VICENZA;
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
- non ammette al dibattimento il CODACONS Coordinamento delle associazioni per la
difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori”, l’ASSOCIAZIONE UTENTI
SERVIZI TURISTICI, SPORTIVI E DELLA MULTIPROPRIETÀ ONLUS e la
FEDERSUPPORTER.”
La Commissione ha poi esaminato le richieste di rinvio proposte dai deferiti BERTANI e
PELLICORI.
Su queste istanze la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 2, di seguito
integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 2
La Commissione,
viste le istanze di rinvio formulate dai deferiti BERTANI e PELLICORI, nonché dalla
società TORINO, per il solo caso di accoglimento della istanza del PELLICORI, motivate
da ragioni di economia processuale e di stretta connessione con altro procedimento
rubricato al n. 8011/33pf11-12/SP/blp;
rilevato che, allo stato, non si ravvedono ragioni di connessione che debbano
necessariamente comportare la trattazione unitaria dei procedimenti di cui sopra;
considerato che il profilo dell’eventuale applicazione della continuazione ben potrà essere
sviluppato nella trattazione dei successivi procedimenti e sempre in caso di accertamento
della responsabilità dei deferiti nel presente giudizio;
P.Q.M.
rigetta le istanze e dispone la prosecuzione del procedimento.”
In seguito, i deferiti CAROBBIO, GERVASONI, PASSONI, POLONI, SALA, STELLINI
hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi
dell’art. 23 e 24 del CGS, mentre i deferiti ALESSIO, CONTE, DA COSTA JUNIOR,
D’URBANO, FAGGIANO, LARRONDO, SAVORANI, nonché società SIENA, TORINO,
VARESE hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai
sensi dell’art. 23 del CGS. Su queste ultime istanze, dopo aver sentito l’intervento del
difensore della società CESENA, la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 3, di
seguito integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 3
“La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori ALESSIO, CAROBBIO, CONTE,
DA COSTA JUNIOR, D’URBANO, FAGGIANO, GERVASONI, LARRONDO, PASSONI,
POLONI, SALA, SAVORANI, STELLINI e le società SIENA, TORINO e VARESE, tramite i
propri legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e
24 CGS;
considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate sono congrue nei seguenti casi:
“▪ per il Sig. Filippo Carobbio, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi
4 (quattro);
▪ per il Sig. Da Costa Angelo Junior, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per mesi
4 (quattro); 1 (uno) mese di squalifica viene convertito nella sanzione dell’ammenda di €
30.000,00 (€ trentamila/00); pertanto la sanzione finale sarà di mesi 3 (tre) con ammenda
di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
▪ per il Sig. Faggiano Daniele, applicazione ex art. 23, CGS della inibizione di mesi 4
(quattro);
▪ per il Sig. Carlo Gervasoni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 3
(tre);
▪ per il Sig. Marcelo Alejandro Larrondo, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per
mesi 3 (tre) e giorni 20 (venti), con ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
▪ per il Sig. Sala Luigi, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 2 (due);
▪ per il Sig. Stellini Cristian, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per anni 2
(due) con l’ammenda di € 50.000 (€ cinquantamila/00);
▪ per la Società Torino FC Spa, applicazione ex art. 23, CGS della penalizzazione di punti
1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di €
30.000,00 (€ trentamila/00);
▪ per la Società AS Varese Spa, applicazione ex art. 23, CGS della penalizzazione di punti
1 (uno) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, con ammenda di €
30.000,00 (€ trentamila/00);
rilevato altresì che, al contrario, nel caso delle istanze presentate dai deferiti ALESSIO,
CONTE, D’URBANO, PASSONI, POLONI, SAVORANI e società SIENA le sanzioni
indicate non risultano congrue;
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
I deferiti CONTE e SAVORANI, poi, hanno presentato istanza di stralcio delle proprie
posizioni e, in caso di mancato accoglimento, di ricusazione dei componenti della
Commissione in considerazione del fatto che la Commissione si sarebbe già espressa
sulla posizione dei deferiti in occasione della valutazione della istanza di applicazione di
sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. A tale istanze si sono associati i deferiti
ALESSIO e D’URBANO.
In proposito, la Commissione ha adottato le ordinanze n. 4 e 5, di seguito integralmente
riprodotte:
“Ordinanza n. 4
La Commissione disciplinare nazionale,
viste le istanze di stralcio della posizione proposte dai deferiti CONTE e SAVORANI,
motivate dal fatto che la Commissione si sarebbe già espressa sulla posizione dei deferiti
in occasione della valutazione della istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt.
23 e 24 CGS;
rilevato che la valutazione della Commissione è stata limitata alla congruità della sanzione
e non è entrata nel merito della posizione dei deferiti;
rilevato altresì che l’applicazione della sanzione è frutto di un “accordo negoziale” tra le
parti e non di un accertamento da parte dell’Organo di giustizia;
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
considerato che l’ordinamento federale non prevede, in caso di applicazione dell’art. 23
CGS, alcuna incompatibilità, né obbligo di astensione, limitandosi a prevedere la
possibilità di chiusura del procedimento nei confronti di alcuni soggetti e così ammettendo
che il procedimento prosegua nei confronti di altri deferiti;
P.Q.M.
rigetta l’istanza.”
Ordinanza n. 5
“La Commissione disciplinare nazionale,
viste le istanze di ricusazione presentate nei confronti dei componenti della Commissione
presentate dai deferiti CONTE, per iscritto, e SAVORANI, verbalmente, alle quali si sono
associati i deferiti ALESSIO e D’URBANO, motivate in particolare sul fatto che la
Commissione avrebbe conosciuto della causa nella fase predibattimentale esprimendo il
proprio giudizio non solo circa la astratta sanzionabilità dei deferiti, ma anche in relazione
alla misura della sanzione, ai sensi dell’art. 51, comma 4, c.p.c.;
considerato preliminarmente, che la sola proposizione del ricorso per ricusazione non
determina ipso jure la sospensione del procedimento e la devoluzione della questione al
giudice competente, spettando alla Commissione procedente il giudizio sulla ammissibilità
di tale istanza, come affermato da costante giurisprudenza della Corte di cassazione e del
Consiglio di Stato (tra le altre, Cass. civ., I, n. 6309/2000; Cass. civ., I, n. 10406/2003;
Cass. pen. V, n. 8472/2005; Cass. civ., III, n. 26089/2005; Cass. civ., III, n. 5236/2006;
Cons. Stato, IV, n. 6370/2006);
considerato che l’istanza è stata presentata dopo l’apertura del dibattimento e va quindi
dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 52 c.p.c.;
considerato che la richiesta di trasmissione alla Corte di giustizia federale per una
decisione al riguardo è inammissibile oltre che inconferente, in quanto non è prevista la
devoluzione della questione al giudice superiore;
considerato che, comunque, nel caso di specie, non sussiste l’ipotesi di astensione (e,
quindi, ricusazione) del giudice prevista dall’art. 51, comma 1, n. 4, c.p.c., a cui si
richiamano gli istanti, il quale prevede che “il Giudice ha l’obbligo di astenersi se ha dato
consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone oppure
ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha
prestato assistenza come consulente tecnico”, stante che questa Commissione si è
pronunciata sulla richiesta di patteggiamento avanzata dalle parti ai sensi dell’art. 23 CGS,
il quale stabilisce che l’Organo giudicante debba verificare se sia o meno corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e la congruità della sanzione indicata ai
fini dell’applicazione della sanzione ridotta così come prevista dalla norma;
considerato che, peraltro, anche se non eccepite dagli istanti, non sussistono, nel caso di
specie, neanche le altre ipotesi previste dall’art. 51 c.p.c.;
considerato che “l’anticipazione di giudizio per essere considerata pregiudicante deve
avere la stessa ampiezza, gli stessi contenuti sostanziali e lo stesso oggetto della
decisione finale di merito (tra le altre, Cass. pen., V, n. 7792/2006), ampiezza, contenuti
ed oggetto che, in tutti i casi di pronuncia su di un’istanza di patteggiamento, non sono
presenti, stante che la pronuncia sulla richiesta di patteggiamento non costituisce una
valutazione prognostica sull’esito del procedimento, non entrando nel merito della
fondatezza, o meno, dell’azione svolta dalla Procura federale;
considerato che, nel caso di specie, la Commissione ha esercitato esclusivamente il
potere attribuitole dall’art. 23 CGS, il quale stabilisce che l’Organo giudicante debba
verificare se sia o meno corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e la
congruità della sanzione indicata ai fini dell’applicazione della sanzione ridotta così come
prevista dalla norma;
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
P.Q.M.
dichiara inammissibile l’istanza proposta e, pertanto la respinge.”
In seguito, la Commissione ha esaminato le istanze istruttorie proposte dai deferiti, sulle
quali ha provveduto con l’ordinanza n. 6, di seguito integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 6
La Commissione disciplinare nazionale,
in ordine alle richieste istruttorie avanzate dai deferiti PESOLI, PELLICORI, GHELLER,
DRASCEK, alla luce delle risultanze probatorie agli atti, non ritiene necessario ascoltare i
deferiti Gervasoni e Carobbio, le cui dichiarazioni, già agli atti, dovranno essere valutate,
sotto il profilo della rilevanza e attendibilità, in sede decisoria.
Ritiene non ammissibili perché irrilevanti e/o generiche le istanze di prova testimoniale
avanzate dai deferiti GHELLER, DRASCEK, SAVORANI, CAMILLI e società GROSSETO;
Ritiene irrilevante la richiesta del deferito DRASCEK di acquisizione del traffico telefonico
dell’utenza indicata in atti.
Ritiene irrilevante la richiesta del deferito GHELLER di acquisizione delle riprese televisive
del prepartita della gara Novara-Siena.
Ritiene ammissibile la produzione documentale allegata alle memorie dei deferiti TERZI,
PESOLI, PELLICORI, SAVORANI, CAMILLI e società GROSSETO e NOVARA.
P.Q.M.
1) ammette tutta la produzione documentale dei deferiti;
2) respinge tutte le richieste di prove testimoniali;
3) respinge le richieste di interrogatorio dei deferiti e di confronto con altri deferiti.”
A questo punto, i deferiti D’URBANO, PASSONI, POLONI, SAVORANI e società SIENA e
ALBINOLEFFE hanno presentato istanza di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti
ai sensi dell’art. 23 e/o 24 del CGS. Su tali istanze la Commissione ha provveduto con
l’ordinanza n. 7, di seguito integralmente riprodotta:
“Ordinanza n. 7
La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il deferiti POLONI, SAVORANI, D’URBANO,
PASSONI e società SIENA e ALBINOLEFFE, tramite i propri difensori, hanno depositato
istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 e/o 24 CGS:
“▪ per il Sig. Mirco Poloni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 6
(sei);
▪ per il Sig. Marco Savorani, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per mesi 5
(cinque) e giorni 10 (dieci);
▪ per il Sig. Giorgio D’Urbano, applicazione ex art. 23, CGS della squalifica per mesi 5
(cinque) e giorni 10 (dieci);
▪ per il Sig. Dario Passoni, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della squalifica per mesi 6
(sei) e giorni 15 (quindici);
▪ per la Società Albinoleffe, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione di 1
(uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13 e della ammenda di
€ 30.000,00 (€ trentamila/00);
▪ per la Società AC Siena Spa, applicazione ex artt. 23 e 24, CGS della penalizzazione di
6 (sei) punti in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13 e della ammenda di
€ 20.000,00 (€ ventimila/00);
considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.”
Al termine la Commissione ha dichiarato chiusa l’istruttoria dibattimentale e invitato le parti
a concludere.
4) Le richieste della Procura Federale e dei deferiti
Dopo aver illustrato il deferimento, la Procura federale ha chiesto la dichiarazione di
responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1. BERTANI Cristian: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni
per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 8);
2. BOMBARDINI Davide: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3
anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 22);
3. CAMILLI Piero: inibizione di 5 anni con preclusione;
4. CASSANO Mario: squalifica di 9 mesi in continuazione;
5. CATINALI Edoardo: squalifica di 3 anni e 6 mesi;
6. COPPOLA Ferdinando: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3
anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 23);
7. DRASCEK Davide: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni
per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 8);
8. GHELLER Mavillo: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni
per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 8);
9. PELLICORI Alessandro: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di
3 anni per l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 15);
10. PESOLI Emanuele: squalifica di 3 anni (così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo, come da incolpazione sub 18);
11. TERZI Claudio: squalifica di 3 anni e 6 mesi (così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante, come da incolpazione sub 23);
12. VITIELLO Roberto: squalifica di 4 anni (così determinata: squalifica di 3 anni per
l’illecito sportivo + 6 mesi per l’aggravante come da incolpazione sub 9, ulteriori 6 mesi di
squalifica per illecito sportivo, come da incolpazione sub 23);
13. società A.C. ANCONA Spa: ammenda di euro 10.000,00 (diecimila) in continuazione
(così determinata: ammenda di euro 10.000 (diecimila) per l’incolpazione sub 4);
14. società U.S. GROSSETO F.C. Srl: retrocessione all’ultimo posto in classifica (artt. 7,
comma 3 e 18, comma 1, lett. h) C.G.S.), da scontare nel campionato di competenza, da
intendersi quello di Serie B 2012/2013 al quale ha acquisito il diritto di partecipare, con
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
conseguente passaggio alla categoria inferiore, non essendo il prossimo campionato
ancora iniziato, in applicazione del principio di afflittività. In subordine, qualora la
Commissione disciplinare nazionale non ritenga applicabile la suddetta sanzione, si chiede
che venga applicato l’art. 18, comma 1, lettera i), che prevede l’esclusione dal campionato
di competenza – Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio federale a
uno dei campionati di categoria inferiore. Ulteriore penalizzazione di 3 (tre) punti in
classifica per il prossimo campionato, in virtù dell’aggravante contestata;
15. società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione di 4 (quattro) punti in classifica, da
scontare in applicazione del principio di afflittività (così determinata: punti due, aumentati
per le aggravanti contestate, per un totale di tre punti per ogni responsabilità oggettiva
relativa a partite disputate dalla società medesima in ordine alla quale suoi tesserati sono
stati dichiarati responsabili di illecito sportivo, come da incolpazione sub 23; punti uno per
ogni responsabilità presunta derivante da atti posti in essere in suo vantaggio da soggetti
a essa estranei, come da incolpazione sub 23).
La Procura federale ha rinviato le conclusioni nei confronti dei deferiti ALESSIO, CONTE e
GARLINI, i quali hanno chiesto di poter valutare ulteriormente la possibilità di applicazione
di sanzioni ai sensi dell’art. 23 CGS.
I difensori dei deferiti hanno illustrato e integrato le proprie difese, precisando le proprie
conclusioni, mentre i difensori delle Società ammesse quali terze interessate hanno
chiarito le ragioni del proprio intervento. I deferiti BERTANI, GHELLER, CAMILLI e
l’Amministratore delegato del NOVARA De Salvo, invece, hanno reso spontanee
dichiarazioni.
Durante la discussione, il deferito GARLINI ha presentato personalmente istanza di
applicazione di sanzioni su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 23 e 24 CGS. Su tale
istanza la Commissione ha provveduto con l’ordinanza n. 8, di seguito integralmente
riprodotta:
“Ordinanza n. 8
La Commissione disciplinare nazionale,
rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor GARLINI, personalmente, ha
depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS;
considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate sono congrue nei seguenti casi:
“▪ per il Sig. Ruben Garlini, applicazione ex artt. 23 e 24 CGS della squalifica per mesi 9
(nove);
considerato che su tali istanze ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;
visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1,
possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta,
indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la
qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne
dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei
confronti del richiedente;
visto l’art. 24, comma 1, CGS secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e
di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la
scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre,
su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero
commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa;
rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta
corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M.
la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al
dispositivo;
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto.”
Al termine degli interventi, la Procura federale, preso atto che con i deferiti ALESSIO e
CONTE non si è concretizzata la possibilità di applicazione di sanzioni su richiesta delle
parti ai sensi dell’art. 23 CGS, ha chiesto la dichiarazione di responsabilità nei loro
confronti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
1. ALESSIO Angelo: squalifica di 1 anno + 3 mesi (così determinata: squalifica di 1
anno, come da incolpazione sub 12, e ulteriori 3 mesi in continuazione, come da
incolpazione sub 30);
2. CONTE Antonio: squalifica di 1 anno + 3 mesi (così determinata: squalifica di 1 anno,
come da incolpazione sub 12, e ulteriori 3 mesi in continuazione, come da incolpazione
sub 30).
Al termine della discussione, la Commissione ha dichiarato chiuso il dibattimento e rinviato
per la Camera di consiglio.
5) I motivi della decisione
La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue, in conformità con il principio di
sinteticità sancito dall’art. 34, comma 2, CGS.
5.1. Premessa
Preliminarmente, la Commissione non può che ribadire ancora una volta le considerazioni
generali espresse in occasione dei procedimenti definiti con decisioni pubblicate,
rispettivamente, sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011 e n. 101/CDN del 18.6.2012, rilevando
come, nel caso in questione, emergano comportamenti palesemente incompatibili con i
principi di lealtà, correttezza e probità, ai quali l’ordinamento sportivo non può abdicare,
pena la sua inevitabile caduta di credibilità e persino la sua stessa sopravvivenza.
Si tratta, in particolare, di comportamenti di intrinseca gravità, che svuotano di significato
l’essenza stessa della competizione sportiva, al di là di ogni valutazione in ordine alla
intensità dell’elemento psicologico dei singoli deferiti, alla condotta preesistente,
simultanea e successiva degli illeciti disciplinari e alle motivazioni che li hanno ispirati:
comportamenti che sono espressione di quel clima “omertoso” che troppo spesso permea
i rapporti tra i tesserati, nonché tra i tesserati e il “sottobosco” di vari pseudo appassionati
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
e spesso – addirittura – di esponenti della malavita.
In questo procedimento è emerso, più nel dettaglio, come i risultati degli incontri possano
essere “combinati”, con intese in parallelo tra loro, per motivazioni diverse: da un lato, per
indirizzare le puntate degli scommettitori e ricavarne direttamente un vantaggio
economico; dall’altro – e senza che vi siano necessariamente scambi di denaro – per
ragioni di convenienza di classifica delle squadre partecipanti a una singola gara. Ed è
emerso, altresì, come, in questo secondo caso, gli accordi, anche se presi a distanza di
mesi dall’incontro, abbiano una forte vincolatività per i rispettivi “spogliatoi”, a
dimostrazione di come siano un fenomeno non solo diffuso, ma anche conosciuto e
accettato nell’ambiente.
È risultato provato, difatti, come il numero dei tesserati coinvolti, per una singola gara, in
questo tipo di “combine” sia maggiore rispetto a quelli coinvolti nel sistema delle
scommesse, prendendovi parte praticamente, in via diretta o indiretta, la maggior parte
dello “spogliatoio”, se non l’intero “spogliatoio”. A tal punto che si può parlare di un vero e
proprio “protocollo” che viene seguito in questi casi.
Dalle prove raccolte risulta che questi accordi (a volte – come rilevato – anche datati nel
tempo rispetto alla data di svolgimento della gara “combinata”) vengono “perfezionati” da
uno o più rappresentanti dei rispettivi “spogliatoi”, individuati tra coloro i quali abbiano
legami di amicizia per aver giocato in passato nella medesima squadra, ovvero, nel caso
di calciatori stranieri, per ragioni di nazionalità. Questi “rappresentanti” si contattano per
verificare la reciproca disponibilità all’accordo, disponibilità che è legata alla convenienza a
dividersi la posta in palio oppure a lasciare la vittoria alla squadra avversaria in vista di un
corrispondente impegno nella partita di ritorno. E ciò che colpisce, in tali ipotesi, è che
queste intese vengano vissute dai tesserati non per quello che sono, e cioè un illecito
sportivo, ma come regole non scritte, che fanno parte del “gioco”, e che devono essere
rispettate.
In simili casi non ci si trova di fronte a gare che, nel corso del loro svolgimento, vedono le
compagini accontentarsi del risultato acquisito e, quindi, preoccuparsi più di non perdere
che di vincere, ma a una pianificazione del risultato che parte da lontano (a volte – lo si
ribadisce – addirittura dalla gara del girone di andata in vista di quella del ritorno).
Parallelamente a questa attività illecita, poi, si pone l’attività speculativa, organizzata per
trarre vantaggio dal sistema delle scommesse, attività che, spesso, si basa proprio sulla
previa conoscenza di un accordo, siglato tra i due “spogliatoi” per meri interessi di
classifica, finalizzato a pilotare l’esito di un incontro.
Di seguito verranno esaminate le posizioni dei deferiti con riferimento al tipo di
comportamento illecito prospettato nel provvedimento di deferimento.
In questa prospettiva, peraltro, la Commissione ritiene di dover ricordare che:
a) il deferimento si fonda sulla documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 2, comma 3,
della legge n. 401 del 1989 e dell’art. 116 c.p.p., nell’ambito del procedimento penale
pendente presso la Procura della Repubblica di Cremona (n. 3628/2010 R.G.N.R.),
riguardante numerosi soggetti operanti sul territorio nazionale e internazionale, con finalità
di condizionare i risultati di partite di calcio dei campionati organizzati dalle leghe
professionistiche e dilettantistiche, per conseguire indebiti vantaggi economici, anche
mediante scommesse sui risultati alterati delle partite medesime;
b) l’attività di indagine di cui alla predetta documentazione costituisce la prosecuzione di
quella già svolta dal medesimo Organo inquirente, nell’ambito del procedimento penale
sopra citato, sulla base della quale la Procura federale ha proceduto in data 25.7.2011 e in
data 8.5.2012 al deferimento di numerosi soggetti (def. n. 603/1615pf10-11/SP/blp e def.
n. 8011/33pf11-12/SP/blp);
c) contestualmente al deferimento, in data 8.5.2012 è stato adottato il provvedimento di
stralcio n. 8012/33pf11-12/SP/ac; con tale provvedimento è stata disposta la formazione di
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
un ulteriore fascicolo con l’estrazione di copia integrale di tutti gli atti del procedimento n.
33pf11-12 e l’apertura di un nuovo procedimento (n. 1075pf11-12), nel quale far confluire
eventuali ulteriori fattispecie di rilievo disciplinare, alla luce di elementi sopravvenuti,
autonome ma collegate sotto il profilo probatorio e teleologico rispetto a quelle già
evidenziate nei precedenti deferimenti;
d) con C.U. 282/CGF del 5.6.2012, la Corte di giustizia federale, sezione consultiva, ha
concesso la proroga dei termini di indagine del procedimento, ai sensi dell’art. 32, comma
11, CGS;
e) successivamente la Procura federale ha svolto una propria autonoma attività istruttoria,
consistente, fra l’altro, nell’analisi e nell’approfondimento della copiosa documentazione
ricevuta e nell’audizione dei soggetti coinvolti e\o informati sui fatti. In particolare, si tratta
di una serie di elementi probatori, desumibili dalle quattro ordinanze di applicazione della
custodia cautelare in carcere emesse dal GIP di Cremona, e consistenti, fra l’altro, nelle
attività di Polizia giudiziaria espletate, nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti in sede
di interrogatorio innanzi al Procuratore della Repubblica e al GIP di Cremona, nonché in
sede di audizione innanzi alla Procura federale. In proposito, la Commissione ritiene di
dover sottolineare come i fatti oggetto del presente procedimento rappresentano un quid
novi rispetto a quelli già definiti con le decisioni pubblicate sui C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011
e n. 101/CDN del 18.6.2012.
Nel merito, la Commissione ritiene di dover rilevare in termini generali come nel presente
procedimento:
a) le dichiarazioni rese da alcuni tesserati all’Autorità giudiziaria e alla Procura federale
abbiano natura autoaccusatoria, prima ancora che di chiamata in correità di altri soggetti,
e, pertanto, debbano essere considerate caratterizzate – pur con le necessarie distinzioni
con riferimento alle singole gare – da profili di credibilità e di attendibilità;
b) ricorra spesso la partecipazione degli stessi soggetti ai tentativi di alterazione di gare
diverse;
c) spesso, come è risultato nelle vicende legate al sistema delle scommesse, l’attività dei
tesserati si sia svolta all’insaputa delle Società di appartenenza anche grazie all’ausilio di
soggetti non tesserati.
Inoltre, la Commissione ritiene di dover ricordare come l’applicazione della sanzione su
richiesta delle parti ai sensi del solo art. 23, comma 2, CGS non comporti una ammissione
della responsabilità da parte dell’istante, né un accertamento della Commissione
disciplinare in ordine alla fondatezza dei fatti contestati, limitandosi la Commissione ad
accertare la correttezza della qualificazione dei fatti prospettati e la congruità della
sanzione richiesta. L’ulteriore riduzione della sanzione anche in applicazione dell’art. 24,
comma 1, CGS, invece, si applica, su richiesta della Procura federale, nei casi di
“ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti a
procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari”,
con la conseguenza che, in tal caso, le dichiarazioni rilasciate dall’istante acquisiscono
particolare rilievo probatorio.
Gran parte delle difese dei deferiti sollevano eccezioni e propongono istanze sulla base di
un presupposto erroneo. Pretenderebbero infatti di applicare al procedimento sportivo
norme e principi propri dell’ordinamento penale. Nel processo penale, fondato sul sistema
accusatorio, la prova si forma nel dibattimento. Al contrario nel procedimento sportivo ha
valore pieno di prova quanto acquisito nella fase delle indagini o prima ancora
dell’apertura di esse (ad esempio, i rapporti arbitrali che godono perfino di fede
privilegiata) o da indagini svolte in altro tipo di procedimento (ad esempio, atti inviati
dall’A.G.). Non può essere reclamata, pertanto, l’applicazione al presente procedimento
delle norme previste dal libro terzo del codice di procedura penale.
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
Il principio del contraddittorio si realizza nel rispetto delle forme previste dal CGS e non in
base al codice di procedura penale che regola posizioni e diritti di tutt’altra natura e
rilevanza.
Ne discende che il raggiungimento della prova di fatti contestati deve essere valutato
esclusivamente in base ai principi dettati dal Codice di giustizia sportiva e costantemente
seguiti dagli Organi di giustizia sportiva.
5.2. Le violazioni contestate
Dagli atti ufficiali (documentazione trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cremona
e audizioni dei tesserati effettuate dalla Procura federale) e dalle risultanze del
dibattimento emerge che diversi tesserati hanno svolto attività preordinate ad alterare lo
svolgimento e il risultato di competizioni sportive, in violazione dell’art. 7, comma 1, 5 e 6,
CGS e dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall’art. 1 CGS. Emerge altresì
che alcuni tesserati, pur essendo venuti a conoscenza della esistenza di tali attività, non
hanno provveduto a informarne la Procura federale, in violazione dell’art. 7, comma 7,
CGS e che diversi tesserati hanno effettuato scommesse, talvolta presso soggetti non
autorizzati a riceverle, anche sulla base di comportamenti diretti ad acquisire conoscenze
tali da consentire di puntare su gare sicure, in violazione del divieto sancito dall’art. 6.
Il materiale probatorio di cui sopra è stato valutato con rigore dalla Commissione al fine di
poter pervenire ad affermazioni di responsabilità solo in termini di certezza.
Di seguito vengono esaminati i comportamenti dei deferiti in relazione alle singole gare
oggetto del deferimento.
V.1 – gara ANCONA – GROSSETO del 30.4.2010
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 101/CDN del 18.6.2012, confermata dalla Corte di
giustizia con decisione pubblicata sul C.U. b 2/CGF del 6.7.2012, la Commissione ha
ritenuto che la gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in
essere da CAROBBIO, JOELSON, ACERBIS, CONTEH e TURATI, all’epoca dei fatti
calciatori del GROSSETO, tentativo del quale tentarono di profittare gli “zingari”
scommettendo su una gara già combinata. Va precisato, in proposito, che i tesserati
JOELSON, ACERBIS e TURATI non sono ancora stati giudicati, in seguito allo stralcio
della loro posizione dal pregresso procedimento.
Secondo la Commissione, dalla complessa ricostruzione compiuta dalla Procura federale
è risultato un coinvolgimento anche del direttore sportivo del GROSSETO IACONI che,
secondo l’ipotesi accusatoria rivelatasi fondata, incaricò TURATI (ex calciatore
dell’ANCONA) e JOELSON (amico e connazionale del portiere dell’ANCONA Da Costa) di
trattare con i calciatori dell’ANCONA per condizionare il risultato della gara, facendoli
allontanare dal ritiro e fornendo loro perfino l’autovettura della Società. Era interesse
pressante del GROSSETO, che si trovava a Norcia in ritiro “punitivo”, ottenere la vittoria
nella gara con l’ANCONA per finalità di classifica. I due calciatori con l’autovettura messa
a disposizione dalla Società, raggiunsero i calciatori dell’ANCONA, ma poterono
concordare solo un risultato di pareggio. A questo punto CAROBBIO “vendette” la notizia
agli “zingari” che si recarono nell’albergo dove si trovava in ritiro il GROSSETO, essendo
al corrente dell’accordo per indirizzare il risultato verso un pareggio e della disponibilità di
CAROBBIO, ACERBIS, JOELSON, TURATI e CONTEH. In tale occasione, due esponenti
del gruppo degli “zingari” corrisposero la somma di 20/22.000,00 euro, divisa tra i calciatori
coinvolti nell’illecito.
In definitiva, la Commissione ha ritenuto provato il raggiungimento di un accordo fra i
tesserati delle due Società, che hanno pattuito un pareggio. Le trattative sono state
condotte da IACONI, per il tramite di TURATI e JOELSON, con tesserati dell’ANCONA
non individuati. Di tale illecita attività ha approfittato, al fine di effettuare scommesse, il
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
gruppo degli “zingari” il quale, avuta la “soffiata” da CAROBBIO, ha ricompensato con
somme di denaro quest’ultimo e i suoi compagni di squadra ACERBIS, JOELSON,
CONTEH e TURATI.
Dopo la decisione in questione sono emersi ulteriori elementi idonei a dimostrare il
coinvolgimento diretto nella vicenda anche di CAMILLI, socio di maggioranza e presidente
di fatto della Società GROSSETO, e di DA COSTA JUNIOR, calciatore all’epoca dei fatti
tesserato dell’ANCONA.
I nuovi fatti sono stati ricostruiti grazie alle dichiarazione auto ed etero accusatorie rese
dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale in date successive al procedimento di
primo grado da IACONI, TURATI, JOELSON, CAROBBIO, ACERBIS e DA COSTA
JUNIOR.
In particolare, IACONI, nella audizione dinanzi alla Procura federale dell’8.6.2012, riferisce
di aver comunicato a CAMILLI la proposta di TURATI di contattare alcuni giocatori
dell’ANCONA perché lasciassero vincere il GROSSETO. CAMILLI aveva detto a IACONI
di autorizzare TURATI a lasciare il ritiro per andare a parlare con i giocatori dell’ANCONA.
Per far questo IACONI metteva a disposizione di TURATI una autovettura della Società.
Con TURATI autorizzava anche JOELSON perché quest’ultimo conosceva bene il
giocatore dell’Ancona DA COSTA, suo connazionale. Dopo l’incontro tra i giocatori
IACONI riferiva a CAMILLI che i giocatori dell’ANCONA per lasciare la vittoria al
GROSSETO pretendevano 100.000,00 euro, ma CAMILLI, a fronte di tale richiesta,
decideva di interrompere la trattativa. IACONI comunicava la decisione di CAMILLI a
TURATI.
TURATI, nella audizione del 10.7.2012, riferisce di aver ricevuto da JOELSON la richiesta
di accompagnarlo ad una visita medica preventivamente autorizzata da IACONI. Una volta
partito, JOELSON precisava di aver avuto incarico da IACONI (in adesione a preciso invito
di CAMILLI) di andare a contattare giocatori dell’ANCONA per cercare di concordare un
pareggio. Riferisce che l’incontro avvenne tra JOELSON e DA COSTA senza la sua diretta
partecipazione e che all’esito dello stesso JOELSON comunicava che DA COSTA aveva
rifiutato la combine.
JOELSON, nell’interrogatorio dinanzi al Gip del 4.6.2012, riferisce di aver avuto richiesta
da parte di IACONI di contattare DA COSTA per cercare di concordare il risultato della
gara con l’ANCONA e che IACONI aveva ritenuto utile che partecipasse al contatto anche
TURATI, ex giocatore dell’ANCONA. IACONI aveva precisato di aver avuto l’assenso al
riguardo da parte di CAMILLI.
CAROBBIO, nella audizione del 10.7.2012 dinanzi alla Procura federale, precisa che tutti
sapevano che nel GROSSETO nessuno poteva assumere decisioni senza consultare
preventivamente CAMILLI (pur nella fattispecie non avendo sentito nè visto IACONI
parlare con CAMILLI).
ACERBIS, dinanzi alla Procura federale in data 9.7.2012, riferisce che quando si parlava
di Società ci si riferiva a CAMILLI anche perché i soldi della combine non potevano che
provenire da lui.
Tutte le suindicate dichiarazioni non lasciano dubbi, sotto il profilo logico, circa il
coinvolgimento di CAMILLI, socio di maggioranza e Presidente di fatto della Società, nel
tentativo di combine della gara.
Come accertato univocamente, ogni decisione di rilevante importanza in Società veniva
assunta da CAMILLI, come confermato peraltro dallo stesso CAMILLI e dal CAFARO,
amministratore unico e team manager della Società: pertanto, risulta accertato che tutto
quanto accaduto nel tentativo di raggiungere un’intesa sul risultato della partita sia partito
da una iniziativa sicuramente condivisa e approvata da CAMILLI.
Per quanto attiene alle iniziative giudiziarie assunte da CAMILLI nei confronti degli ex
tesserati del GROSSETO è stato possibile accertare che, a seguito della richiesta inoltrata
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
dal GROSSETO al Presidente federale della FIGC del 21.12.2011 al fine di ottenere la
deroga al vincolo di giustizia per la tutela delle ragioni della Società nei confronti di
CAROBBIO, JOELSON, CONTEH e ACERBIS, l’autorizzazione fu concessa limitatamente
alla nomina di difensore della persona offesa ex art-101 c.p.p. nell’ambito del
procedimento aperto presso la Procura della Repubblica di Cremona.
Al riguardo va segnalato che la richiesta non riguardava né IACONI, né TURATI.
Non può che concordarsi sul rilievo della Procura federale in ordine al fatto che la
denuncia penale nei confronti di CAROBBIO, TURATI, CONTEH, JOELSON, NARCISO,
JOB IYOCK, ACERBIS e IACONI per il reato di cui all’art. 640 c.p. pluriaggravato (truffa) e
quella nei confronti di IACONI e TURATI per il reato di cui all’art. 368 c.p. (calunnia) sono
intervenute solo in data 7.7.2012, cioè quattro giorni dopo la convocazione di CAMILLI
dinanzi alla stessa Procura federale: ciò evidenzia la strumentalità dell’atto preordinato a
esigenze difensive dinanzi agli Organi della giustizia sportiva.
In ordine alla difesa del CAMILLI quest’ultima concentra le proprie deduzioni sul fatto che
l’illecito concretizzatosi con il pareggio per la gara Ancona-Grosseto non vedrebbe
protagonista CAMILLI, visto che fu un illecito posto in essere dai giocatori: così facendo,
però, non prende in considerazione gli atti, certamente diretti all’alterazione del risultato
della gara e forniti del requisito dell’idoneità al raggiungimento dello scopo, posti in essere
proprio da CAMILLI in una fase ben individuata della vicenda.
Alla luce di tali considerazioni appaiono del tutto inconferenti le affermazioni rese
dall’accusa e dalla difesa in ordine alla presenza di CAMILLI alla gara in questione, non
essendo rilevante, ai fini dell’affermazione di responsabilità del deferito, la circostanza che
CAMILLI non andasse usualmente in trasferta.
Sul fatto, infine, affermato dallo stesso CAMILLI in dibattimento, che non poteva aver dato
istruzioni di alcun genere a IACONI, in quanto quest’ultimo era stato di fatto licenziato, non
si trova conferma alcuna in atti.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto il CAMILLI è sicuramente responsabile del tentativo
di alterare il risultato della gara Ancona-Grosseto.
CAMILLI avrebbe voluto comprare la vittoria della propria squadra senza poi
effettivamente riuscirci a causa del prezzo troppo alto richiesto dai giocatori dell’ANCONA.
Risulta accertato, quindi, che, a fronte della richiesta di € 100.000,00 formulata dai
giocatori dell’ANCONA, CAMILLI ha abbandonato le trattative.
Per questa ragione CAMILLI deve rispondere per l’illecito tentato a norma di quanto
previsto dall’ art. 7, comma 1, 2 e 5, CGS, ma non per l’aggravante dell’effettiva
alterazione del risultato, di cui all’art. 7, comma 6, CGS.
Alla affermazione della responsabilità del deferito segue quella diretta della Società di
appartenenza GROSSETO.
Per il deferito DA COSTA JUNIOR è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli
artt. 23 e 24 CGS.
La soc. ANCONA, in seguito alla applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS
a carico del deferito DA COSTA JUNIOR, deve rispondere a titolo di responsabilità
oggettiva per la condotta del proprio tesserato.
V.2 – gara SIENA – PIACENZA del 19.2.2011
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, CASSANO e CATINALI, all’epoca dei fatti calciatori del PIACENZA.
Alcuni esponenti del gruppo degli zingari hanno incontrato GERVASONI nell’albergo dove
la squadra del PIACENZA era in ritiro, chiedendo di perdere la gara con un “over”. Poiché
la posizione di classifica del PIACENZA non era compatibile con una sconfitta, venne
deciso di raggiungere un semplice “over”, risultato che effettivamente si verificò. Per tale
loro attività, GERVASONI, CASSANO e CATINALI percepirono € 20,000,00 ciascuno. Di
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
tali fatti è venuto a conoscenza anche CAROBBIO, all’epoca tesserato per la soc. SIENA,
che ha omesso di denunciarli alla Procura federale.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e
alla Procura federale, di GERVASONI e CAROBBIO.
In particolare, negli interrogatori del 27.12.2011 e del 12.3.2012 dinanzi alla Procura della
Repubblica e del 13.4.2012 dinanzi alla Procura federale GERVASONI ha più volte
confermato l’illecito concordato per un risultato che prevedeva un “over” per il quale lo
stesso GERVASONI, CASSANO e CATINALI avrebbero percepito un compenso di €
20.000,00 ciascuno.
Nell’audizione dinanzi alla Procura federale del 29.2.2012, CAROBBIO ammette di aver
saputo dell’illecito da GERVASONI e conferma il coinvolgimento di CASSANO e
CATINALI.
Poco convincenti appaiono le dichiarazioni dinanzi alla Procura federale di CASSANO in
data 15.3.2012 e quelle di CATINALI in data 20.3.2012. Il primo si limita a ricordare di aver
effettuato due parate miracolose prima che si fosse concretizzato il pattuito “over”, parate
poco rilevanti considerato che l’“over” si concretizzava già alla fine del primo tempo. Il
secondo si limita a rappresentare cattivi rapporti con GERVASONI che avrebbe spesso
insultato la sua città natale (Napoli) e che lo avrebbe coinvolto nella vicenda “per pura
cattiveria”.
Le dichiarazioni accusatorie di GERVASONI, invece, appaiono credibili e confermate da
fatti obiettivi.
La precisa individuazione dei soggetti promotori dell’illecito (ILIEVSKI e GEGIC), la
indicazione dei soggetti coinvolti nell’illecito non generica (lo stesso GERVASONI,
CASSANO e CATINALI), l’ammontare della somma percepita (€ 20.000,00 a testa) per
l’attività illecita posta in essere con successo, la conferma integrale di CAROBBIO che
ammette di essere stato a conoscenza dell’illecito negli stessi termini indicati da
GERVASONI (nel corso di una cena con GERVASONI, ILIEVSKI e GEGIC), lo
svolgimento della gara con il risultato sull’“over” già dopo i primi 45 minuti di gioco.
Si rilevi che al GERVASONI era stato richiesto anche di perdere la gara (in modo da
consentire una doppia scommessa), richiesta che il GERVASONI non aveva accettato a
causa della difficile situazione di classifica del PIACENZA, sua squadra di appartenenza.
La richiesta della difesa del CASSANO di prosciogliere il giocatore deferito alla luce del
principio in dubio pro reo non può essere accolta giacché questa Commissione ha
raggiunto il pieno convincimento della responsabilità dello stesso. Né può valere la
considerazione della mancata individuazione di giocatori del SIENA che avrebbero
partecipato alla combine, giacché, come evidenziato nell’atto del deferimento, complesse
indagini penali sono ancora in corso di svolgimento e, quindi, non è escluso che in futuro
ulteriori soggetti possano essere individuati e rinviati a giudizio.
Le circostanze addotte dai difensori del CATINALI non risultano convincenti. Le
affermazioni relative al disprezzo del GERVASONI verso la città di Napoli appaiono poco
credibili e non possono costituire, in ogni caso, valida motivazione della calunnia
asseritamente posta in essere da GERVASONI neri confronti di CATINALI. Invece, le
vicende personali del CATINALI occorse proprio nei giorni della gara in questione, oltre a
non risultare provate, non sono idonee a escludere la responsabilità del deferito.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, con
l’aggravante di cui al comma 6, per CASSANO e CATINALI.
Per i deferiti GERVASONI e CAROBBIO e società SIENA è stata disposta l’applicazione di
sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
V.3 – gara NOVARA – SIENA del 1.5.2011
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
Secondo la prospettazione offerta dalla Procura federale, la gara sarebbe stata oggetto di
un illecito sportivo posto in essere dai tesserati DRASCEK, BERTANI e GHELLER,
all’epoca dei fatti calciatori del NOVARA, e VITIELLO, CAROBBIO e LARRONDO,
all’epoca dei fatti calciatori del SIENA. Di questo illecito sarebbero stati a conoscenza
CONTE, all’epoca dei fatti allenatore del SIENA, e tutto il suo staff tecnico, composto da
STELLINI, ALESSIO, SAVORANI e D’URBANO, per averne il CONTE dato pubblicità nel
corso della riunione tecnica tenutasi qualche ora prima della gara.
In particolare, sempre secondo la prospettazione della Procura federale, alcuni giorni
prima della gara, VITIELLO e DRASCEK si sarebbero incontrati, in rappresentanza dei
rispettivi “spogliatoi”, presso l’albergo in cui il Siena si era recato in ritiro in vista
dell’incontro, per perfezionare l’intesa al fine di combinare il risultato di parità per le
rispettive esigenze di classifica.
CAROBBIO, contattato dal gruppo degli “zingari” per la realizzazione di un “over”, venuto a
conoscenza dell’esistenza dell’accordo per il pareggio tra le due squadre – accordo che
sarebbe stato confermato, poche ore prima dell’inizio della gara, dall’allenatore Conte a
tutta la squadra nel corso della riunione tecnica, a cui avrebbe partecipato anche lo staff
tecnico – ne informò, insieme a BERTANI, il gruppo degli “zingari” e ne parlò, poco prima
di entrare in campo, con lo stesso BERTANI e con GHELLER. LARRONDO, per parte
sua, chiamato a subentrare, nei minuti finali della gara, a un proprio compagno, avrebbe
chiesto a CAROBBIO consigli su come giocare per rispettare la combine.
Secondo la Procura federale, tali circostanze troverebbero riscontro nelle dichiarazioni,
rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e alla Procura federale, di CAROBBIO, DRASCEK,
GERVASONI, nonché dai tabulati sul traffico telefonico relativo ad alcuni esponenti del
gruppo degli zingari e alcuni dei calciatori coinvolti.
Il deferimento è fondato e va accolto, risultando accertati i fatti in contestazione, sia pure
con un diverso grado di responsabilità di alcuni deferiti rispetto alle contestazioni sollevate
dalla Procura federale.
Dalle dichiarazioni – rese dai tesserati CAROBBIO e GERVASONI al Procuratore della
Repubblica di Cremona (in data 19.1.12, 12.3.12 e 17.4.12) e al Procuratore federale (in
data 29.2.12 e 10.7.12), risulta confermata la “parallela” combine sportiva, consistita, da
un lato, dal raggiungimento di un accordo tra le due squadre per pareggiare l’incontro, così
da averne entrambe un vantaggio in classifica, e, dall’altro, dalla pianificazione, da parte di
CAROBBIO e BERTANI, con il “gruppo degli zingari” – una volta preso atto dell’accordo tra
le due squadre – di un’intesa finalizzata a ottenere vantaggi economici attraverso il sistema
delle scommesse.
Il testo delle dichiarazioni, raccolte in sede di indagine, non lascia spazio a dubbi sulla
correttezza di questa ricostruzione:
- “In effetti ci furono dei contatti tra i giocatori in quanto il pareggio sarebbe stato un
risultato proficuo per tutte e due le squadre. Infatti ci fu un contatto tra Vitiello del Siena e
Drascek del Novara il quale avvenne nella hall dell’albergo che ospitava noi del Siena. Io li
ho visti parlare.” (dichiarazione CAROBBIO del 19.1.2012);
- “In Novara Siena del 30.4.11 ci fu un accordo per far finire la gara in parità, in effetti ne
parlammo anche durante la riunione tecnica e quindi eravamo tutti consapevoli del
risultato concordato, soprattutto al fine di comportarsi di conseguenza durante la gara; lo
stesso allenatore, Antonio Conte, ci rappresentò che potevamo stare tranquilli in quanto
avevamo raggiunto l’accordo con il Novara per il pareggio; non sono certo di chi per primo
si accordò, comunque Drascek venne nel nostro albergo in ritiro e parlò con Vitiello; credo
che quello sia stato il primo contatto, ma poi l’accordo è stato comunicato a tutti, visto che,
come precisato, se ne parlò anche durante la riunione tecnica con l’allenatore; ricordo che
oltre a parlarne con l’intera squadra durante la riunione tecnica, ne parlai, singolarmente al
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
campo, con Bertani e Gheller del Novara, prima della partita.” (dichiarazione CAROBBIO
del 29.2.2012);
- “Quanto alla partita Novara – Siena, terminata 2 a 2 del 30 aprile 2011, gli zingari
presero contatto sia con Carobbio, che all’epoca giocava nel Siena, sia con Bertani, che
all’epoca giocava nel Novara. A quanto mi risulta Carobbio ha dato ad un certo punto a
Gegic l’informazione che le due compagini avevano raggiunto un accordo con riferimento
ad un Over. Credo che ciò sia avvenuto poco prima della partita. Il risultato è stato
conseguito anche se non so quanto sia stato dato e a chi.” (dichiarazione GERVASONI
del 12.3.2012);
- “In quell’occasione, al contrario di quanto accaduto con riferimento alla partita Albinoleffe
– Siena i giocatori hanno appreso dell’accordo in occasione della riunione tecnica che ha
preceduto la partita. In sostanza Conte si limitò a dire che avremmo pareggiato la partita e
che era stato raggiunto un accordo per il pareggio (…). Non so chi esattamente abbia
partecipato alla conclusione di questo accordo. Quando riferisco di aver parlato in campo
con Bertani e Gheller del Novara voglio dire che prima di giocare ho chiesto una sorta di
conferma di un accordo che comunque già era stato concluso (…). Alla riunione tecnica
c’erano gli stessi tecnici che ho indicato con riferimento alla partita Albinoleffe – Siena oltre
che, naturalmente, anche i giocatori.” (dichiarazione CAROBBIO del 17 aprile 2012);
- “In relazione a Novara – Siena …, nel confermare quanto già dichiarato
precedentemente, preciso che l’allenatore ci aveva informato che la gara sarebbe finita in
pareggio … ricordo molto bene quella riunione tecnica, in quanto l’allenatore, dopo averci
detto che era stato raggiunto un accordo per il pareggio, ci parlò poco della gara e degli
aspetti tecnici, ma ci fece un discorso molto emozionante sulla sua carriera, in relazione
all’obiettivo che la nostra squadra stava per raggiungere; infatti, ottenuto il punto,
concordato, nella gara in oggetto, ci sarebbe servito solo un altro punto in 4 partite per la
matematica promozione; ricordo bene il discorso sia perché fu molto coinvolgente, sia
perché era del tutto anomalo che in una riunione pre-partita non si affrontassero quegli
aspetti tecnici che il mister curava sempre in maniera quasi maniacale (…) al discorso di
Conte che ci informava del pareggio concordato, nessuno di noi si stupì più di tanto, in
quanto durante la settimana già girava voce nello spogliatoio che quella partita si sarebbe
potuta concludere con un risultato concordato di pareggio; ricordo che, durante la gara,
mentre mi scaldavo a bordo campo insieme al mio compagno Larrondo, lo stesso,
essendo un ragazzo giovane e straniero, mi chiese, alla luce di quanto riferito da Conte
nella riunione tecnica, come si doveva comportare se l’allenatore l’avesse fatto entrare in
campo; lo tranquillizzai dicendogli di entrare, facendo movimento senza segnare.”
(dichiarazione CAROBBIO del 10.7.2012).
A queste dichiarazioni va aggiunta anche quella di ERODIANI secondo cui “Il pareggio era
dato per certo” (dichiarazione ERODIANI del 16.7.2012).
Ne consegue che i fatti possano essere riassunti come segue. CAROBBIO apprese, prima
come “voce” all’interno dello spogliatoio del SIENA, poi con certezza, all’esito delle parole
dell’allenatore CONTE nel corso della riunione tecnica pre-gara, della combine in essere
per pareggiare la partita. Il perfezionamento dell’intesa avvenne nell’incontro avuto tra
VITIELLO, del SIENA, e DRASCEK, del NOVARA, avvenuto la sera in cui il SIENA
raggiunse l’albergo di Novara scelto per il ritiro (da segnalare, in proposito, come sia
emerso, nel corso dei vari deferimenti, che il “perfezionamento” di questo tipo di accordi
venga delegato a rappresentanti dei rispettivi spogliatoi che siano legati da un rapporto di
amicizia o di particolare conoscenza: rapporto di amicizia che ricorre nel caso di VITIELLO
e DRASCEK, come risulta dalle memorie dagli stessi depositate agli atti). CAROBBIO,
contattato dal gruppo degli zingari, raggiunse, insieme a BERTANI, un’intesa finalizzata a
sfruttare l’accordo, già “formalizzato” dalle due squadre, nel sistema delle scommesse.
Durante la ricognizione del campo, poco prima dell’inizio della gara, CAROBBIO chiese
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
conferma della combine a BERTANI e GHELLER, conferma che gli venne data. Nei minuti
finali dell’incontro, LARRONDO, altro calciatore del SIENA, in vista di un suo possibile
ingresso in sostituzione di un compagno, chiese a CAROBBIO indicazioni su come doveva
muoversi in campo, vista l’esistenza della combine finalizzata al pareggio.
A questo punto, deve essere sottolineata l’assoluta attendibilità delle dichiarazioni
rilasciate da CAROBBIO, che è comprovata sia dai riscontri avuti – anche attraverso
dichiarazioni rilasciate da altri tesserati, con riferimento ad altre gare, quale, ad esempio,
Albinoleffe-Siena – sia per la totale mancanza di un qualunque motivo di risentimento o
convenienza che possa averlo spinto a coinvolgere altri soggetti.
Per ciò che attiene ai riscontri, questi sono ravvisabili:
- nei molteplici contatti telefonici registrati, sin dal 29.4.2011, tra il gruppo degli ”zingari” e,
tra gli altri, CAROBBIO, BERTANI e GERVASONI (cfr. ordinanza Gip di Cremona del
22.5.2012);
- nell’incontro, avvenuto nell’albergo in cui si trovava in ritiro il SIENA, tra VITIELLO e
DRASCEK, che ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese alla Procura federale, in data
8.3.2012, dai diretti interessati e da COPPOLA.
Viceversa, le dichiarazioni rese dagli altri tesserati coinvolti nella vicenda, anche se non
deferiti, che tendono a smentire le circostanze provate da CAROBBIO (e da
GERVASONI), non possono essere ritenute attendibili, proprio perché, qualora fossero
state di conferma delle circostanze indicate dal denunciante, sarebbero valse quali
dichiarazioni autoaccusatorie.
Per ciò che attiene all’assenza di un qualche motivo di risentimento o convenienza, da
parte di CAROBBIO, a coinvolgere altri tesserati negli illeciti dallo stesso denunciati,
basterà qui evidenziare – come, peraltro, meglio vedremo verrà evidenziato in seguito,
soprattutto con riferimento alle eccezioni sollevate sul punto da CONTE – che questi motivi
risultano completamente assenti.
In particolare, basta qui richiamare quanto affermato dal tesserato FICAGNA, il quale, a
precisa domanda sulla conoscenza di eventuali motivi di astio o rancore che CAROBBIO
potesse avere con qualcuno del SIENA, li esclude. FICAGNA, difatti, ha dichiarato che:
“Con Carobbio ho avuto buoni rapporti, né mi risulta che Carobbio abbia mai avuto
dissapori o motivi di astio con tesserati del Siena, né problematiche di inserimento
all’interno della squadra (…). Preciso che, per quanto di mia conoscenza, Carobbio non
aveva problemi di natura economica. Aggiungo, inoltre, che Carobbio era considerato uno
dei titolari della squadra” (dichiarazione FICAGNA del 26 marzo 2012).
Per quanto riguarda specificamente le posizioni dei singoli deferiti (con esclusione di quelli
per i quali il procedimento si è chiuso ai sensi dell’art. 23 CGS) si osserva che:
a) dalle prove agli atti, risulta che BERTANI partecipò sia alla combine intercorsa tra le
due squadre, finalizzata a combinare il pareggio, sia all’intesa “parallela”, raggiunta,
insieme a CAROBBIO, con il gruppo degli “zingari”. Sul punto, si vedano le dichiarazioni,
sopra richiamate, rese da CAROBBIO in data 292.2012 e 174.2012 e da GERVASONI in
data 12.3.2012, nonché la documentazione attestante i contatti telefonici dallo stesso avuti
con il gruppo degli “zingari” (cfr. ordinanza Gip di Cremona del 22.5.2012).
Specificamente, con riferimento alla partecipazione all’accordo intercorso tra le due
squadre, la prova della partecipazione all’illecito è data dalla circostanza che BERTANI
non si limitò a confermare a CAROBBIO, al momento della ricognizione delle squadre in
campo, l’esistenza dell’accordo, ma disputò la gara, contribuendo a che il risultato pattuito
(il pareggio) venisse effettivamente raggiunto.
Per ciò che attiene, viceversa, all’intesa “parallela” con il gruppo degli “zingari”, questa
risulta ampiamente provata dalle risultanze sopra richiamate. A tale proposito, a nulla
rilevano le asserite contraddizioni tra le dichiarazioni di CAROBBIO e GERVASONI, in
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
quanto non vi è alcuna contraddizione, tra le stesse, in merito al ruolo avuto da BERTANI
nell’intesa intercorsa con il gruppo degli “zingari”;
b) le dichiarazioni di CAROBBIO individuano in DRASCEK il tesserato che, per il
NOVARA, stabilì il contatto con il SIENA per il compimento dell’illecito. La circostanza
dell’incontro con VITIELLO, avvenuto nell’albergo dove il SIENA di trovava in ritiro, è
provata dalle dichiarazioni di CAROBBIO e COPPOLA, oltre che ammessa sia da
DRASCEK che da VITIELLO. La conferma che l’incontro avuto sia stato decisivo, ai fine
della realizzazione della combine, è data sia dalle scansione temporale degli eventi (prima
di quell’incontro non si aveva certezza che si fosse raggiunto l’accordo per il pareggio, ma
girava solo una “voce” nello spogliatoio del SIENA; dopo quell’incontro, la certezza si è
avuta, al punto che l’allenatore CONTE ne diede atto durante la riunione tecnica prima
della gara), sia dallo stretto rapporto di amicizia tra i due deferiti, che li poneva nella
condizione di essere, più degli altri tesserati, i “portavoce” dei rispettivi spogliatoi. Ne
deriva che il DRASCEK ha avuto una partecipazione attiva nel compimento dell’illecito;
c) dalle prove in atti, risulta che GHELLER si è limitato, al momento della ricognizione
delle squadre sul terreno di gioco, a dare conferma a CAROBBIO dell’esistenza
dell’accordo circa il pareggio, per poi recarsi in tribuna per assistere all’incontro, non
essendo stato inserito nella lista dei giocatori che avrebbero preso parte alla partita. Ne
consegue che al GHELLER può essere imputata esclusivamente l’omessa denuncia di un
illecito di cui era a conoscenza, ma non la partecipazione a esso, non risultando che abbia
posto in essere alcun comportamento finalizzato al raggiungimento dell’accordo ovvero
alla sua successiva attuazione.
d) per VITIELLO valgono le valutazioni già fatte per la posizione di DRASCEK, da
intendersi qui richiamate, relativamente all’incontro tra i due tesserati. Di conseguenza,
anche VITIELLO ha avuto una partecipazione attiva nel compimento dell’illecito;
e) tutte le dichiarazioni rilasciate da CAROBBIO fanno riferimento alla circostanza che,
durante la riunione tecnica tenutasi qualche ora prima della gara, CONTE abbia
rassicurato la squadra sul fatto che si fosse raggiunto un accordo con il NOVARA per
chiudere la partita in pareggio, E a riprova di questo assunto, ha indicato la circostanza
che LARRONDO, qualche attimo prima di entrare in campo, poco prima che la gara
terminasse, gli chiese indicazioni su come “muoversi” sul terreno di gioco alla luce di
quanto detto da CONTE, nel corso della riunione pre-gara, in merito all’accordo per il
pareggio.
Si è già dato atto di come le dichiarazioni rese dagli altri tesserati, deferiti e non, presenti
alla suddetta riunione, tendenti a smentire quanto affermato da CAROBBIO, non siano
attendibili, perché finalizzate a proteggere se stessi da una contestazione disciplinare. Si
vedrà, nel caso del deferimento Albinoleffe-Siena, li dove il muro dell’omertà è stato meno
solido, come la circostanza che possano essere raggiunti accordi di questo tipo sia
tutt’altro che remota, e come coinvolgano non solo i giocatori, ma anche i componenti
dello staff tecnico.
Qui occorre valutare se le dichiarazioni rese da CAROBBIO siano attendibili o meno,
anche alla luce delle specifiche eccezioni, sul punto, sollevate da CONTE.
Preliminarmente, occorre sgombrare il campo dalla tesi, sollevata dalla difesa del deferito,
che vorrebbe, nella mancanza di prova circa un “passaggio di soldi” o di
un’intercettazione, telefonica o ambientale o di una testimonianza de relato, la riprova
dell’inesistenza dell’illecito.
Si è spiegato come questo tipo di accordi trovi le proprie motivazioni in altre finalità, quali
quella della convenienza reciproca delle due squadre ai fini della classifica, che non
sempre comporta la necessità di corrispondere denaro. Ancora, si è già indicato come
questo tipo di illecito, a differenza di quelli legati alle scommesse, sia maggiormente
“accettato” dall’ambiente e abbia un “protocollo” molto più semplice, perché se ne può
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
liberamente parlare all’interno dello spogliatoio e non necessita di tessere una rete di
contatti tra vari giocatori delle due squadre, con altrettanti trasferimenti di denaro, per
portare a casa il risultato sperato, ma come sia sufficiente che un solo “rappresentante”
della squadra prenda contatto con quello dell’altra, per chiudere la combine e riferirne agli
altri.
Peraltro, proprio in ragione della particolare posizione di classifica del SIENA alla data di
svolgimento della partita, la circostanza che CONTE abbia tenuto un discorso alla squadra
per motivarla (circostanza pacificamente ammessa dallo stesso CAROBBIO), nel
contempo rassicurandola sul pareggio – che era un risultato assolutamente utile per il
SIENA – non risulta essere in contraddizione. Anzi, che lo stesso CONTE, nel suo
discorso, fece espresso riferimento alla necessità che quella gara non venisse persa, lo
afferma il tesserato SESTU (dichiarazione SESTU del 13.7.2012).
Assolutamente incoerente, poi, risulta la circostanza che CAROBBIO avrebbe accusato
CONTE per rancore personale, legato all’episodio occorso nel settembre 2010, quando
l’allenatore non gli concesse il permesso di recarsi dalla moglie per assisterla durante il
parto. Al di là della circostanza che una tale motivazione sembra davvero non sufficiente a
giustificare una (a quel punto falsa) denuncia addirittura riferita a un illecito sportivo, c’è da
dire che le risultanze agli atti comprovano come CAROBBIO non avesse alcun problema
all’interno dello spogliatoio del SIENA e non nutrisse alcun risentimento nei confronti di
CONTE, del quale, anzi, aveva stima.
Sul punto, indicative sono le dichiarazioni rese da FICAGNA, già sopra ricordate, con cui
questi ha dichiarato che CAROBBIO non aveva dissapori né motivi di astio con alcuno dei
tesserati del SIENA (dichiarazione FICAGNA del 26.3.2012).
Ed è lo stesso CAROBBIO, con un’affermazione assolutamente credibile, a dichiarare non
solo di “non aver mai avuto motivi di astio nei confronti del mister Conte” e di avere
“sempre nutrito grande stima nei suoi confronti”, ma anche che, quando CONTE rifiutò la
sua richiesta di permesso per recarsi dalla moglie, dicendogli “che la mattina successiva
non poteva fare a meno” della sua presenza in allenamento, si sentì comunque molto
inorgoglito, “sia per l’attestazione di stima e fiducia” mostratagli, sia in quanto gli fece
capire che riteneva essenziale il suo ruolo e le sue prestazioni (dichiarazione CAROBBIO
10.7.2012).
A ciò può aggiungersi che, se vi fossero stati motivi di risentimento di CAROBBIO nei
confronti di CONTE e, quindi, un qualche intento calunniatorio, CAROBBIO avrebbe
potuto tirare in ballo il proprio allenatore anche con riferimento ad altri incontri dei quali ha
riferito agli organi inquirenti (ad esempio, Siena-Torino), cosa che non è stata.
Ne consegue che CONTE è responsabile dell’addebito contestato. Ai fini della
qualificazione della fattispecie, CONTE deve essere chiamato a rispondere di omessa
denuncia, in quanto agli atti è stata raggiunta solo la prova che il CONTE fosse a
conoscenza della combine;
f) le risultanze agli atti confermano che alla riunione tecnica fosse presente tutto lo staff
tecnico, nelle persone dell’allenatore CONTE, del suo vice ALESSIO, del collaboratore
STELLINI, del preparatore dei portiere SAVORANI e del preparatore atletico D’URBANO,
oltre che l’intera rosa dei convocati (cfr. dichiarazioni FICAGNA e PIGNOTTI del
26.3.2012; MASTRONUNZIO del 27.3.2012; CAROBBIO del 17.4.2012; ROSSI e DEL
GROSSO dell’8.6.2012; CALAIÒ e BRIENZA dell’11.6.2012). Dello staff tecnico, a fronte
della chiusura dei procedimenti ex art. 23 C.G.S. per i tesserati STELLINI, SAVORANI e
D’URBANO, resta da definire la posizione di ALESSIO, in quale, in qualità di “vice”, ha
preso parte alla riunione tecnica nella quale CONTE ha informato la squadra dell’esistenza
della combine. La sua responsabilità, in conseguenza, sia per il ruolo rivestito, sia perché
non risulta che lo stesso abbia parlato pubblicamente del suddetto accordo, è minore
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
rispetto a quella di CONTE, ma concreta la medesima violazione disciplinare, in quanto
anch’egli a conoscenza dell’illecito.
In conclusione, le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5,
con l’aggravante di cui al comma 6, per DRASCEK, BERTANI e VITIELLO e quella
dell’art. 7, comma 7, per ALESSIO, CONTE e GHELLER.
Per CAROBBIO, LARRONDO, SAVORANI, STELLINI E D’URBANO e per la società
SIENA è stata disposta l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
La Società NOVARA risponde per responsabilità oggettiva per i comportamenti contestati
ai propri tesserati e per responsabilità presunta in relazione all’illecito sportivo commesso
a suo vantaggio da tesserati della Società SIENA.
Nella determinazione della sanzione a carico del NOVARA dovrà essere tenuta in
considerazione l’attenuante costituita dalla comprovata attività di sorveglianza e
prevenzione posta in essere da tale Società.
V.4 – gara SIENA – TORINO del 7.5.2011
La gara in questione è stata oggetto di due tentativi di alterazione.
Il primo, non andato a buon fine, posto in essere da GERVASONI, all’epoca dei fatti
calciatore del PIACENZA, e da PELLICORI, all’epoca dei fatti calciatore del TORINO. Il
secondo, effettivamente realizzatosi, posto in essere da CAROBBIO, all’epoca dei fatti
calciatore del SIENA.
GERVASONI ha riferito di essere stato contattato da PELLICORI che gli chiese di
verificare tramite l’esponente del gruppo degli “zingari” Gegic, soggetto non tesserato, la
possibilità di raggiungere un accordo per un “over” con pareggio, al momento utile a
entrambe le squadre.
Sempre a dire di GERVASONI, l’accordo non si concluse perché la quota, secondo il
Gegic, era troppo bassa e non era conveniente un intervento del gruppo degli “zingari”.
La circostanza risulta riferita da GERVASONI in sede di interrogatorio davanti all’A.G. di
Cremona in data 12.3.2012 e confermata nel corso dell’audizione del 13.4.2012 davanti
alla Procura federale.
Le dichiarazioni di GERVASONI rese in sede penale e sportiva, oltre che autoaccusatorie,
chiamano in correità PELLICORI, nei cui confronti non sono emersi, né allegati, motivi di
risentimento e/o interesse al suo coinvolgimento.
Lo stesso PELLICORI, invero, non ha potuto fare a meno di ammettere di avere contattato
telefonicamente GERVASONI. A suo dire, però, la telefonata sarebbe stata mirata
unicamente all’effettuazione di una scommessa sull’esito della gara, il cui provento
avrebbe contribuito a risolvere i problemi economici da cui sarebbe stato afflitto.
La versione di PELLICORI, così come fornita, non è credibile perché evidentemente
strumentale.
Il deferito, invero, già compagno di squadra di GERVASONI ai tempi della comune
militanza nel MANTOVA, ha dimostrato di ben conoscere i meccanismi del sistema di
alterazione delle gare finalizzato alle scommesse illegali, nonché i personaggi in grado di
alterare le gare e i soggetti finanziatori.
Tali circostanze risultano inconfutabilmente dalle dichiarazioni dal medesimo rese all’A.G.
di Cremona anche con riferimento alle gare del MANTOVA oggetto del deferimento
n.33/pf/11-12. Nell’ambito del suddetto procedimento, infatti, anche se la posizione di
PELLICORI è stata stralciata ed è stata semplicemente oggetto di accertamento
incidentale da parte della Commissione, sono comunque stati accertati gli illeciti commessi
da altri soggetti riferiti alle gare Grosseto-Mantova del 15.3.2010, Empoli-Mantova del
23.3.2010, Brescia-Mantova del 2.4.2010 e Cittadella-Mantova del 24.4.2010.
La posizione stralciata di PELLICORI ha ad oggetto l’omessa denuncia quanto alla prima
delle gare in questione e l’illecito sportivo quanto alle altre tre.
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
Con riferimento a tali gare, nel corso dell’audizione innanzi alla Procura federale del
15.3.2012, PELLICORI ha dichiarato di essere stato avvicinato da GERVASONI con
proposte a suo dire recisamente respinte.
Tali posizioni saranno oggetto di altro procedimento: le dichiarazioni dell’incolpato, però,
testimoniano perfettamente la sua conoscenza del sistema.
Emerge, dunque, anche dagli accertamenti di cui al predetto procedimento, il cui materiale
probatorio risulta acquisito al presente, il tentativo di PELLICORI di alterare il risultato della
gara in oggetto al fine di favorire l’effettuazione di scommesse da parte del gruppo degli
“zingari”, non concretizzatosi solo perché ritenuta “troppo bassa” la relativa quota.
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per
PELLICORI, esclusa l’aggravante.
Per CAROBBIO, GERVASONI e per le società TORINO e SIENA è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
V.5 – gara SIENA – VARESE del 21.05.2011
La gara in questione è stata oggetto di un tentativo di alterazione posto in essere da
GERVASONI, all’epoca dei fatti calciatore del PIACENZA, e PESOLI, all’epoca dei fatti
calciatore del VARESE, non concretizzatosi per il rifiuto opposto da CAROBBIO, all’epoca
dei fatti calciatore del SIENA, il quale, a tal fine interpellato da GERVASONI, ha avuto
contatti diretti anche con PESOLI.
Tali circostanze trovano riscontro nelle dichiarazioni, rese dinnanzi all’A.G. di Cremona e
alla Procura federale, di GERVASONI, PESOLI e CAROBBIO.
In particolare, GERVASONI ha riferito di avere contattato PESOLI per ricevere l’adesione
all’alterazione del risultato della gara Varese-Piacenza del 29.5.2011, e di averne avuto la
disponibilità, previo riconoscimento di “adeguato compenso” e di altrettanta collaborazione
ad alterare il risultato della gara Siena–Varese del 21.5.2011, con richiesta di attivazione
presso qualche tesserato del SIENA di sua conoscenza. Subito dopo, GERVASONI
contattò CAROBBIO il quale, però, oppose un netto rifiuto.
Tali episodi risultano riferiti da GERVASONI in sede di interrogatorio davanti all’A.G. di
Cremona in data 12.3.2012 e confermati nel corso dell’audizione del 13.4.2012 davanti
alla Procura federale.
Gli stessi, poi, coincidono perfettamente con quanto dichiarato da CAROBBIO in sede di
interrogatorio davanti all’A.G. di Cremona in data 17.4.2012 e nella successiva audizione
da parte della Procura federale in data 10.7.2012.
CAROBBIO ha riferito anche di contatti con lo stesso PESOLI, comunque conclusisi con
un nulla di fatto; mentre è irrilevante la natura del mezzo con cui tali contatti abbiano avuto
luogo.
A ben vedere, entrambe le dichiarazioni di GERVASONI e CAROBBIO, rese sia in sede
penale che sportiva, oltre che autoaccusatorie, chiamano autonomamente in correità il
PESOLI, nei cui confronti non sono emersi, né allegati, motivi di risentimento e/o interesse
al suo coinvolgimento.
Lo stesso PESOLI, del resto, pur negato il tentativo di illecito, non ha potuto fare a meno di
ammettere, già nei dieci giorni precedenti la gara, l’esistenza di contatti telefonici con
GERVASONI.
Del contenuto di tali contatti PESOLI ha fornito una versione diversa da quella data da
GERVASONI: tuttavia, non appare credibile che GERVASONI, peraltro autore di altri
illeciti della stessa natura già accertati (C.U. n.13/CDN/201172012 e C.U.
n.30/CGF/201172012), prima ancora che si disputasse la penultima gara di campionato
(Siena-Varese del 21.5.2011), intendesse acquisire da PESOLI informazioni sullo stato di
salute del VARESE e della formazione che sarebbe scesa in campo l’ultima giornata di
campionato per la gara Varese-Piacenza del 29.5.2011.
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
Le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5, per PESOLI.
Per GERVASONI, CAROBBIO e per le società VARESE e SIENA è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
V.6 – gara ALBINOLEFFE – SIENA del 29.5.2011
Secondo la prospettazione della Procura federale, la gara sarebbe stata oggetto di un
illecito sportivo posto in essere da GARLINI, BOMBARDINI, SALA, PASSONI e POLONI
dell’ALBINOLEFFE e STELLINI, CAROBBIO, COPPOLA, VITIELLO e TERZI del SIENA,
di cui sarebbero stati a conoscenza sia lo staff tecnico che un dirigente del SIENA, per
consentire all’ALBINOLEFFE – che aveva necessità di punti per accedere ai playout – di
vincere l’incontro, dal momento che il SIENA – che aveva già ottenuto, alla data di
svolgimento di quella gara, la matematica promozione in Serie A – non aveva necessità di
classifica.
Inoltre, vi sarebbe stata un’intesa parallela – finalizzata a sfruttare, attraverso le
scommesse, la suddetta combine – tra CAROBBIO, GERVASONI e CASSANO.
Nella ricostruzione della Procura federale, il primo contatto per “combinare” il risultato di
questa gara si ebbe addirittura al termine della gara di andata, quando, su indicazione di
STELLINI, collaboratore dello staff tecnico del SIENA, CAROBBIO e TERZI avvicinarono,
rispettivamente, GARLINI e BOMBARDINI, per pattuire che i punti in palio nella gara di
ritorno sarebbero stati “lasciati” a quella, tra le due squadre, che ne avesse avuto
necessità per esigenze di classifica.
Dopo che per l’intera settimana antecedente alla gara in questione l’opportunità di
mantenere o meno fede all’accordo raggiunto ebbe formato oggetto di discussione nello
spogliatoio del SIENA, coinvolgendo anche l’allenatore CONTE e la stessa dirigenza della
Società, la sera prima della gara si incontrarono, presso l’albergo dove il SIENA si trovava
in ritiro, SALA, PASSONI e POLONI dell’ALBINOLEFFE con CAROBBIO, COPPOLA e
VITIELLO del SIENA per confermare l’intesa presa al termine della gara di andata,
stabilendo, viste le esigenze di classifica, di lasciare la vittoria all’ALBINOLEFFE.
L’informazione circa l’accordo raggiunto per combinare il risultato dell’incontro venne
trasferita da CAROBBIO a GERVASONI, il quale, insieme a CASSANO, effettuò una
scommessa, di importo rilevante, sull’esito della gara, realizzando una consistente vincita
in denaro. Per parte sua, PASSONI “girò” l’informazione circa l’accordo a un soggetto non
tesserato, al fine di far effettuare, da parte di quest’ultimo, una scommessa sulla vittoria
dell’ALBINOLEFFE, per poi riceverne anche un compenso personale in denaro.
Il deferimento è fondato e va accolto, risultando accertati i fatti in contestazione, sia pure
con un diverso grado di responsabilità di alcuni deferiti rispetto alle contestazioni sollevate
dalla Procura Federale.
Le dichiarazioni rese da CAROBBIO e GERVASONI in merito a questa combine hanno
trovato riscontro in quelle rese da altri deferiti, i quali, reticenti in un primo momento,
hanno poi deciso di dare atto del reale svolgimento dei fatti.
Queste le dichiarazioni che hanno confermato il quadro accusatorio:
- “Al termine della gara Siena – Albinoleffe dell’8 gennaio 2011, l’allenatore in seconda,
Stellini, chiese a me e a Terzi di contattare qualcuno dell’Albinoleffe per prendere accordi
sulla partita di ritorno, in modo da lasciare i punti a chi ne avesse avuto maggiormente
bisogno. Ne parlai con Garlini, un senatore dell’Albinoleffe e Terzi parlò con Bombardini,
entrambi mostrarono la loro disponibilità. Nel tardo pomeriggio, o in serata, del giorno
prima della gara Albinoleffe – Siena del 29 maggio 2011, ci fu un ulteriore incontro fuori
dal nostro albergo del ritiro al Park Hotel di Stezzano (BG), dove vennero Luigi Sala, Dario
Passoni e Mirko Poloni, quest’ultimo collaboratore tecnico dell’Albinoleffe, che si
incontrarono con me, Nando Coppola ed un altro calciatore che non ricordo e, in
quell’occasione, ci accordammo di concedere i punti all’Albinoleffe che ne aveva bisogno
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
per andare matematicamente ai Play Out, ma chiedemmo di limitare la vittoria ad un solo
goal di scarto, possibilmente 1-0, sia per cercare di mantenere la miglior difesa, sia per
evitare clamori su risultati troppo eclatanti; preciso che in settimana si parlò molto in
società tra calciatori, allenatore e società, dell’accordo raggiunto con l’Albinoleffe, in
quanto alcuni avrebbero voluto tentare di vincere, nella speranza di arrivare primi e
conseguire il premio “primo posto” (qualora l’Atalanta non avesse vinto), poi alla fine
fummo tutti d’accordo, squadra ed allenatore, di lasciare il risultato all’Albinoleffe (…) è
evidente che, poiché tutte le componenti tecniche partecipavano a tali discorsi, la società
ne fosse al corrente, ricordo, peraltro, nel caso di specie, di averne parlato anche con
Daniele Faggiano che è un dirigente, braccio destro di Perinetti” (dichiarazione
CAROBBIO del 29.2.2012);
- “Prima di ritornare a Bergamo mi sono salutato con Carobbio del Siena, con il quale
avevo giocato insieme cinque anni all’Albinoleffe, parlando di convenevoli. Carobbio mi
disse che ci saremmo rivisti al ritorno e che avremmo visto come saremmo stati messi in
classifica. Io compresi che, trattandosi della partita di fine campionato, valutando le
rispettive classifiche, si sarebbe potuto giocare “non alla morte”. Io gli dissi: “vediamo”.”
(dichiarazione GARLINI dell’8.3.2012);
- “Riguardo alla partita Siena Albinoleffe dell’8 gennaio 2011 posso dire che effettivamente
sono andato dopo la gara a salutare nello spogliatoio dell’Albinoleffe il calciatore Davide
Bombardini, mio amico ed ex compagno di squadra nel Bologna … Col Bombardini c’è un
vero rapporto di amicizia e ancora adesso ci sentiamo telefonicamente.” (Dichiarazione
TERZI dell’8.3.2012);
- “Preciso che parlai nel post gara con Caudio Terzi e con il preparatore atletico del Siena,
sig. D’Urbano. Con Terzi parlai di una casa che lui aveva comprato a Villasimius (in
Sardegna).” (dichiarazione BOMBARDINI dell’8 marzo 2012);
- “Ricordo che alla fine del nostro allenamento (…) alcuni giocatori dell’Albinoleffe mi
dissero di seguirli presso il ritiro del Siena che era a circa tre chilometri di distanza. Si
trattava dei calciatori Sala, Passoni e Garlini. Non ricordo chi dei tre mi disse che
dovevamo andare al ritiro del Siena per parlare del possibile esito della partita del giorno
dopo, visto che il Siena era matematicamente promosso in Serie A. Siamo arrivati ognuno
con la propria auto e ci siamo incontrati nel parcheggio fuori dall’albergo con i calciatori del
Siena Carobbio, Terzi e Coppola. Io mi sono limitato ad ascoltare ed ho sentito sia i
calciatori del Siena che dell’Albinoleffe che ho citato prima, che si mettevano d’accordo nel
senso che si sarebbe concessa la vittoria al’Albinoleffe nel caso in cui, nel corso della
partita gli altri risultati avessero configurato un vantaggio dell’Albinoleffe a vincere la gara
con il Siena.” (Dichiarazione POLONI dell’8.3.2012);
- “Per quanto riguarda invece la gara di ritorno Albinoleffe – Siena del 20 maggio 2011,
posso dire che non ricordo chi tra Passoni e Poloni, mi disse di andare insieme a loro al
Park Hotel, dove era in ritiro il Siena, perché si volevano salutare con alcuni giocatori di
questa squadra. Li seguii con la mia auto sino al parcheggio dell’albergo. Li incontrammo
dei calciatori del Siena tra cui riconobbi Carobbio e Coppola che conoscevo per averli
incontrati sul campo in occasione di qualche partita di calcio (…) Notai che si scambiarono
battute cordiali Carobbio e Poloni, cosa che io reputai naturale visto che avevano giocato
molti anni insieme. Ad un certo punto Carobbio disse che non dovevamo preoccuparci per
la partita che avremmo disputato il giorno dopo in quanto il Siena non aveva bisogno di
punti e quindi non avrebbero giocato alla morte. Intendo precisare che il tono di Carobbio
era amichevole e disteso. Noi prendemmo atto di questa dichiarazione di Carobbio e ci
stringemmo la mano per salutarci.” (dichiarazione SALA dell’8.3.2012);
- “In relazione a tale partita voglio rivedere la mia posizione e fornire spontaneamente, a
titolo di piena collaborazione, ogni particolare a mia conoscenza. Ricordo che il giorno
prima della gara di cui mi si dice, mi recai all’albergo dove era in ritiro il Siena, il Park Hotel
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di Stezzano (BG), insieme i miei compagni Luigi Sala e Ruben Garlini e al tecnico Mirko
Poloni. Non mi ricordo chi dei tre mi disse che saremmo andati li per concordare l’esito
della gara in favore dell’Albinoleffe. Mi sembra che mi venne detto che il nostro
interlocutore per il Siena sarebbe stato Carobbio con il quale peraltro Garlini e Poloni
erano stati compagni di squadra. Pur rendendomi conto dell’illiceità dell’operazione non mi
rifiutai di partecipare perché l’Albinoleffe aveva un disperato bisogno di punti per arrivare
ai play out e quindi non retrocedere direttamente. Ritengo che fui coinvolto in quanto uno
dei giocatori più anziani dell’Albinoleffe. L’incontro avvenne effettivamente nel parcheggio
fuori dell’albergo. Oltre a me ed i miei compagni parteciparono Carobbio e Coppola ed un
altro giocatore del Siena di cui non ricordo il nome. Ricordo che fra tutti noi vene preso un
accordo per il quale l’Albinoleffe avrebbe dovuto vincere la gara anche se non mi ricordo
se si parlò del risultato esatto. L’incontro è durato solo pochi minuti. Non più di 10/15
minuti.” (dichiarazione PASSONI dell’8.3.2012);
- “Mi ricordo che verso le 16,30 – 17 circa del venerdì precedente la gara mi trovai con i
miei compagni Vitiello e Carobbio per andare in centro a Bergamo per fare spese. … Fuori
dall’albergo ho incontrato Poloni e Sala accompagnati da un altro giocatore dell’Albinoleffe
di cui non ricordo il nome. Li ho salutati, evidenzio peraltro che conoscevo Poloni in
quanto eravamo compagni di corso “allenatori di base”, svoltosi a Bergamo, e poi loro si
sono fermati a parlare con Carobbio.” (Dichiarazione COPPOLA dell’8.3.2012);
- “Appena arrivati in ritiro andai con alcuni compagni, Coppola, Troianiello, Carobbio ed
anche altri che non ricordo a fare shopping in centro, dove non incontrammo nessuno
dell’Albinoleffe (…) quando siamo entrati in hotel, notai che, all’esterno, vi erano calciatori
dell’Albinoleffe (…) Carobbio ha parlato più di noi, anche se non ricordo di cosa; il tutto è
durato pochi minuti” (Dichiarazione VITIELLO dell’8.3.2012);
- “Si tratta della stessa persona sulla quale ci siamo appoggiati io e Cassano per
scommettere nella seguente situazione: si trattava della partita Albinoleffe – Siena … In
questa situazione Carobbio, che militava nel Siena, mi assicurò che per i primi 80 minuti,
secondo quanto riferitogli da Poloni, la partita quasi certamente sarebbe stata senza gol.
Dal discorso che mi fece io intuii che la partita alla fine sarebbe stata vinta dall’Albinoleffe,
che aveva bisogno di punti (…) Pertanto io e Cassano abbiamo scommesso sull’under
(meno di tre gol) 5.000 € a testa realizzando una vincita netta che si pensava fosse di
18.000 € complessivi mentre n realtà Cassano ha ricevuto 9.000 € netti. Ci siamo rivolti a
Zamperini che conosceva questa persona che aveva a che fare con l’agenzia.”
(dichiarazione GERVASONI del 12.3.2012);
- “Confermo in particolare che la cosa si svolse in due fasi la prima delle quali ebbe luogo
al termine della gara d’andata Siena – Albinoleffe dell’8 gennaio 2011. Confermo che fu
Stellini a prendere l’iniziativa nei confronti miei e del Terzi. In quel momento noi eravamo
terzi in classifica e pensavamo di poter avere bisogno di punti alla fine del campionato.
Anche l’Albinoleffe aveva analoghe esigenze. Pertanto i Dirigenti ritennero che fosse
opportuno portarsi avanti. Era la prima volta che lo Stellini prendeva iniziative di quel
genere. Ritengo comunque che fosse impossibile che anche l’allenatore non fosse al
corrente della cosa (…) Ribadisco che fummo incaricati io e Terzi: io in quanto avevo
giocato nel’Albinoleffe e Terzi in quanto conosceva Bombardini. Il discorso che feci con
Faggiano si svolse più o meno una settimana prima della partita di ritorno. In sostanza
della cosa erano al corrente tutti i giocatori e, presumo, tutti i dirigenti della squadra. Non
vi fu nessuna questione di soldi … la decisione definitiva di lasciare la partita all’Albinoleffe
venne presa in occasione di una riunione tecnica che si svolgeva in occasione di un
allenamento qualche giorno prima della partita di ritorno. Alla riunione erano presenti
l’allenatore Conte Antonio, il vice allenatore Alessio Angelo, il collaboratore tecnico Stellini,
il preparatore dei portieri Savorani, nonché tutta la squadra. Tutti furono d’accordo e
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avendone parlato con Faggiano, desumo che anche la dirigenza ne fosse al corrente.”
(Dichiarazione CAROBBIO del 17.4.2012);
- “In relazione alla gara Albinoleffe – Siena del 29 maggio 2011 (…) preciso che
l’allenatore era d’accordo nel concedere la vittoria al’Albinoleffe per farla accedere ai play
out, anche se lasciò a noi la decisione finale, ricordandoci comunque che, in caso di una
nostra vittoria e di un risultato non positivo dell’Atalanta, saremo ancora riusciti a vincere il
campionato; si decise in ogni caso di rispettare gli accordi assunti nel girone di andata …
prima della gara Ascoli – Siena del 14 maggio 2011, in occasione di una riunione nello
spogliatoio ala presenza dei compagni e dell’allenatore, quest’ultimo affrontò l’argomento
relativo ad Albinoleffe – Siena … a quel punto Conte invitò la squadra a confermare
l’adesione o a chiamarsi fuori dall’accordo. In quella circostanza l’unico che volle
dissociarsi fu Mastronunzio, il quale, peraltro, in qualità di ex dell’Ascoli, disse che sarebbe
stato disposto a concedere la vittoria all’Albinoleffe solo qualora si fosse garantito analogo
trattamento anche al’Ascoli. L’allenatore, prendendo atto della formale dissociazione di
Mastronunzio, gli concesse di non partecipare né alle gare, né ai ritiri, limitando il suo
impiego ai soli allenamenti.” (Dichiarazione CAROBBIO del 10 luglio 2012);
- “Dopo aver riflettuto a lungo ho deciso di raccontare i fatti così come realmente sono
accorsi (…) ma penso che quanto riferirò potrà comunque dare piena conferma a quella
che è l’accusa mossami per ciò che concerne l’iniziativa da me assunta nel corso del post
partita di cui ho detto (…) Arrivati negli spogliatoi, di mia iniziativa avvicinai il giocatore
Filippo Carobbio in quanto sapevo dei suoi trascorsi nell’Albinoleffe e quindi confidavo in
una sua conoscenza diretta dei suoi ex compagni posto che io non avevo quella
confidenza con gli stessi. Io ho chiesto a Carobbio di andare dai suoi ex compagni, ma la
motivazione ultima non è solo quella di cui ho accennato avanti a Voi in data 8 marzo
2012. Infatti io dissi a Carobbio che quelli dell’Albinoleffe mi sembravano un po’ arrabbiati
per la sconfitta e quindi di andare da loro per tranquillizzare gli animi posto che gli
avremmo incontrati l’ultima partita di campionato ed era opportuno che i rapporti fossero
sereni (…). Ho poi aggiunto a Carobbio anche di dire loro che se noi avessimo già
raggiunto i nostri obiettivi stagionali avremmo potuto lasciargli i punti e viceversa ottenerli
da loro se ne avessimo avuto necessità.” (dichiarazione STELLINI del 29.7.2012);
Ne consegue che i fatti, sulla base dei molteplici riscontri contenuti nella dichiarazioni dei
deferiti, possano essere riassunti come segue. Al termine della partita del girone di
andata, STELLINI chiese a CAROBBIO e TERZI di andare a parlare, rispettivamente, con
GARLINI e BOMBARDINI, che ben conoscevano, per comunicare la disponibilità a
“sistemare” il risultato della partita di ritorno in ragione delle possibili rispettive esigenze di
classifica. Nelle settimane prossime all’incontro di ritorno, l’impegno preso al termine della
partita di andata formò oggetto di dibattito all’interno dello spogliatoio del SIENA – tra quelli
che volevano mantenere fede alla parola data e quelli che volevano provare a vincere il
campionato per ottenere, così, il premio promesso dalla Società in caso di ottenimento
della prima posizione in classifica – coinvolgendo anche lo staff tecnico e la dirigenza.
MASTRONUNZIO, che si disse d’accordo nel lasciare la vittoria all’ALBINOLEFFE solo nel
caso in cui analogo comportamento fosse stato tenuto anche in favore dell’Ascoli, squadra
in cui aveva in precedenza militato, venne messo, di fatto, per questa ragione, fuori rosa
dall’allenatore, in quanto lo “spogliatoio” non era disponibile a lasciare anche la vittoria
all’Ascoli. Il giorno prima della gara, POLONI, SALA e PASSONI si recarono presso
l’albergo in cui il SIENA era in ritiro, per “perfezionare” l’intesa con CAROBBIO. A
quell’incontro erano presenti anche COPPOLA e VITIELLO. CAROBBIO, definita la
combine, trasferì l’informazione a GERVASONI per consentirgli di scommettere sul
risultato della gara, cosa che GERVASONI fece, unitamente a CASSANO, ricavandone
una rilevante vincita in denaro.
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
In merito alla attendibilità, in generale, delle dichiarazioni rese da CAROBBIO agli organi
inquirenti, si è già osservato con riferimento al deferimento relativo all’incontro Novara-
Siena: in questo caso, a un quadro probatorio comunque completo, si aggiungono le
dichiarazioni, autoaccusatorie, di altri deferiti, che confermano i fatti posti a base degli
addebiti e che rendono, anch’esse, inattendibili le dichiarazioni rese dagli altri tesserati
coinvolti nella vicenda, tendenti a cercare di smentire quanto accaduto. .
Per quanto riguarda specificamente le posizioni dei singoli deferiti (con esclusione di quelli
per i quali il procedimento si è chiuso ai sensi dell’art. 23 CGS) si osserva che:
a) BOMBARDINI raccolse la proposta fattagli da TERZI al termine della partita d’andata. In
questo caso, non vi è prova, agli atti, che il tesserato, successivamente, abbia partecipato,
in qualche maniera, alla commissione dell’illecito. Ne consegue che l’addebito del quale
deve essere chiamato a rispondere è quello di omessa denuncia e non quello più grave di
illecito sportivo;
b) COPPOLA si è trovato, insieme a VITIELLO, a partecipare all’incontro che CAROBBIO
aveva fissato, prima della gara, presso l’albergo del SIENA con i giocatori
dell’ALBINOLEFFE. È emerso che fu CAROBBIO a “siglare” l’accordo, avendo così avuto
COPPOLA un ruolo di semplice testimone dell’accaduto. Anche in questo caso, quindi,
non vi è prova, agli atti, che il tesserato abbia partecipato alla commissione dell’illecito. Ne
consegue che l’addebito del quale deve essere chiamato a rispondere è quello di omessa
denuncia e non quello più grave di illecito sportivo;
c) TERZI, al termine della partita di andata, si recò da BOMBARDINI, su incarico di
STELLINI, per proporre di combinare la partita di ritorno. È quindi assolutamente provata
la sua partecipazione all’illecito contestato.
d) per VITIELLO vale quanto riferito per COPPOLA: VITIELLO si trovò ad assistere
all’incontro avuto con il giocatori dell’ALBINOLEFFE in cui CAROBBIO perfezionò l’intesa.
Anche in questo caso, quindi, non vi è prova, agli atti, che il tesserato abbia partecipato
alla commissione dell’illecito. Ne consegue che l’addebito del quale deve essere chiamato
a rispondere è quello di omessa denuncia e non quello più grave di illecito sportivo;
d) è provato che CASSANO, sfruttando l’informazione data da CAROBBIO a GERVASONI
sull’esito della gara, scommise sul’incontro ricavandone una vincita in denaro di rilevante
importo. CASSANO, quindi, deve essere riconosciuto responsabile della violazione di cui
agli artt. 1, comma 1 (violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità), e 6, comma 1
(divieto di effettuare scommesse), CGS;
e) è provato che CONTE fosse a conoscenza della combine. CAROBBIO, sulla cui
attendibiità si è già detto, riferisce che l’impegno a lasciare la vittoria all’ALBINOLEFFE
venne preso nel corso di una riunione tecnica, qualche giorno prima dell’incontro, a cui era
presente l’intero staff tecnico.
Peraltro, a ulteriore conferma che CONTE sapesse, vi è la circostanza che STELLINI ha
ammesso di essere stato egli stesso a dare incarico a CAROBBIO e TERZI, al termine
della gara di andata, di andare a parlare con GARLINI e BOMBARDINI per “sistemare” la
gara di ritorno. Ed è davvero poco credibile che CONTE non fosse a conoscenza
dell’iniziativa presa dal suo collaboratore, anche in ragione della personalità e del ruolo
che aveva all’interno della Società, ben spiegati dalla dichiarazione resa da PERINETTI, il
quale ha affermato che l’allenatore aveva un “carattere accentratore” (dichiarazione
PERINETTI dell’8.3.2012). Ipotizzare che i componenti dello staff tecnico o la squadra
prendessero decisioni a insaputa di CONTE non è oggettivamente credibile.
A sostegno, poi, dell’effettiva conoscenza da parte di CONTE dell’intesa, vi è la
circostanza relativa al calciatore MASTRONUNZIO. Secondo CAROBBIO, il compagno di
squadra sarebbe stato messo fuori rosa per non aver accettato di partecipare all’accordo.
La circostanza che MASTRONUNZIO, nelle fasi finali del campionato 2010/11, non abbia
più preso parte agli incontri, risulta per tabulas. CONTE, chiamato a fornire una
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spiegazione in merito al perché un giocatore, sino ad allora titolare, non fosse stato più
schierato in campo, non ha saputo dare una risposta chiara, rimanendo nel vago. CONTE,
difatti, ha affermato di “ritenere che lo stesso si fosse infortunato, anche se non ho ricordi
precisi in merito” (dichiarazione CONTE del 12.7.2012). Risposta, questa, davvero poco
credibile, per un allenatore che stava gestendo una rosa di giocatori prossimi, in quel
periodo, a raggiungere la promozione e quindi l’obiettivo di un’intera stagione.
Né appare credibile quanto sostenuto da CONTE in sede dibattimentale, e cioè di aver
comunicato a MASTRONUNZIO, prima della gara Modena-Siena, di escluderlo dalla rosa
per scarso spirito di gruppo e perché aveva rifiutato di trasferirsi ad abitare a Siena
preferendo rimanere a Empoli. È una motivazione davvero poco credibile, perché non
sufficiente a far ritenere ragionevole l’esclusione di un titolare dalla rosa, a poche giornate
dal termine della stagione, e perché, inoltre, CONTE ha dimostrato di non ricordare tali
circostanze quando è stato sentito in data 12.7.2012
Ne consegue che CONTE sia responsabile dell’addebito contestato. Ai fini della
qualificazione della fattispecie, Conte deve essere chiamato a rispondere di omessa
denuncia, in quanto agli atti è stata raggiunta solo la prova che fosse a conoscenza della
combine e non che vi abbia preso parte;
f) le risultanze agli atti confermano che alla riunione tecnica fosse presente lo staff tecnico,
nelle persone dell’allenatore CONTE, del suo vice ALESSIO, del collaboratore STELLINI,
del preparatore dei portiere SAVORANI, oltre che l’intera rosa dei convocati. Dello staff
tecnico, a fronte della chiusura dei procedimenti ex art. 23 C.G.S. per i tesserati STELLINI
e SAVORANI, resta da definire la posizione di ALESSIO, il quale, in qualità di “vice”, ha
preso parte alla riunione tecnica nella quale si è parlato della combine. La sua
responsabilità, in conseguenza, sia per il ruolo rivestito, sia perché non risulta che lo
stesso abbia parlato pubblicamente del suddetto accordo, è minore rispetto a quella del
CONTE, ma concreta la medesima violazione disciplinare, in quanto anch’egli a
conoscenza dell’illecito: quindi, la contestazione è di omessa denuncia.
In conclusione, le condotte di cui sopra integrano la violazione dell’art. 7, comma 1, 2 e 5,
con l’aggravante di cui al comma 6, per TERZI, quella degli artt. 1, comma 1, e 6, comma
1, per CASSANO e quella dell’art. 7, comma 7, per ALESSIO, CONTE, BOMBARDINI,
COPPOLA e VITIELLO.
Per PASSONI, POLONI, SALA, CAROBBIO, GERVASONI, STELLINI, SAVORANI,
D’URBANO, GARLINI e FAGGIANO e società ALBINOLEFFE e SIENA è stata disposta
l’applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS.
6) La tipologia delle sanzioni applicabili
Per quanto riguarda le sanzioni a carico dei tesserati:
a) in caso di violazione dell’art. 9 CGS (associazione finalizzata alla commissione di illeciti)
si applicano le sanzioni di cui alle lettere f) (squalifica a tempo determinato, nel rispetto del
principio di afflittività della sanzione) e h) (divieto di accedere agli impianti sportivi in cui si
svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, nell’ambito della FIGC, con
eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA) dell’art. 19, comma 1;
b) in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo) si applicano la
sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni, con
aggravamento in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara
è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito;
c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia), poiché i fatti
risalgono ad epoca antecedente alla modifica del CGS, si applicano, in mancanza di
previsione specifica, le sanzioni di cui all’art. 19 , comma 1, CGS. Tuttavia la Commissione
ritiene che la sanzione base debba essere equiparata ai mesi 6 previsti come minimo
edittale nel nuovo testo dell’articolo 7;
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si
applicano le sanzioni di cui alle lettere c) (ammenda), d) (ammenda con diffida), e)
(squalifica per una o più giornate di gara; in caso di condotta di particolare violenza o di
particolare gravità la squalifica non è inferiore a quattro giornate di gara), f) (squalifica a
tempo determinato, nel rispetto del principio di afflittività della sanzione), g) (divieto di
accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche
amichevoli, nell’ambito della FIGC, con eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA
e FIFA), h) (inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla FIGC, con
eventuale richiesta di estensione in ambito UEFA e FIFA, a ricoprire cariche federali e a
rappresentare le società nell’ambito federale, indipendentemente dall’eventuale rapporto di
lavoro) dell’art. 19, comma 1, CGS.
L’art. 19, comma 3, peraltro, precisa che la sanzione dell’inibizione temporanea non può
superare la durata di cinque anni, fermo rimanendo il potere degli Organi della giustizia
sportiva, in caso di applicazione di tale sanzione nel massimo edittale e di valutazione di
particolare gravità dei fatti, di disporre altresì la preclusione alla permanenza in qualsiasi
rango o categoria della FIGC.
Ritiene pertanto la Commissione di non dover applicare sanzioni ulteriori in tutti i casi in
cui venga applicata la sanzione massima di cinque anni di squalifica o inibizione (con
eventuale preclusione), apparendo invalicabile il limite imposto dal richiamato art. 19,
comma 3, CGS.
Per quanto riguarda le sanzioni a carico delle società:
a) in generale, in caso di responsabilità diretta o oggettiva per i comportamenti di chi le
rappresenta, dei dirigenti, dei tesserati, dei soci e non soci cui è riconducibile, direttamente
o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché di coloro che svolgono qualsiasi
attività all’interno o nell’interesse di una società o comunque rilevante per l’ordinamento
federale, si applicano le sanzioni di cui all’art. 18, comma 1, CGS;
b) in particolare, in caso di violazione dell’art. 7, comma 1, CGS (illecito sportivo):
b1) se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, si applicano
le sanzioni di cui alle lettere h) (retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato
di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio
della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il
passaggio alla categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da
qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del
Consiglio federale a uno dei campionati di categoria inferiore) e l) (non assegnazione o
revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del
girone di competenza o di competizione ufficiale) dell’art. 18, comma 1, CGS, salva
l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività;
b2) se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art.
4, comma 5, si applicano le sanzioni di cui alle lettere g) (penalizzazione di uno o più punti
in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione
sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva
seguente) h) (retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o
di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività
della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla
categoria inferiore), i) (esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra
competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad
uno dei campionati di categoria inferiore), l) (non assegnazione o revoca
dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di
competenza o di competizione ufficiale) e m) (non ammissione o esclusione dalla
partecipazione a determinate manifestazioni) dell’art. 18, comma 1, CGS.
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
c) in caso di violazione dell’art. 7, comma 7, CGS (omessa denuncia) CGS si applicano, in
mancanza di previsione specifica, le sanzioni previste dall’art. dell’art. 18, comma 1, CGS,
in quanto l’introduzione del comma 8 (contenente la previsione della squalifica non
inferiore a sei mesi e dell’ammenda non inferiore a euro 30.000,00) è avvenuta in un
momento successivo a quello dei fatti contestati.
d) in caso di violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità previsti dall’art. 1 CGS si
applicano le sanzioni di cui alle lettere a) (ammonizione), b) (ammenda), c) (ammenda con
diffida) e g) (penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul
punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta
scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente) dell’art. 18, comma 1, CGS.
Con riferimento al principio della responsabilità delle Società, peraltro, la Commissione
ritiene opportuno ricordare che le società possono essere chiamate a rispondere a titolo
diretto presunto e oggettivo. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le
rappresenta ai sensi dei regolamenti federali; sono presunte responsabili sino a prova
contraria degli illeciti sportivi a loro vantaggio, che risultino commessi da persone a esse
estranee; sono infine oggettivamente responsabili dell’operato dei propri dirigenti, soci e
tesserati agli effetti disciplinari.
Se nessun problema si è storicamente posto circa la responsabilità diretta e quella
presunta, operando, nel primo caso, i normali principi in tema di rappresentanza e di
organi rappresentativi, e trovando spazio, nel secondo caso, la possibilità di una prova
liberatoria da parte della società sportivamente avvantaggiata dall’illecito, non altrettanto
può dirsi della responsabilità oggettiva, relativamente alla quale si sono manifestate
diverse prese di posizione volte a contestarne non solo l’opportunità, ma la stessa
compatibilità con i principi di civiltà giuridica e con gli stessi fondamenti dell’ordinamento
comune.
Su quest’ultimo punto, si è osservato come la responsabilità oggettiva trova, nell’ottica
della particolare autonomia dell’ordinamento sportivo e delle sue finalità, una valida
giustificazione, rispondendo all’esigenza di assicurare il pacifico e regolare svolgimento
dell’attività sportiva.
Tuttavia, ciò non può voler dire che l’Organo giudicante perde ogni potere di graduazione
della pena, dovendo trasporre in via automatica nei confronti della società oggettivamente
responsabile il giudizio di disvalore effettuato nei confronti del tesserato ed eleggendo le
società stesse a ruolo di meri garanti e responsabili indiretti dell’operato dei propri
tesserati. E questo soprattutto in fattispecie dove va escluso ogni coinvolgimento nella
materiale causalità dell’accaduto, non essendo in alcun modo materialmente riferibile alla
stessa società il fatto imputato, in quanto posto in essere al di fuori del rapporto sportivo
intercorrente tra società e tesserato, e in cui, anzi, la società stessa, oltre a non
conseguire alcun vantaggio, risulta in definitiva danneggiata, sotto molteplici profili, dalla
condotta perpetrata dal proprio tesserato.
Giova ricordare, peraltro, che quest’ultimo orientamento, affermato espressamente nella
decisione della Commissione pubblicata sul C.U. n. 13/CDN del 9.8.2011, è stato
confermato nelle decisioni della Corte di giustizia pubblicate sui C.U. n. 32/CGF del
2.9.2011, n. 43/CGF del 19.9.2011, n. 47/CGF del 33.9.2011, n. 48/CGF del 27.9.2011, n.
50/CGF del 29.9.2011, n. 56/CGF del 4.10.2011, n. 61/CGF del 12.10.2011, n. 64/CGF
del 13.10.2011 e n. 81/CGF dell’11.11.2011, nonché del TNAS Cremonese/FIGC del 18
ottobre 2011, Benevento/FIGC del 18 ottobre 2011, Atalanta/FIGC del 26 ottobre 2011, e,
da ultimo, ribadito nella decisione della Commissione e pubblicata sul C.U. n. 101/CDN del
18.6.2012.
7) La determinazione delle sanzioni
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
In relazione alla determinazione delle sanzioni, va rilevato che, ai sensi dell’art. 16, comma
1, CGS, gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni
disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le
circostanze aggravanti e attenuanti, nonché l’eventuale recidiva.
Ai fini della concreta quantificazione delle sanzioni nel caso in questione, la Commissione
deve evidenziare in via generale come le modalità stesse dei comportamenti illeciti
suscitino un rilevante allarme generale, tanto più a fronte delle implicazioni che il
campionato di calcio comporta sul piano sociale, economico e dell’ordine pubblico.
In particolare, in relazione alle singole posizioni, la Commissione ritiene che, tra l’altro,
assumano specifico rilievo:
- quanto a ALESSIO: l’omessa denuncia relativa alle gare Novara-Siena e Albinoleffe-
Siena;
- quanto a BERTANI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
Novara-Siena;
- quanto a BOMBARDINI: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara
Albinoleffe-Siena, così derubricata la originaria incolpazione;
- quanto a CAMILLI: il ruolo assunto nella realizzazione dell’illecito sportivo relativo alla
gara Grosseto-Ancona e la qualifica di dirigente con poteri di rappresentanza della
Società;
- quanto a CASSANO: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
Siena-Piacenza e la violazione del divieto di effettuare scommesse, in continuazione con
illeciti già accertati in precedente procedimento;
- quanto a CATINALI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
Siena-Piacenza;
- quanto a CONTE: l’omessa denuncia relativa alle gare Novara-Siena e Albinoleffe-Siena,
con l’aggravante della qualifica rivestita;
- quanto a COPPOLA: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara
Albinoleffe-Siena, così derubricata la originaria incolpazione;
- quanto a DRASCEK: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
Novara-Siena;
- quanto a GHELLER: la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara
Novara-Siena, così derubricata la originaria incolpazione;
- quanto a PELLICORI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Novara-
Siena;
- quanto a PESOLI: la partecipazione all’illecito sportivo relativo alla gara Siena-Varese;
- quanto a TERZI: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
Albinoleffe-Siena;
- quanto a VITIELLO: la partecipazione all’illecito sportivo aggravato relativo alla gara
Novara-Siena e la violazione dell’obbligo di denuncia relativamente alla gara Albinoleffe-
Siena, così derubricata la originaria incolpazione;
- quanto alla Società ANCONA: la responsabilità oggettiva relativamente al
comportamento del proprio tesserato Da Costa Junior;
- quanto alla Società GROSSETO: la responsabilità diretta relativamente al
comportamento del proprio Presidente; non potendo trovare applicazione la previsione di
cui all’art. 18, comma 1, lett. h), CGS, in quanto la Società ha acquisito il diritto di
partecipare al campionato di Serie B 2012/2013 che ancora non è iniziato, deve essere
comminata la sanzione prevista dall’art. 18, comma 1, lett. i), cioè l’esclusione dal
campionato di competenza di Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio
federale a uno dei campionato di categoria inferiore;
- quanto alla Società NOVARA: da una parte, la gravità delle condotte dei tesserati, del cui
operato la Società risponde a titolo di responsabilità oggettiva; dall’altra, l’attenuante che
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
va riconosciuta per l’ampia e idonea attività di prevenzione attuata dalla Società,
puntualmente documentata; il fatto di aver provato a combattere il fenomeno delle
scommesse arrivando a denunciare un propria gara sospetta per flussi anomali; i danni
diretti ricevuti dai propri tesserati.
Tenuto conto di tali elementi appaiono congrue ed eque le sanzioni di cui al dispositivo.
In relazione alla quantificazione della sanzioni da irrogare, la Commissione ritiene
opportuno precisare che le decisioni assunte in sede di valutazione delle istanze di
applicazione di sanzioni ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS non possono essere prese come
punto di riferimento, trattandosi di fattispecie diverse, che trovano applicazione nei casi
espressamente previsti dalla normativa.
8) Il dispositivo
Per tali motivi, la Commissione:
A) dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
1. CAROBBIO Filippo, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 4 (quattro);
2. DA COSTA Angelo Junior, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 3 (tre) e ammenda di
€ 30.000,00 (€ trentamila/00);
3. D’URBANO Giorgio, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 5 (cinque) e giorni 10
(dieci);
4. FAGGIANO Daniele, ex art. 23 CGS: inibizione di mesi 4 (quattro);
5. GARLINI Ruben, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 9 (nove);
6. GERVASONI Carlo, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 3 (tre);
7. LARRONDO Marcelo Alejandro, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 3 (tre) e giorni
20 (venti), con ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00);
8. PASSONI Dario, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 6 (sei) e giorni 15
(quindici);
9. POLONI Mirco, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per mesi 6 (sei);
10. SALA Luigi, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per anni 2 (due);
11. SAVORANI Marco, ex art. 23 CGS: squalifica per mesi 5 (cinque) e giorni 10 (dieci);
12. STELLINI Cristian, ex artt. 23 e 24 CGS: squalifica per anni 2 (due) e ammenda di €
50.000 (€ cinquantamila/00);
13. Società ALBINOLEFFE Srl, ex artt. 23 e 24 CGS: penalizzazione di 1 (uno) punto in
classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13, e ammenda di € 30.000,00
(€ trentamila/00);
14. Società AC SIENA Spa, ex artt. 23 e 24 CGS: penalizzazione di 6 (sei) punti in
classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13, e ammenda di € 20.000,00
(€ ventimila/00);
15. Società TORINO FC Spa, ex art. 23 CGS: penalizzazione di punti 1 (uno) in
classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, e ammenda di €
30.000,00 (€ trentamila/00);
16. Società AS VARESE Spa, ex art. 23 CGS: penalizzazione di punti 1 (uno) in
classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, e ammenda di €
30.000,00 (€ trentamila/00);
B) infligge le seguenti sanzioni:
1. ALESSIO Angelo: squalifica di mesi 8 (otto);
2. BERTANI Cristian: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
3. BOMBARDINI Davide: squalifica di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS,
così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-Siena;
4. CAMILLI Piero: inibizione di 5 (cinque) anni;
F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale
5. CASSANO Mario: squalifica di 9 (nove) mesi;
6. CATINALI Edoardo: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
7. CONTE Antonio: squalifica di 10 (dieci) mesi;
8. COPPOLA Ferdinando: squalifica di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS,
così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-Siena;
9. DRASCEK Davide: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
10. GHELLER Mavillo: squalifica di 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 7, comma 7, CGS, così
qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Novara-Siena;
11. PELLICORI Alessandro: squalifica di 3 (tre) anni;
12. PESOLI Emanuele: squalifica di 3 (tre) anni;
13. TERZI Claudio: squalifica di 3 (tre) anni e 6 (sei) mesi;
14. VITIELLO Roberto: squalifica di 4 (quattro) anni per illecito sportivo aggravato in
relazione alla gara Novara-Siena e per omessa denuncia ai sensi dell’art. 7, comma
7, CGS, così qualificati i fatti a lui addebitati in relazione alla gara Albinoleffe-Siena;
15. Società A.C. ANCONA Spa: ammenda di € 10.000,00 (diecimila/00);
16. Società U.S. GROSSETO F.C. Srl: esclusione dal campionato di competenza di
Serie B 2012/2013, con assegnazione da parte del Consiglio federale a uno dei
campionati di categoria inferiore;
17. Società NOVARA CALCIO Spa: penalizzazione di 2 (due) punti in classifica da
scontarsi nella stagione sportiva 2012/13.
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